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25.05.2026 - urbanistica

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: SENTENZA TAR LOMBARDIA, BRESCIA, SEZ. II, 12 MAGGIO 2026, N. 641

Con la sentenza TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 12 maggio 2026, n. 641, la giurisprudenza torna a precisare i confini della ristrutturazione edilizia demo-ricostruttiva, alla luce dell’evoluzione normativa intervenuta negli ultimi anni e, in particolare, delle modifiche introdotte dall’art. 10 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, c.d. Decreto Semplificazioni.

La nozione di ristrutturazione edilizia è stata progressivamente ampliata, consentendo oggi di ricondurre in tale categoria anche interventi di demolizione e ricostruzione che diano luogo a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso da quello preesistente, senza il rigido vincolo della conservazione della sagoma e del sedime originari.

Tale ampliamento, tuttavia, non è illimitato. L’intervento continua a qualificarsi come ristrutturazione edilizia solo quando mantenga un collegamento funzionale e urbanistico con l’organismo edilizio preesistente e sia finalizzato alla sua trasformazione. Al contrario, si ricade nella nuova costruzione quando l’intervento non conservi alcuna traccia dell’immobile originario e determini un carico urbanistico del tutto nuovo e diverso rispetto a quello preesistente.

Nel caso esaminato dal TAR Lombardia, Brescia, i giudici hanno ritenuto corretta la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia, pur in presenza di modifiche significative del complesso esistente. In particolare, l’operazione prevedeva una parziale traslazione di superficie/volume, mediante demolizione e ricostruzione, da una porzione dell’organismo edilizio a un’altra. Secondo il giudice, tale intervento non integra una nuova edificazione su area libera, ma costituisce una trasformazione dell’edificio esistente.

 


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