STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI: RILEVANO I DOCUMENTI RIFERITI AL FABBRICATO E I TITOLI RILASCIATI NEL TEMPO
Per dimostrare lo stato legittimo di un immobile realizzato quando il titolo edilizio non era obbligatorio, occorrono elementi probatori riferiti allo specifico fabbricato. Non è sufficiente il confronto con un modello costruttivo ricavato dalle caratteristiche generali degli edifici della stessa epoca. Lo chiarisce il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6972 del 21 settembre 2026.
L’articolo 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001 consente di ricostruire lo stato legittimo attraverso le informazioni catastali di primo impianto o altri documenti probanti, tra cui fotografie, estratti cartografici e documenti d’archivio di provenienza dimostrata. Tali elementi devono essere coordinati con il titolo che ha disciplinato l’ultimo intervento sull’intero immobile o unità immobiliare e con gli eventuali titoli relativi a interventi parziali successivi.
La sentenza attribuisce rilievo anche al comportamento complessivo e coerente dell’Amministrazione protratto nel tempo, in particolare quando siano stati rilasciati titoli edilizi che presupponevano la conformità del manufatto. In presenza di questi elementi, il Comune che ne contesti la legittimità deve fornire una motivazione puntuale e convincente.
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