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02.03.2026 - tributi

TESTO UNICO IVA – ECCO COME CAMBIA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO SUL VALORE AGGIUNTO

Con il decreto legislativo 10/2026, che introduce il Testo unico in materia di IVA, prosegue il percorso di attuazione della riforma fiscale, orientata alla razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario, anche attraverso la redazione di numerosi testi unici.

Il Dlgs, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio, senza innovare la disciplina dell’imposta, compendia in modo organico, in 171 articoli suddivisi in 18 Titoli, nonché nelle Tabelle relative ai beni e servizi ad aliquota ridotta, tutta la normativa di riferimento dell’imposta sul valore aggiunto.

Il nuovo testo, che persegue l’obiettivo di superare la frammentazione normativa e garantire certezza del diritto, non ripropone solo le previsioni “generali” di applicazione dell’imposta riportate nel D.P.R.633/1972- cd. Decreto IVA), ma raccoglie, seguendo l’impostazione sistematica della direttiva 2006/112/CE, anche le altre disposizioni, presenti nei diversi testi che, nel corso del tempo, hanno integrato la disciplina dell’imposta.

Il testo, come stabilito dal decreto legge di “Proroga Termini” (art. 4 del DL 200/2025, approvato in via definitiva dal Parlamento ed in attesa di essere pubblicato in G.U.), entrerà in vigore il 1° gennaio 2027. Da quel momento, le fonti che hanno disciplinato l’imposta sul valore aggiunto saranno abrogate e le relative disposizioni confluiranno nel nuovo testo unico.

Si tratta di un provvedimento che, perseguendo l’obiettivo della riorganizzazione, mette a punto, tra l’altro, anche una “ripulitura” di alcune norme attraverso l’eliminazione di riferimenti ormai non più attuali, e la loro sostituzione con disposizioni ormai consolidate.

A titolo esemplificativo nella tabella A, parte IV, del provvedimento, relativa all’applicazione dell’aliquota ridotta del 10%, nei numeri 116), 117) e 118) sono andate a confluire le disposizioni di cui ai numeri 127-terdecies), 127-quaterdecies) e n. 127-quinquiesdecies) della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972 che prevedono l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 % in caso di specifici interventi di recupero edilizio. In questa riscrittura, inoltre, il richiamo agli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica che consentono di accedere all’aliquota agevolata tiene conto della diversa formulazione adottata dall’articolo 3, comma 1, del DPR 380/2001 rispetto a quella di cui all’articolo 31, comma 1, della legge n. 457/1978 ivi trasfusa.

Occorre dire che ogni nuovo articolo riporta nell’intestazione il richiamo normativo alla numerazione precedente e consente così di ricostruire l’impianto normativo facendo riferimento alle fonti “storiche”.

Di seguito si segnalano brevemente alcune misure di interesse generale, così come inserite nel testo del decreto legislativo, rinviando una disamina più completa delle disposizioni riguardanti l’IVA in edilizia alla tabella allegata:

  • l’articolo 5 sulle cessioni di beni, sostitutivo dell’art.2 del Decreto IVA;
  • l’articolo 10 relativo all’individuazione delleprestazioni di servizi assoggettate ad IVA, che ad oggi è disciplinata dall’art.3 del D.P.R. 633/1972;
  • l’articolo 24, in tema di momento di effettuazione delle operazioni (attuale art.6 del Decreto IVA);
  • l’articolo 27, relativo alla base imponibile dell’imposta, che sostituisce l’art.13 del D.P.R. 633/1972 e l’articolo 28, in tema di determinazione del valore normale, ai fini della base imponibile, che sostituisce l’art.14 del D.P.R.IVA;
  • l’articolo 34, in tema di aliquote d’imposta, sostitutivo dell’attuale articolo 16 DPR 633/1972;
  • l’articolo 37 recepisce i casi di esenzione da imposta contenuti nell’art. 10 del DPR 633/1972, aggiornando la previsione con le modifiche normative medio tempore intervenute e sistematizzando nell’elenco fattispecie contenute in fonti normative esterne al DPR 633/72;
  • l’articolo 56 costituisce la rifusione organica nel testo unico delle disposizioni in materia di detrazione contenute nell’art. 19 del DPR 633/72(commi da 1 a 6), nell’art.45 del DL 331/93 (comma 7) e nell’art. 3, comma 5, del DL 90/90, convertito, con modificazioni, dalla legge 165/90 (comma 8);
  • l’articolo 64 recepisce nel testo unico l’art.17 del D.P.R. 633/1972 concernente il debitore d’imposta;
  • l’articolo 65 trasfonde nel testo unico, rinumerando i commi, le disposizioni contenute nell’articolo 17-ter del DPR 633/72 concernenti le operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società, soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, il cosiddetto split payment;
  • l’articolo 72 costituisce la rifusione dell’articolo 21 del D.P.R. 633/1972 concernente la fatturazione delle operazioni;
  • l’articolo 114 in tema di rimborsi IVA, che sostituisce gli artt. 30 e seguenti del Decreto IVA.

Con specifico riferimento al settore delle costruzioni, nella Tabella riepilogativa allegata si riporta la nuova numerazione delle disposizioni di maggiore interesse, oltre agli attuali riferimenti normativi, che saranno utilizzati fino al 31 dicembre 2026.

 

Allegato: Tabella_riepilogativa


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