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02.02.2026 - lavoro

INAIL – AUTOLIQUIDAZIONE 2025/2026 – NUOVE TARIFFE APPLICABILI – APPLICAZIONE PROVVISORIA- INDICAZIONI DELL’ISTITUTO – CIRCOLARE 20 GENNAIO 2026, N. 3

INAIL, con la circolare n. 3/2026, ha ripercorso le indicazioni in merito all’applicazione, in via provvisoria, delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole, dal 1° gennaio 2026, con l’autoliquidazione 2025/2026, anche a seguito dell’acquisizione del parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro il 15 gennaio scorso.

Al riguardo, riportiamo di seguito quanto illustrato dall’Istituto.

Nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole. Tabella A dell’articolo 20 delle Modalità di applicazione delle tariffe 2019.

In primis, INAIL inquadra il panorama normativo, ricordando che la delibera del Consiglio di Amministrazione 21 luglio 2025, n. 146 ha aggiornato le aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole di cui all’articolo 20 delle Modalità di applicazione delle tariffe approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

La circolare ricorda, poi, come la medesima materia sia stata disciplinata dal DL 159/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n.198/2025, che rinvia la relativa attuazione a un apposito decreto del Ministro del lavoro.

Al fine di non penalizzare le aziende che possono beneficiare di una riduzione del premio già a partire da febbraio 2026, INAIL ha, quindi, autorizzato l’applicazione, in via provvisoria, delle suddette nuove aliquote, nelle more del perfezionamento del citato decreto attuativo.

Come detto, quindi, con la delibera n. 146/2025 il Consiglio di amministrazione dell’Istituto ha approvato la nuova tabella A “Bonus”, prevista dall’articolo 20, comma 5, delle Modalità di applicazione delle tariffe, approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, nonché la modifica dell’aliquota di oscillazione, prevista ai commi 8 e 9 del medesimo articolo.

La nuova tabella A è consultabile nella circolare in esame.

L’aliquota di oscillazione in riduzione di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 20, nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT), è stata stabilita nella misura fissa del 13% (anziché del 5%).

Restano invariate le aliquote in incremento del tasso medio di tariffa in caso di andamento infortunistico sfavorevole (“Malus”), previste dalla Tabella B del citato articolo 20.

Fermo restando quanto sopra, INAIL comunica altresì che, per quanto riguarda i parametri del sistema di oscillazione per andamento infortunistico, di cui all’articolo 21, comma 2, delle Modalità di applicazione delle tariffe 2019, con la delibera del Consiglio di amministrazione n. 99 del 16 settembre del 2024, sono stati confermati, per il triennio 2025/2027, i valori degli Indici di Sinistrosità Medi (ISM) per voce di tariffa di ciascuna gestione tariffaria, il valore delle Giornate Lavorative Equivalenti per Grado (GLEG) e il livello del limite minimo di significatività per ogni voce di tariffa di ciascuna gestione tariffaria, nella misura già determinata per il triennio 2022/2024.

Applicazione in via provvisoria delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole con riserva di richiedere i maggiori premi dovuti. Comunicazione del tasso applicabile per l’anno 2026.

La circolare conferma che i tassi applicabili per l’anno 2026 sono stati elaborati sulla base dei suddetti criteri e parametri.

Le nuove aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico di cui sopra sono applicate in via provvisoria, con espressa riserva di richiedere i maggiori premi dovuti:

  1. in caso di mancata adozione del decreto interministeriale previsto dall’articolo 1, comma 3, del citato DL n.159/2025, ovvero di diversa riformulazione da parte dello stesso decreto della proposta dell’Inail, adottata con la citata delibera del Consiglio di amministrazione n. 146/2025;
  2. nel caso in cui il soggetto assicurante abbia riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto interministeriale previsto dall’articolo 1, comma 4, del citato DL n.159/2025, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge.

In effetti, le medesime, suddette, riserve sono espressamente riportate nelle comunicazioni del tasso applicabile per l’anno 2026 pervenute nelle scorse settimane alle imprese.

Allegato: INAIL Tasso provvisorio – Circolare


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