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01.11.1998 - comunicazioni

CESSIONE DI IMMOBILI – DENUNCIA ALL’AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA

CESSIONE DI IMMOBILI – DENUNCIA ALL’AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA CESSIONE DI IMMOBILI – DENUNCIA ALL’AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA
 

Si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni in merito alla comunicazione che deve essere effettuata all’Autorità di pubblica sicurezza nel caso di cessione di immobili da parte del proprietario dell’immobile.
Ciò si rende necessario anche a seguito di alcune interpretazioni fornite dagli organi di informazione successivamente alla pubblicazione del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 relativo alla disciplina dell’immigrazione ed alla condizione dello straniero.
L’art. 7 del Decreto legislativo n. 286, confermando l’art. 147 del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, prevede l’obbligo della comunicazione scritta all’Autorità di pubblica sicurezza da parte di chi ospita, assume alle proprie dipendenze, cede la proprietà o il godimento di immobili urbani o rustici ad un cittadino straniero o apolide. La comunicazione deve essere effettuata nelle 48 ore successive e deve contenere l’indicazione delle generalità del denunciante, quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui è alloggiato lo straniero o lo stesso vi presta servizio.
Si ricorda che i contenuti dell’art. 7, a norma dell’art. 1 del Decreto legislativo n. 286, non si applicano ai cittadini degli Stati dell’UE.
Comunicazione pressoché analoga a quella ora ricordata è prevista, limitatamente agli immobili, dall’art. 12 della legge 18 maggio 1978 n. 191 (cosiddetta “Legge Moro”) e deve essere presentata all’Autorità di pubblica sicurezza, sempre nelle 48 ore successive alla cessione, nel caso in cui si ceda, per un tempo superiore ad un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato (affitto, comodato, vendita, ecc.) ad un qualsiasi soggetto sia esso cittadino Italiano o straniero in genere. L’omessa comunicazione è soggetta alla sanzione amministrativa da 200 mila a 3 milioni.
Ciò premesso si sottolinea che entrambe le norme sono pienamente operanti ma che, per gli immobili ceduti a soggetti extracomunitari, essendo le disposizioni dell’art. 7 del Decreto legislativo 286 più restrittive ci si dovrà attenere a queste ultime, anziché a quelle della legge 191 se si cede loro il possesso o l’uso di un bene immobile per un periodo anche inferiore ad un mese.
Sul piano pratico, in questo caso, per evitare la duplicazione della comunicazione all’Autorità di pubblica sicurezza, è consigliabile l’inserimento nella stessa sia del richiamo all’art. 12 della legge 191/78 che all’art. 7 del Decreto legislativo n. 286/98.


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