STATO LEGITTIMO DELL’IMMOBILE: UTILIZZABILI ANCHE FOTOGRAFIE E DOCUMENTI ALTERNATIVI QUANDO IL TITOLO NON È REPERIBILE
Il TAR Veneto sez. II, 23 giugno 2026, n. 1389 ha chiarito che la disciplina sullo stato legittimo dell’immobile, prevista dall’art. 9-bis del D.P.R. 380/2001, non riguarda soltanto gli edifici realizzati in epoca in cui non era obbligatorio acquisire un titolo edilizio. A seguito delle modifiche introdotte dal decreto Salva Casa, la norma può trovare applicazione anche quando risulti che il titolo sia stato effettivamente rilasciato, ma il relativo originale o una sua copia non siano più reperibili presso gli archivi pubblici o privati.
In tali casi, la legittimità dell’immobile può essere ricostruita attraverso un insieme di elementi documentali idonei a fornire almeno un principio di prova dell’esistenza e del contenuto del titolo originario.
Nel caso esaminato, i giudici hanno ritenuto che il principio di prova fosse stato adeguatamente fornito mediante la produzione di una pluralità di documenti significativi, comprese alcune fotografie storiche di famiglia, sebbene riferite soltanto a una parte dell’immobile
La decisione conferma quindi che l’assenza materiale del titolo edilizio non impedisce, di per sé, di dimostrare lo stato legittimo dell’immobile, purché la ricostruzione sia fondata su elementi coerenti e complessivamente attendibili.
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