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16.03.2026 - lavori pubblici

CLAUSOLE IMMEDIATAMENTE ESCLUDENTI NEI BANDI DI GARA: OBBLIGO DI IMPUGNAZIONE ENTRO 30 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE IN BDNCP

(TAR Lazio, Sezione Seconda bis del 04/03/2026 n. 4090)

Le clausole immediatamente escludenti costituiscono una categoria elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, che ha individuato i casi nei quali la lex specialis produce una lesione immediata della posizione dell’operatore economico.

La giurisprudenza ha chiarito che alcune previsioni della lex specialis possono incidere in modo diretto sulla possibilità stessa di partecipare alla procedura, rendendo il bando autonomamente lesivo.

Si tratta, in particolare, delle clausole che:

  • impediscono direttamente la partecipazione alla gara;
  • impongono requisiti di partecipazione sproporzionati o impossibili;
  • rendono la partecipazione di fatto inutile o impraticabile.

In presenza di tali previsioni il bando deve essere impugnato immediatamente, senza attendere gli atti applicativi della procedura.

Nel caso in esame, il TAR Lazio ha ricostruito il quadro giurisprudenziale e normativo che disciplina l’impugnazione dei bandi di gara.

Secondo l’orientamento consolidato, richiamato anche dall’Adunanza Plenaria n. 4/2018, vale la regola generale secondo cui il bando di gara normalmente si impugna insieme agli atti applicativi, come l’aggiudicazione o l’esclusione.

Questo perché solo tali atti individuano concretamente il soggetto leso e rendono attuale l’interesse a ricorrere.

Esistono però alcune eccezioni, che si verificano quando il bando contiene clausole immediatamente escludenti.

La giurisprudenza ha individuato alcune ipotesi tipiche di clausole immediatamente escludenti. Si tratta, in particolare, delle clausole che:

  • impediscono direttamente la partecipazione alla gara;
  • rendono la partecipazione di fatto impossibile;
  • impongono requisiti o condizioni tali da determinare una lesione immediata della posizione giuridica dell’operatore economico.

In questi casi il bando diventa atto autonomamente lesivo e deve essere impugnato immediatamente.

Qualificato il bando come atto autonomamente lesivo, diventa quindi decisivo stabilire quando decorre il termine per impugnarlo.

I giudici, sul punto, hanno richiamato due disposizioni fondamentali:

  • l’art. 120, comma 2, del Codice del processo amministrativo, che prevede un termine di 30 giorni per impugnare bandi e avvisi autonomamente lesivi;
  • l’art. 85, comma 4, del d.lgs. 36/2023, secondo cui gli effetti giuridici degli atti pubblicati decorrono dalla pubblicazione nella BDNCP.

Ne deriva che il termine per impugnare il bando decorre dalla data di pubblicazione nella BDNCP gestita da ANAC.

Nel caso concreto, il TAR ha accertato che il ricorso era stato notificato oltre il termine di impugnazione del bando, collegato alla sua pubblicazione nella BDNCP, motivo per cui lo ha dichiarato irricevibile per tardività ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

Il Collegio ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva allegato alcun legittimo impedimento che potesse giustificare una remissione in termini.

La sentenza in commento offre alcune indicazioni utili per gli operatori economici che partecipano alle gare pubbliche:

  • le clausole immediatamente escludenti devono essere impugnate subito, anche senza partecipare alla gara;
  • il termine di 30 giorni decorre dalla pubblicazione nella BDNCP;
  • non è possibile attendere l’aggiudicazione o altri atti applicativi;
  • anche un solo giorno di ritardo nella notifica del ricorso determina l’irricevibilità.

ALLEGATO: ALLEGATO TAR Lazio, Sezione Seconda bis del 04 03 2026 n. 4090


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