L’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DELL’APPALTO DI LAVORI RIENTRA NELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO
(Tar Lazio, Sezione Prima Bis del 14 marzo 2026 n. 4780)
Il TAR Lazio ha affrontato il tema del riparto di giurisdizione in riferimento a un provvedimento inerente al riconoscimento, ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022, dell’adeguamento dei prezzi per opere eseguite nell’anno 2022, nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di appalto di lavori.
Il medesimo Tar ha declinato la giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quella del giudice ordinario.
Più in particolare, la sentenza in esame ha ritenuto inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di revisione prezzi nonché, più di recente, dal Consiglio di Stato (Sez. V, 04/12/2025 n. 9568).
Le Sezioni Unite (ex multis, ordinanza 12 ottobre 2020, n. 21990), nel delineare il confine tra giurisdizione amministrativa esclusiva e giurisdizione ordinaria in tema di revisione prezzi nei contratti pubblici, hanno chiarito che non ogni controversia relativa alla revisione del prezzo rientra automaticamente nella giurisdizione del Giudice Amministrativo, dovendosi verificare in concreto se sussista un potere della P.A. che incida sulla determinazione del compenso dovuto all’appaltatore.
L’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., che attribuisce al Giudice Amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie concernenti la revisione dei prezzi, deve essere letto alla luce del principio generale secondo cui tale giurisdizione sussiste solo quando la P.A. mantiene una posizione di supremazia rispetto all’appaltatore.
La sussistenza di una giurisdizione esclusiva non comporta, invero, l’automatica estromissione della giurisdizione ordinaria.
E ciò sulla scorta dello stesso dettato dell’art. 103, comma 1, Cost. e delle indicazioni espresse dalla Corte Costituzionale, che individua il presupposto della giurisdizione esclusiva nella sussistenza e nell’esercizio, anche in via indiretta, di un potere della parte pubblica.
Per queste ragioni la giurisprudenza sul riparto ha escluso che dall’art. 133 comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. possa discendere il conferimento al giudice amministrativo di qualsivoglia controversia relativa alla revisione dei prezzi di contratti pubblici aventi ad oggetto prestazioni ad esecuzione continuata o periodica, dovendosi invece verificare l’esistenza e l’esercizio di un potere.
Ne consegue che:
- se la revisione prezzi è disciplinata da norme o clausole che attribuiscono alla P.A. un margine di discrezionalità nella determinazione dell’an e/o del quantum dell’adeguamento, la controversia rientra nella giurisdizione amministrativa.
- se, invece, la disciplina della revisione impone un obbligo automatico di adeguamento, determinato sulla base di parametri oggettivi e vincolanti, la P.A. non esercita alcun potere e la controversia si configura come una pretesa di adempimento
contrattuale, ricadendo nella giurisdizione del Giudice Ordinario (Tar Lazio, Sez. II, 13/03/2025, n. 5299).
Nel caso di specie, la pretesa della ricorrente non riguarda una revisione prezzi determinata da una clausola contrattuale con margini di discrezionalità per la P.A., ma l’applicazione obbligatoria di un meccanismo di adeguamento prezzi introdotto direttamente dalla legge, ossia dall’art. 26 del D.L. 50/2022.
L’adeguamento prezzi previsto dal D.L. 50/2022:
- non è subordinato a una valutazione discrezionale della P.A., ma deve essere riconosciuto d’ufficio, sulla base dei parametri fissati dal legislatore (ossia i prezzari aggiornati);
- non rientra nella revisione prezzi in senso stretto, ma costituisce una misura straordinaria e obbligatoria dettata dall’emergenza economica e dall’aumento dei costi dei materiali e dell’energia.
Di conseguenza, non sussiste alcun potere valutativo della stazione appaltante che giustifichi l’attrazione della controversia nella giurisdizione amministrativa.
Il rapporto tra l’operatore economico e la stazione appaltante, nella fase esecutiva del contratto, è pienamente paritetico, atteso che la P.A., sussistendo i presupposti previsti dalla legge, è tenuta a riconoscere l’adeguamento nella misura ivi indicata attraverso il rinvio a prezzari prestabiliti senza alcuna discrezionalità.
La disposizione in questione è chiara nella sua portata, prescrivendo che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite “è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3” (art. 26, co. 1, D.L. n. 50/2022) (Consiglio di Stato, sez. V, 4 dicembre 2025, n. 9568).
Quello descritto è un meccanismo erosivo di ogni margine di discrezionalità in capo alla P.A., atteso che l’adeguamento del prezzo è ancorato a precisi parametri fissati dal legislatore (ossia i prezziari regionali aggiornati, di cui al comma 2 dell’art. 26).
Esso, pertanto, non rientra nella revisione prezzi in senso stretto, la cui finalità consiste nell’esigenza di assicurare un costante equilibrio tra le prestazioni dedotte in contratto, sì da mantenere inalterato il c.d. sinallagma funzionale quando si verificano circostanze sopravvenute incidenti sull’equilibrio tra le prestazioni (Cons. St., Sez. III, n. 3317/2022 e Cons. St.,7288/2023; Cons. St., Ad. Plen., 6 agosto 2021, n. 14).
Diversamente, il D.L. n. 50/2022 (c.d. “decreto-aiuti”) ha previsto l’adeguamento quale misura straordinaria e obbligatoria dettata dall’emergenza economica e dall’aumento dei costi dei materiali e dell’energia.
A conforto di quanto sopra, l’adeguamento automatico del prezzo trova sede nella fase esecutiva del rapporto intercorrente tra la stazione appaltante e l’operatore economico.
La controversia in questione attinge a una pretesa di adempimento contrattuale tendente al riconoscimento del corrispettivo relativo al contratto di appalto, peraltro sotto il solo profilo del quantum debeatur. Non sussistendo, dunque, alcun potere valutativo della stazione appaltante, l’atto di aggiornamento del corrispettivo deve considerarsi atto pienamente paritetico, in quanto tale sottratto alla cognizione del giudice amministrativo.
Peraltro, non venendo in rilievo i meccanismi revisionali e adeguativi di cui agli artt. 115 e e 133 del D.lgs. n. 163/2006, ai quali l’art. 133, comma 1, lett. e, n. 2, c.p.a. rinvia, si configura una vicenda totalmente privatistica alla quale è estraneo ogni profilo di discrezionalità con riferimento sia all’an che al quantum dell’aggiornamento. Ne discende la qualificazione dell’agire pubblico come attività puramente privatistica, imputabile alla amministrazione come contraente e non come autorità, in assenza dell’esplicazione, o anche della sola a connessione con il potere schiettamente pubblicistico.
ALLEGATO: Tar Lazio, Sezione Prima Bis del 14 marzo 2026 n. 4780
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