Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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30.03.2026 - lavoro

EVR – MISURA A VALERE PER IL 2025 – AVVENUTO DEPOSITO – PRECISAZIONI CIRCA IL TRATTAMENTO FISCALE NEL 2026 – TERMINE PER L’EVENTUALE COMUNICAZIONE DEL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL PARAMETRO CONNESSO AL VOLUME DI AFFARI AI FINI IVA

Nella circolare Ance Brescia del 9 marzo 2026, abbiamo sinteticamente ricapitolato la disciplina applicativa dell’EVR, ossia dell’Elemento Variabile della Retribuzione, alla cui erogazione sono tenute le imprese che applicano il CCPL della Provincia di Brescia, in presenza delle condizioni e secondo le modalità previste dal citato CCPL, ripercorse nella suddetta circolare.

In quella sede si è fatta esplicita ed espressa riserva circa il deposito del verbale di esame congiunto, firmato il 3 marzo scorso da Ance Brescia con le Segreterie provinciali, con lo scopo di validare i dati elaborati da Cassa Edile e di definire la misura dell’EVR 2024 da riconoscersi con le tempistiche definite nel già citato CCPL.

Con la presente nota, confermiamo che Ance Brescia ha effettuato tale deposito e che la piattaforma ministeriale ha rilasciato allo stesso il codice protocollo 20260330142554721.

Con l’occasione, viste le richieste di chiarimenti pervenute ai nostri uffici, precisiamo quanto segue.

Trattamento fiscale dell’EVR

Anche per il 2026, sussistono i presupposti, sulla scorta delle indicazioni associative diramate da ANCE nazionale sul punto, per l’applicazione all’EVR, oltre che dell’ordinaria contribuzione INPS, della sola imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali regionali o comunali, con applicazione, per il corrente periodo di imposta, dell’aliquota dell’1% in luogo della tassazione ordinaria, come previsto dalla Legge di Bilancio 2026 (v. Newsletter settimanale Ance Brescia – n. 1/2026 del 13/01/2026).

Ricordiamo che quest’ultima ha previsto anche un innalzamento del limite annuo ammesso al particolare regime tributario, per effetto della quale la tassazione agevolata potrà, infatti, essere applicata all’importo annuo di euro 5.000 (fino al 31 dicembre 2025, l’importo in questione era pari a euro 3.000 annui), a vantaggio di impiegati o operai il cui reddito da lavoro dipendente non sia stato superiore, nell’anno precedente, ossia, nel caso di specie, nel 2025, a euro 80.000.

Secondo parametro EVR: il volume di affari ai fini IVA – Termini e procedura per comunicare il mancato raggiungimento del parametro a livello aziendale

Nel caso in cui il secondo parametro da cui discende l’erogazione, o meno, dell’EVR, ossia quello connesso al volume di affari ai fini IVA, sia pari o negativo, l’impresa deve trasmettere, nel corso del mese di maggio, ad ANCE Brescia, un’autodichiarazione sul mancato incremento del citato parametro, dandone comunicazione, ove costituita, anche alla R.S.U..

Anche quest’anno, il termine finale per tale adempimento è fissato al 31 maggio 2026, che, cadendo in domenica, slitta al primo giorno non festivo successivo.

Come negli anni precedenti, Ance Brescia pubblicherà, nei primi giorni del mese di maggio, una circolare riepilogativa degli adempimenti, corredata dal modulo utilizzabile per l’annualità in corso, in modo da supportare le imprese nella predisposizione di tale autodichiarazione.

Il Servizio sindacale di Ance Brescia resta, comunque, a disposizione delle imprese per ogni ulteriore necessità sul punto.


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