SOSTITUZIONE DI UN MANUFATTO PRECARIO CON UNA STRUTTURA STABILE: LA SCIA IN SANATORIA NON È SUFFICIENTE
La rimozione di un manufatto precario e la sua sostituzione con una diversa struttura stabilmente edificata non possono essere regolarizzate presentando una SCIA in sanatoria come se si trattasse della ristrutturazione del fabbricato preesistente. È quanto emerge dalla sentenza del TAR Piemonte, Torino, n. 1856 del 21 settembre 2026.
Nel caso esaminato, il manufatto originariamente assentito aveva natura precaria e transitoria. Dopo la sua rimozione, era stata realizzata senza titolo una struttura stabile. Secondo il TAR, l’intervento deve essere valutato per le caratteristiche dell’opera effettivamente costruita: la precedente esistenza del manufatto non consente di considerare la nuova struttura una semplice ristrutturazione.
Il titolo edilizio in sanatoria deve riguardare l’intera volumetria edificata. La SCIA in sanatoria, precisa la pronuncia, non è di per sé idonea a regolarizzare una nuova costruzione o nuovi volumi in ampliamento; il TAR ha quindi ritenuto legittima l’archiviazione della segnalazione presentata.
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