INPS – AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER ASSUZIONI – BONUS INTRODOTTI DAL “DECRETO PRIMO MAGGIO” – ULTERIORI CHIARIMENTI APPLICATIVI – MESSAGGI 11 GIUGNO 2026, NN. 1966, 1968, 1970
L’INPS ha reso noto di aver aperto la procedura per presentazione delle domande di esonero contributivo per i bonus introdotti dal Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 (cd. “Decreto Primo Maggio”) in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di particolari categorie di lavoratori subordinati.
Contenuto dei chiarimenti dell’INPS
Con tre distinte circolari, emanate lo stesso giorno, ossia il 14 maggio scorso, rispettivamente la n. 55, la n. 56 e la n. 57, (v. Newsletter settimanale Ance Brescia – n.19/2026 del 19/05/2026) l’Istituto ha fornito indicazioni in ordine all’ambito di applicazione dei vari Bonus introdotti dalle disposizioni di cui all’articolo 1 del cd. “Decreto Primo Maggio”.
In particolare il Decreto da ultimo citato ha previsto agevolazioni contributive in relazione alle assunzioni di:
- giovani di età inferiore a trentacinque anni svantaggiato o molto svantaggiati;
- donne svantaggiate o molto svantaggiate, secondo la classificazione fattane dalla normativa comunitaria;
- lavoratori da destinare ad attività presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria)
Con tre distinti messaggi, allegati alla presente, INPS ha ora comunicato che, a decorrere dall’11 giugno scorso, le imprese possono presentare la domanda per ciascun esonero contributivo di cui sopra, accedendo mediante SPID, CIE o CNS al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, e compilando il relativo modulo di istanza on-line, con le modalità specificate nelle predette circolari.
Considerazioni di Ance Brescia
Richiamiamo l’attenzione delle imprese associate sul fatto che la fruizione dei benefici contributivi previsti dal decreto-legge n. 62/2026 è subordinata al rispetto del requisito del cosiddetto “salario giusto”, disciplinato dall’articolo 7 del provvedimento.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto, avvenuta il 1° maggio 2026, è emersa l’esigenza di chiarire quali elementi retributivi debbano essere considerati ai fini della determinazione del Trattamento Economico Complessivo (di seguito: TEC). In sede di conversione del decreto, la Commissione Lavoro della Camera ha pertanto approvato una disposizione che ne precisa la composizione.
Secondo il testo approvato, il TEC comprende tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, previste dai contratti collettivi nazionali di riferimento, incluse le mensilità aggiuntive, le indennità fisse e continuative, le prestazioni di welfare contrattuale riconosciute alla generalità dei dipendenti e gli ulteriori istituti o indennità aventi valore economico disciplinati dagli stessi contratti.
La norma richiede che ai lavoratori sia riconosciuto un TEC non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con riferimento al settore e alla categoria produttiva interessati, nonché all’attività esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.
Resta, invece, da chiarire la computabilità, o meno, nella determinazione del TEC di elementi retributivi di natura discrezionale o variabile attribuiti ai singoli lavoratori, ossia di superminimi individuali, assegni ad personam e premi per obiettivi variabili. Pertanto, sul punto, vale la riserva di tornare sull’argomento, non appena uscissero chiarimenti interpretativi dagli Enti preposti.
Al riguardo, ricordiamo come il già citato Decreto-legge preveda che ‘accesso ai benefici previsti dal presente decreto è consentito in caso di trattamento economico individuale corrisposto non inferiore al trattamento economico complessivo, ossia al trattamento complessivo individuato dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro..
Pertanto, le Imprese edili che applicano compiutamente il CCNL sottoscritto da ANCE non dovrebbero temere alcuna contestazione da parte dell’Istituto circa la fruizione deigli incentivi di cui trattasi.
Peraltro, qualora, invece, la singola Impresa preferisca attendere la definizione definitiva della disciplina in sede di conversione, i messaggi prevedono la possibilità di presentare la domanda entro tre mesi dall’11 giugno 2026, data di pubblicazione dei messaggi stessi, mantenendo comunque la possibilità di recuperare gli importi riferiti ai periodi precedenti a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Gli arretrati potranno essere recuperati attraverso i flussi Uniemens relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2026. I messaggi dell’INPS contengono le istruzioni operative per l’esposizione degli esoneri, compresa l’indicazione del numero identificativo della domanda telematica.
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