SUBCONTRATTI NON QUALIFICABILI COME SUBAPPALTI – ANAC FORNISCE CHIARIMENTI SULLA GESTIONE DEI SUBAFFIDAMENTI ED ALLA VERIFICA DEI REQUISITI GENERALI
Ance Brescia comunica che Anac ha fornito chiarimenti sulla gestione dei subaffidamenti ed alla verifica dei requisiti generali. In particolare, ha chiarito che i subcontratti non qualificabili come subappalti non sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante. A livello normativo, il controllo circa il possesso dei requisiti di ordine generale è stabilito espressamente solo per i contratti di subappalto.
Con Atto a firma del Presidente, approvato dal Consiglio dell’11 novembre 2025, l’Autorità ha evidenziato che “in linea generale la stazione appaltante può non procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale”. Questo, “stando al dato letterale della disposizione e tenuto conto che per i subcontratti non sono richiesti gli stessi passaggi formali stabiliti per il subappalto”.
L’Autorità ritiene, invece, necessario che le stazioni appaltanti verifichino il possesso di tutti i requisiti di ordine generale in caso di pagamento diretto ai subcontraenti, se previsto dalla legge di gara. Ciò in ragione del principio generale, che deve sempre trovare applicazione, secondo cui un soggetto destinatario di risorse o di finanziamenti pubblici deve essere moralmente ineccepibile.
Quanto al momento in cui effettuare i controlli, non essendo prevista per i subcontratti una preventiva autorizzazione, si ritiene che gli stessi possano essere effettuati prima dell’erogazione dei relativi pagamenti.
In ogni caso, anche i pagamenti effettuati dall’appaltatore ai subcontraenti sono sottoposti alla l. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. I pagamenti nei confronti dei subcontraenti devono essere effettuati sui conti correnti dedicati, con indicazione del codice identificativo di gara (Cig) e, ove obbligatorio, del codice unico di progetto (Cup).
In particolare, con il Comunicato del Presidente del 11/11/2025, l’ANAC ha indicato quanto segue:
– ai sensi dell’art. 119, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023 i subcontratti non qualificabili come subappalti non sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante;
– a livello normativo, il controllo circa il possesso dei requisiti di ordine generale è stabilito espressamente solo per i contratti di subappalto (art. 119, commi 4 e 5, del D. Leg.vo 36/2023);
– ne deriva che – stando al dato letterale della disposizione e tenuto conto che per i subcontratti non sono richiesti gli stessi passaggi formali stabiliti per il subappalto – in tali ipotesi ed in linea generale la stazione appaltante può non procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale;
– l’ANAC ritiene, invece, necessario che le stazioni appaltanti verifichino il possesso di tutti i requisiti di ordine generale in caso di pagamento diretto ai subcontraenti, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 119, comma 11, del D. Leg.vo 36/2023. Ciò in ragione del principio generale, che deve sempre trovare applicazione, secondo cui un soggetto destinatario di risorse o di finanziamenti pubblici deve essere moralmente ineccepibile;
– quanto al momento in cui effettuare i controlli, non essendo prevista per i subcontratti una preventiva autorizzazione, si ritiene che gli stessi possano essere effettuati prima dell’erogazione dei relativi pagamenti;
– in ogni caso, anche i pagamenti effettuati dall’appaltatore ai subcontraenti sono sottoposti alla L. 13/08/2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per eventuali chiarimenti.
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