FONDO PREVEDI – ACCORDO DEL 4 LUGLIO 2025 – DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO CONTRATTUALE – IMPORTO SOSTITUTIVO PER APPRENDISTI CON RAPPORTO DI LAVORO INFERIORE AI TRE MESI DI DURATA – CHIARIMENTI ANCE
Con riferimento all’accordo del 4 luglio 2025, comunichiamo che le Parti Sociali firmatarie hanno definito i valori del c.d. importo sostitutivo, previsto al punto 3 dell’accordo stesso per gli apprendisti, a integrazione rispettivamente della Tabella A (impiegati) e della Tabella B (operai) allegate all’accordo medesimo:
| Inquadramento contrattuale | Importo sostitutivo dovuto |
| Apprendisti Impiegati | 8 euro mensili |
| Apprendisti Operai | 0,056 euro orari |
Ricordiamo che, in via generale, l’importo sostitutivo spetta, solo a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ai dipendenti assunti a partire dal 1° ottobre 2025 il cui rapporto abbia avuto durata pari o inferiore a 3 mesi, alle condizioni e con le modalità previsti dal citato accordo del 4 luglio 2025 (e sempre che il dipendente stesso non abbia già attivato, anche nell’ambito di un precedente rapporto di lavoro, il versamento al Fondo Prevedi di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale).
Si tratta, quindi, dei dipendenti per i quali non è dovuto il versamento del contributo contrattuale al Fondo Prevedi.
Si coglie l’occasione per ricordare, altresì, che l’accordo del 4 luglio 2025 non ha modificato i valori del suddetto contributo contrattuale, che restano quindi invariati, anche per gli apprendisti.
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