ORDINANZA REGIONALE PER ATTIVITA’ LAVORATIVE IN CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA AL SOLE – PUBBLICAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE DELLE PRIME FAQ APPLICATIVE
Con nostra circolare del 10 giugno scorso, reperibile qui, abbiamo dato notizia dell’avvenuta pubblicazione dell’ordinanza emanata da Regione Lombardia “per motivi di igiene e sanità pubblica” e riguardante, fra le altre, le attività lavorative nei cantieri edili all’aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole.
Tale ordinanza, in vigore dal 10 giugno 2026 e fino al 23 settembre 2026, prevede il divieto di attività lavorativa all’aperto tra le ore 12.30 e le ore 16.00 nei cantieri e nelle cave, limitatamente ai giorni in cui la mappa giornaliera pubblicata quotidianamente sul sito Worklimate riferita a “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” alle ore 12, segnali un livello di rischio “alto“.
Torniamo sull’argomento per segnalare come, nei giorni successivi alla pubblicazione dell’ordinanza, Regione abbia iniziato a pubblicare alcune FAQ che, nell’intenzione dell’Ente, dovrebbero consentire un’applicazione omogenea della normativa.
Evidenziamo, di seguito, le risposta più interessanti per le imprese edili fra quelle fino ad ora rilasciate da Regione.
Individuazione degli interventi di pubblica utilità
Di primario interesse è la risposta regionale che aiuta a definire quali siano gli interventi di pubblica utilità, cui non si applica il suddetto divieto, che già nell’estate 2025 era stato, per gli operatori economici attivi nel settore delle costruzioni, uno dei punti più delicati dell’ordinanza dello scorso anno.
Al riguardo, Regione conferma, come già nell’estate 2025, che “si può considerare intervento di pubblica utilità, in via generale, qualunque operazione, edile o meno, per il quale vi è un interesse della collettività alla sua realizzazione in quanto soddisfa bisogni di interesse pubblico; in relazione alla fattispecie in questione, stante il contesto alla base dell’ordinanza regionale e la primaria necessità di tutelare la vita e l’incolumità dei lavoratori, si ritiene che siano tali gli interventi che, secondo il prudenziale apprezzamento dell’amministrazione appaltante, non siano procrastinabili o differibili ad orari diversi per la salvaguardia di servizi pubblici essenziali. Per tali interventi, non soggetti all’applicazione del divieto di lavoro dalle 12.30 alle 16.00 nella località a rischio “ALTO”, come sopra specificato, devono in ogni caso essere applicate idonee misure organizzative ed operative, come previsto dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” della Conferenza delle Regioni, che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro, ai sensi del d. lgs. n. 81/2008.”
Chiarimenti in merito al concetto di “idonee misure organizzative ed operative come previsto dalle linee di indirizzo ”
Regione ricorda come, a norma del D.lgs. 81/08, la tutela del lavoratore si attui attraverso la predisposizione di adeguate ed idonee misure tecniche, organizzative e procedurali. A titolo esemplificativo, la risposta regionale cita la riorganizzazione dei turni e degli orari di lavoro è misura organizzativa; la fornitura di abbigliamento/indumenti e dispositivi di protezione individuale è misura tecnica/procedurale; l’adeguata e preventiva informazione circa il rischio di esposizione al sole è misura generale.
Sul punto, in particolare per quanto concerne l’orario di effettuazione dei lavori edili, evidenziamo che Regione, in un’altra risposta, conferma come l’ordinanza non superi vincoli previsti dai regolamenti comunali in materia di contenimento delle emissioni acustiche, ma raccomanda ai Comuni di valutare l’opportunità di derogare, temporaneamente e previa verifica della situazione contingente, a tali regolamenti locali, al fine di consentire lo svolgimento delle attività lavorative in fasce orarie più fresche, a tutela dei lavoratori e dei datori di lavoro interessati.
Allegato: FAQ Ordinanza – RL
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