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22.06.2026 - lavori pubblici

FINANZIAMENTI BEI E APPALTI PUBBLICI – ANAC CHIARISCE GLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ PER LE STAZIONI APPALTANTI

Ance Brescia informa che ANAC, con Atto del Presidente del 25 maggio 2026, approvato dal Consiglio dell’Autorità nella seduta del 18 maggio 2026, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 nel caso di appalti finanziati con risorse erogate dalla Banca europea per gli investimenti – BEI.

La questione riguarda, in particolare, l’individuazione dei soggetti tenuti a garantire la tracciabilità quando le risorse concesse dalla BEI vengono utilizzate da stazioni appaltanti italiane per affidare lavori, servizi o forniture.

L’Autorità ha chiarito, in primo luogo, che la BEI non è direttamente soggetta agli obblighi di tracciabilità previsti dalla normativa nazionale. Tale conclusione deriva dalla particolare natura giuridica della Banca europea per gli investimenti, qualificata come soggetto dalla natura “ibrida” o “ambivalente”: da un lato istituto bancario dotato di propria personalità giuridica, operante sui mercati finanziari secondo logiche tipiche dell’attività creditizia; dall’altro organismo dell’Unione europea, chiamato a perseguire finalità di interesse generale attraverso il sostegno a investimenti strategici.

Secondo ANAC, il rapporto tra BEI e stazione appaltante beneficiaria del finanziamento non può essere qualificato come affidamento di un appalto di mutuo. Non è infatti la stazione appaltante a selezionare la BEI tramite una procedura di affidamento, ma è la stessa Banca europea a individuare i progetti da finanziare secondo i criteri stabiliti dai Trattati europei e dal proprio Statuto. L’operazione deve quindi essere ricondotta alla concessione di un finanziamento pubblico europeo e non all’affidamento di un contratto pubblico.

Da ciò consegue che la BEI non può essere considerata appaltatore, né soggetto affidatario tenuto agli obblighi di tracciabilità ai sensi della Legge n. 136/2010.

Diverso è, invece, il regime applicabile alle stazioni appaltanti italiane che ricevono il finanziamento. ANAC ha precisato che tali soggetti, in qualità di beneficiari e gestori di risorse pubbliche europee, sono tenuti a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nel momento in cui utilizzano tali risorse per affidare appalti pubblici.

In sostanza, l’esclusione della BEI dal perimetro soggettivo degli obblighi di tracciabilità non comporta alcuna esclusione o attenuazione degli obblighi connessi agli appalti finanziati con fondi BEI. La tracciabilità resta pienamente applicabile nella fase in cui la stazione appaltante impiega le risorse ricevute per affidare lavori, servizi o forniture.

Il principio affermato dall’Autorità può essere così sintetizzato: la tracciabilità segue l’impiego delle risorse pubbliche e grava sul soggetto che le utilizza per l’affidamento del contratto pubblico. Pertanto, negli appalti finanziati con risorse BEI, gli obblighi di utilizzo di conti dedicati, indicazione dei codici identificativi e monitoraggio dei pagamenti continuano a trovare applicazione nei confronti della stazione appaltante e degli operatori economici coinvolti nella filiera dell’appalto, secondo la disciplina ordinaria prevista dalla Legge n. 136/2010.

Il chiarimento assume rilievo operativo anche per le imprese, chiamate a prestare attenzione alla corretta gestione dei flussi finanziari negli appalti finanziati, anche solo in parte, con risorse europee provenienti dalla BEI. La provenienza del finanziamento dalla Banca europea per gli investimenti non esclude, infatti, l’applicazione degli obblighi di tracciabilità nella fase di esecuzione del contratto pubblico.

Gli uffici di ANCE Brescia sono a disposizione per eventuali chiarimenti.


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