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23.03.2026 - lavori pubblici

È LEGITTIMA LA REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE SE L’IMPRESA SUBORDINA LA STIPULA DEL CONTRATTO A UNA RINEGOZIAZIONE ECONOMICA, ANCHE IN PRESENZA DI RITARDI DELLA P.A.

(TAR Molise Sezione Prima del 5 marzo 2026 n. 93)

Il caso in esame trae origine da una procedura negoziata del 2021 per lavori di messa in sicurezza idrogeologica di un comune. Nonostante una consegna dei lavori in via d’urgenza, l’effettiva disponibilità delle aree e l’invito alla stipula del contratto sono arrivati solo nel 2025. L’impresa aggiudicataria, a fronte del notevole tempo trascorso e dell’incremento dei costi dei materiali, ha ripetutamente condizionato la firma del contratto ad una “istruttoria di revisione prezzi” per ricondurre l’appalto a equità, citando l’art. 26 del D.L. n. 50/2022. Di fronte all’irremovibilità dell’impresa, il Comune ha revocato l’aggiudicazione per comportamento omissivo e rifiuto alla stipula.

Il TAR Molise ha rigettato il ricorso dell’impresa, chiarendo che le condizioni economiche di una commessa pubblica sono intoccabili nella fase che precede la firma. Ammettere una rinegoziazione in questa fase significherebbe, di fatto, avallare un’offerta condizionata ex post, pratica vietata poiché mina la trasparenza e la certezza dei rapporti giuridici: «La rinegoziazione agognata dalla ricorrente, prima della sottoscrizione del contratto, si sarebbe tradotta in una inammissibile pretesa di stipulare un contratto diverso rispetto a quello scaturito dalla procedura selettiva, configurandosi una richiesta di mutamento del regolamento contrattuale rispetto a quello che fin dal momento dell’offerta l’impresa si era obbligata ad accettare» (vd. motivazione punto 10.4.).

Inoltre, è stata respinta la tesi dell’applicabilità automatica della normativa emergenziale (D.L. “Aiuti”) alla fase di pre-stipula. Secondo i giudici, i meccanismi di revisione legati agli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) sono «fisiologicamente collocati nella fase dell’esecuzione dell’appalto, successiva alla sottoscrizione del contratto» (vd. motivazione punto 10.4).

Se la stazione appaltante ritarda eccessivamente la stipula e i prezzi diventano antieconomici, l’impresa può:

  1. svincolarsi dall’offerta: rinunciare all’aggiudicazione senza oneri o sanzioni se sono decorsi i termini di validità dell’offerta (art. 32, comma 8, D.lgs n. 50/2016);
  2. azione verso il silenzio (art. 31, Codice del processo amministrativo, D.lgs. n. 104/2010) gire in giudizio per obbligare l’amministrazione a provvedere alla stipula.

In entrambe le ipotesi, il presupposto legittimante è l’inerzia dell’amministrazione (cfr. Consiglio, di Stato, Sez. V, 14 luglio 2022, n. 5991).

Non esistono dunque indici normativi che consentano di anticipare tale facoltà al momento antecedente il vincolo negoziale.

Viceversa, ciò che l’impresa non può fare è pretendere di ottenere la commessa a prezzi diversi da quelli offerti: «le mutate condizioni del mercato che rendano non remunerativa l’offerta possono legittimare un ritiro dell’operatore dalla gara […] ma non supportare la pretesa ad ottenere la commessa a prezzi differenti e senza riapertura di un nuovo dialogo competitivo» (vd. motivazione punto 10.3).

 

Allegato: TAR Molise Sezione Prima del 5 marzo 2026 n. 93


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