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15.06.2026 - lavori pubblici

IL MIT CHIARISCE GLI EFFETTI DELLA CESSIONE DEL CREDITO SULL’ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE NEGLI APPALTI PUBBLICI

Ance Brescia comunica che con il parere n. 4010/2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è pronunciato in materia di anticipazione del prezzo in caso di cessione del credito.

Il quesito sottoposto al MIT riguarda, in particolare, la possibilità per la stazione appaltante di riconoscere l’anticipazione del prezzo prevista dall’art. 125 del d.lgs. n. 36/2023 qualora l’appaltatore abbia già stipulato e notificato un atto di cessione del credito. È stato inoltre chiesto se la stazione appaltante possa rifiutare la cessione del credito nel caso in cui abbia già corrisposto l’anticipazione contrattuale.

Il Ministero ha ricordato che anticipazione del prezzo e cessione del credito perseguono finalità differenti. L’anticipazione ha la funzione di fornire liquidità all’appaltatore, che resta titolare del credito derivante dal contratto; la cessione del credito, invece, comporta il trasferimento del credito al cessionario.

Ne consegue che, qualora il credito sia già stato ceduto, esso non è più nella disponibilità dell’appaltatore, il quale non può richiedere l’anticipazione sul medesimo credito.

Con riferimento all’ipotesi in cui l’anticipazione sia già stata erogata, il MIT ha precisato che la possibilità per la stazione appaltante di rifiutare la cessione dipende dal contenuto dell’atto e dal momento della relativa notifica.

Se la cessione riguarda crediti futuri diversi dall’anticipazione già corrisposta, la stazione appaltante non può rifiutarla se non con adeguata motivazione, anche tenendo conto di eventuali futuri pagamenti diretti al subappaltatore.

Diversamente, qualora la cessione ricomprenda anche il credito relativo all’anticipazione già liquidata, la stazione appaltante può opporre l’avvenuta estinzione del credito per la quota già pagata e non riconoscere la cessione limitatamente a tale parte.

Il Ministero ricorda infine che l’anticipazione del prezzo, una volta erogata, costituisce un parziale adempimento del debito contrattuale ed è opponibile al creditore cessionario da parte della stazione appaltante, in qualità di debitore ceduto, ai sensi dell’art. 6 dell’Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici e secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del parere, pubblicato in allegato.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.


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