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04.05.2026 - lavoro

INAIL – CERTIFICAZIONE DI INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE – ISTRUZIONI OPERATIVE – AGGIORNAMENTO – CIRCOLARE 29 APRILE 2026, N. 17

Con la circolare in commento, l’INAIL ha voluto fornire aggiornamenti in merito alla gestione dei certificati medici di infortunio sul lavoro, tenendo conto delle evoluzioni normative, dell’estensione della tutela assicurativa e dell’implementazione di strumenti di sanità digitale, inclusa la telemedicina in ambito medico-legale.

Di seguito riepiloghiamo i principali profili di interesse per le imprese del settore edile.

Certificazione medica con esito definitivo e conclusione della prognosi

INAIL ricorda che la certificazione medica di infortunio è trasmessa all’Istituto da qualunque medico o da qualsiasi struttura sanitaria che abbia prestato la prima assistenza al dipendente infortunatosi, esclusivamente in modalità telematica.
La documentazione è redatta mediante il Modello 1SS, utilizzato sia per il primo certificato sia per quelli successivi (che siano continuativi o definitivi ovvero di riammissione in temporanea).
Il certificato deve riportare la diagnosi, la prognosi di inabilità temporanea assoluta con la relativa durata, nonché l’eventuale previsione di postumi permanenti.

L’INAIL chiarisce che l’ultimo certificato medico trasmesso – anche se non espressamente qualificato come “definitivo” – è idoneo a certificare la conclusione del periodo di inabilità temporanea.
In assenza di ulteriori certificazioni, pertanto, la prognosi si intende conclusa alla data indicata nell’ultimo certificato pervenuto all’impresa.

Ripresa dell’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi

In coerenza con quanto illustrato nel periodo conclusivo del paragrafo che precede, INAIL conferma che il lavoratore può riprendere l’attività lavorativa alla scadenza della prognosi indicata nell’ultimo certificato, senza necessità di produrre un ulteriore certificato, specificamente volto a specificare la chiusura dell’evento.
Resta, peraltro, ferma la facoltà dell’INAIL di rilasciare, su richiesta dell’interessato o per esigenze medico-legali, apposita certificazione, anche mediante strumenti di telemedicina.

L’Istituto, comunque, ricorda la possibile necessità del datore, alla luce di quanto previsto dall’art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008, a fronte di un’assenza per motivi di salute della durata superiore ai sessanta giorni continuativi, di una valutazione circa lo stato di salute dei lavoratori, per il rilascio del richiesto giudizio di idoneità. In tal caso, la specifica forma di sorveglianza sanitaria può (o meglio: deve) essere svolta tramite il medico competente.

Ripresa anticipata dell’attività lavorativa

Da ultimo, INAIL conferma che il lavoratore potrà essere riammesso in servizio in anticipo rispetto alla prognosi formulata dal medico che ha rilasciato il certificato di infortunio o la sua prosecuzione esclusivamente in presenza di un’ulteriore certificazione medica che modifichi, anticipandone il termine, la durata della prognosi originariamente indicata. La circolare chiude confermando come tale certificazione possa essere rilasciata da qualsiasi medico.

Allegato: INAIL – Certificati infortunio – Circolare


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