SILENZIO-ASSENSO EDILIZIO: IL TAR LAZIO RIBADISCE QUANDO PUÒ FORMARSI IL TITOLO
Il TAR Lazio (Roma, sez. II bis, 26 maggio 2026, n. 9710) torna sulla formazione del silenzio-assenso nei procedimenti relativi ai titoli abilitativi. La sentenza richiama il contrasto tra l’orientamento più tradizionale, secondo cui il silenzio-assenso non si forma se mancano i requisiti sostanziali dell’intervento, e l’indirizzo più recente, che valorizza invece la regolarità formale dell’istanza. In questa prospettiva, il silenzio dell’amministrazione può produrre effetti favorevoli quando la domanda sia presentata da un soggetto legittimato, sia completa della documentazione richiesta e sia rivolta a un’amministrazione tenuta a pronunciarsi.
La pronuncia è rilevante perché distingue il momento della formazione del silenzio-assenso dal successivo eventuale controllo dell’amministrazione. Una domanda urbanisticamente non conforme non impedisce sempre, secondo l’orientamento più recente, la formazione del silenzio, ma può legittimare l’esercizio dei poteri di autotutela, se ne ricorrono i presupposti. Restano invece esclusi i casi di dichiarazioni false, istanze radicalmente inconfigurabili o domande manifestamente irricevibili, inammissibili o infondate.
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