RATA DI SALDO NEGLI APPALTI PUBBLICI – IL MIT CHIARISCE L’IMPORTO DELLA GARANZIA
Ance Brescia comunica che con il parere n. 4187/2026 (in allegato), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, in materia di garanzia per il pagamento della rata di saldo.
Il quesito riguardava l’importo da coprire con la garanzia: se questa dovesse riferirsi all’intero importo dello stato di avanzamento conforme al finale oppure soltanto alla quota dello 0,5% prevista dall’art. 11, comma 6, del Codice.
Il MIT ha distinto le due fattispecie. La ritenuta dello 0,5% ha la funzione di garantire il rispetto degli obblighi contributivi e retributivi dell’appaltatore nei confronti dei lavoratori e viene svincolata dopo l’approvazione del collaudo o della verifica di conformità, previa acquisizione del DURC.
Diversa è invece la funzione della garanzia sulla rata di saldo, che serve a tutelare la stazione appaltante da eventuali difformità dell’opera nel periodo intercorrente tra l’emissione del certificato di collaudo e la sua definitività.
Il Ministero ha quindi chiarito che la garanzia deve coprire l’intero importo dello stato di avanzamento conforme al finale (la rata di saldo appunto), maggiorato degli interessi legali per il periodo compreso tra l’emissione del certificato di collaudo e il momento in cui lo stesso diventa definitivo.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941



