LAVORI SUPPLEMENTARI E SUBAPPALTO – IL MIT CHIARISCE I LIMITI NELLE MODIFICHE IN CORSO D’OPERA
Ance Brescia comunica che con il parere n. 4042 del 2 marzo 2026, il MIT ha fornito importanti indicazioni in tema di lavori supplementari affidati mediante modifica del contratto in corso di esecuzione e relativa subappaltabilità, quando le nuove lavorazioni non erano previste nel progetto iniziale e non rientrano nelle categorie indicate nella lex specialis.
Il Ministero ricorda anzitutto che il ricorso all’art. 120, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 è ammesso solo in presenza dei presupposti tassativi previsti dalla norma: i lavori supplementari devono essere sopravvenuti, non previsti inizialmente, e il cambio di contraente deve risultare impraticabile per motivi economici o tecnici oppure comportare notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi. Resta inoltre fermo il limite del 50% del valore del contratto iniziale per ciascuna modifica e il divieto di alterare in modo sostanziale l’equilibrio del contratto.
Sul piano operativo, il parere evidenzia che l’appaltatore originario può eseguire i lavori supplementari solo se in possesso della qualificazione necessaria rispetto alle nuove lavorazioni; in caso contrario, occorre valutare il ricorso a un nuovo affidamento oppure al subappalto necessario, a seconda della natura e dell’importo delle lavorazioni introdotte.
Con specifico riferimento al subappalto, il MIT chiarisce che, se i lavori supplementari introducono nuove categorie scorporabili e l’atto di approvazione della modifica non impone l’esecuzione diretta da parte dell’appaltatore ai sensi dell’art. 119, comma 2, del Codice, tali lavorazioni possono essere integralmente subappaltate. In ogni caso, la stazione appaltante deve verificare il possesso dei requisiti di qualificazione sia dell’appaltatore sia del subappaltatore in relazione alle nuove opere.
Il quadro applicativo resta comunque articolato, poiché occorre distinguere tra lavorazioni che confluiscono nella categoria prevalente, lavorazioni che integrano categorie scorporabili già esistenti e lavorazioni che danno luogo a categorie nuove, oltre a considerare la soglia dei 150.000 euro, rilevante ai fini della qualificazione SOA o del ricorso ai requisiti semplificati di cui all’art. 28 dell’Allegato II.12.
La vicenda conferma quindi la necessità, per le imprese, di verificare con attenzione la qualificazione richiesta dalle nuove lavorazioni introdotte in corso d’opera, nonché il contenuto dell’atto con cui la stazione appaltante approva la modifica contrattuale, da cui possono derivare effetti determinanti sulla possibilità di eseguire direttamente o subappaltare i lavori supplementari.
Si pubblica di seguito il testo integrale del parere in commento.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
Codice identificativo: 4042
Data emissione: 02/03/2026
Argomenti: Subappalto
Oggetto: SUBAPPALTO DI LAVORI NON PREVISTI NEL PROGETTO E NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE INDICATE NELLA LEX SPECIALIS
Quesito:
Con la presente, in riferimento ad un subappalto di lavorazioni inizialmente non previste nel progetto posto a base di gara, introdotte successivamente nell’ambito di modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120, c. 1, lett. b), D.lgs. n. 36/2023 nonché, in relazione alla natura e tipologia delle stesse, non rientranti nelle categorie prevalente e scorporabili indicate nella lex specialis relativamente ai corrispondenti lavori, sono a chiedere, a parere di codesto spettabile Servizio Supporto Giuridico, quali limiti quantitativi al subappalto devono considerarsi applicabili nel caso specifico. In particolare, si chiede se si condivide o meno l’interpretazione sostenuta dallo scrivente secondo cui non potendosi applicare, visto quanto sopra descritto, i limiti massimi di subappaltabilità ex art. 119, c. 1, terzo periodo, D.Lgs. n. 36/2023 previsti espressamente per la categoria prevalente e ricavabili implicitamente per le categorie scorporabili, l’unico vincolo quantitativo di cui tenere conto sia quello corrispondente all’espresso divieto di subappaltare la totalità dei lavori ad esito delle modifiche contrattuali adottate (e considerando l’importo complessivo dei subappalti già autorizzati).
Risposta aggiornata
La questione sottoposta concerne la modifica di un contratto in corso di esecuzione integrando lo stesso con c.d. lavori supplementari, ai sensi dell’art. 120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione) co 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023, anche da voi richiamato. Per quanto indicato, occorre procedere alla modifica del contratto originario con l’aggiunta di nuovi lavori supplementari non previsti nel progetto a base di gara, la cui realizzazione può essere richiesta all’appaltatore senza ricorrere ad una nuova procedura a condizione che ricorrano simultaneamente entrambi i presupposti espressamente previsti dalla disposizione stessa. Al riguardo si ricorda che l’appaltatore, nelle forme previste dal codice, deve comunque avere la qualificazione in rapporto alle nuove lavorazioni relative ai lavori supplementari (art. 2 All. II.12); in caso contrario occorre procedere ad un nuovo affidamento. Per quanto riportato nel quesito, occorre chiarire se le categorie dei lavori supplementari vanno ad integrare la categoria prevalente o le scorporabili del progetto originario; oppure se invece introducono categorie scorporabili del tutto nuove. Assumendo che ricorra questa ultima ipotesi, si chiarisce che qualora nell’atto, con cui si dispone l’esecuzione da parte dell’originario appaltatore anche dei lavori supplementari in oggetto, non siano stabiliti specifici obblighi di esecuzione diretta da parte dell’appaltatore in relazione a tali lavori ai sensi del co 2 dell’art. 119 del d.lgs. 36/2023, anche le nuove categorie scorporabili sono integralmente subappaltabili. Resta fermo che la stazione appaltante deve comunque verificare il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dell’appaltatore e del subappaltatore in rapporto alle nuove lavorazioni previste.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941



