Servizio Autotrasporto - referente: rag. Enrico Massardi
Tel. 030.399133 - Email: enrico.massardi@ancebrescia.it
13.04.2026 - trasporti

RIMBORSO ACCISE GASOLIO – PRIMO TRIMESTRE 2026

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso disponibili le modalità operative per la presentazione delle dichiarazioni relative al rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione riferito ai consumi effettuati nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2026.

Le istanze possono essere presentate nel periodo dal 1° al 30 aprile 2026.

Ambito soggettivo di applicazione

Il beneficio è riconosciuto alle imprese esercenti attività di autotrasporto merci che utilizzano veicoli:

  • di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  • appartenenti a categoria ambientale Euro V o superiore.

Restano esclusi i veicoli di categoria Euro IV o inferiore e quelli di massa inferiore alla soglia sopra indicata.

Quadro normativo e criticità del trimestre

Il primo trimestre 2026 si caratterizza per una significativa discontinuità del regime delle accise, determinata dall’intervento normativo intervenuto nel mese di marzo.

In particolare:

  • per il periodo 1° gennaio – 18 marzo 2026 trova applicazione l’aliquota ordinaria pari a 672,90 €/1.000 litri;
  • per il periodo 19 marzo – 31 marzo 2026 l’aliquota è stata ridotta a 472,90 €/1.000 litri, a seguito di misure adottate per contenere l’incremento dei costi energetici.

Tale articolazione comporta la necessità di procedere a una distinta contabilizzazione dei consumi, con conseguente impatto sugli importi rimborsabili.

Determinazione del rimborso

L’entità del rimborso è determinata:

  • per il gasolio tradizionale, il rimborso risulta differenziato tra i due periodi del trimestre, con valori più elevati per i consumi antecedenti al 19 marzo;
  • per i carburanti paraffinici (HVO), il trattamento varia in funzione del rispetto dei requisiti di sostenibilità previsti dalla normativa europea.

Si evidenzia, in particolare, che in assenza di adeguata documentazione attestante la sostenibilità del carburante, trovano applicazione criteri prudenziali che possono comportare un minor beneficio riconosciuto.

La dichiarazione deve essere presentata:

  • mediante il Servizio Telematico Doganale (EDI);
  • ovvero tramite PEC all’Ufficio ADM territorialmente competente;
  • in via residuale, mediante presentazione cartacea con allegato supporto informatico contenente il file della dichiarazione.

È necessario utilizzare l’apposito software reso disponibile dall’Agenzia delle Dogane per la generazione del file da trasmettere.

Ai fini del riconoscimento del credito, i consumi devono essere comprovati mediante:

  • fatture elettroniche di acquisto del carburante;
  • indicazione della targa del veicolo rifornito nelle fatture relative ai rifornimenti effettuati presso impianti stradali.

Il credito maturato può essere:

  • utilizzato in compensazione tramite modello F24 (codice tributo “6740”);
  • richiesto a rimborso in denaro secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Si ricorda, infine, che ANCE Lombardia ha attivato una convenzione a favore delle imprese associate con la società Tecno Group al fine di offrire servizi di consulenza in tema di agevolazioni fiscali sulle accise carburanti.

Chi volesse avere maggiori informazioni può contattare gli uffici di ANCE Brescia o inviare una mail al seguente indirizzo: enrico.massardi@ancebrescia.it


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941