MUTAMENTO D’USO DA RURALE A RESIDENZIALE: QUANDO SERVE IL PERMESSO DI COSTRUIRE
Il cambio di destinazione d’uso da rurale a residenziale non può essere considerato una semplice modifica funzionale interna quando è accompagnato da opere edilizie che determinano un incremento di superficie o di volume e un aggravio del carico urbanistico.
È quanto ribadito dal Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza 19 maggio 2026, n. 3934, richiamando l’art. 23-ter del D.P.R. n. 380/2001.
Secondo i giudici, in presenza di opere edilizie rilevanti, il mutamento d’uso assume autonoma rilevanza urbanistico-edilizia e richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire. Non si tratta di una mera variazione interna priva di effetti sul territorio, ma di un intervento idoneo a incidere sull’assetto urbanistico dell’area.
Ne consegue che, qualora il cambio d’uso da rurale a residenziale venga realizzato in assenza del necessario titolo edilizio, trova applicazione la sanzione demolitoria prevista dall’art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001.
La pronuncia conferma l’importanza di verificare preventivamente, in fase progettuale, la corretta qualificazione dell’intervento e il titolo edilizio necessario, soprattutto nei casi in cui il mutamento di destinazione d’uso sia accompagnato da opere che incidono su superficie, volume e carico urbanistico.
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