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03.07.2026 - tributi

TRASPORTO DI RIFIUTI – ALIQUOTA IVA – CONSULENZA GIURIDICA AGENZIA DELLE ENTRATE N. 6 DEL 17 MARZO 2026

Con la risposta a consulenza giuridica n. 6 del 17 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento IVA applicabile alle prestazioni di trasporto dei rifiuti, anche quando il trasporto è finalizzato al conferimento in discarica o all’incenerimento senza recupero efficiente di energia.

Il chiarimento si è reso necessario a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025, che hanno escluso dall’aliquota IVA agevolata del 10% alcune operazioni di smaltimento finale dei rifiuti.

In particolare, la Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633/1972 prevede l’applicazione dell’IVA al 10% per le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti.

Dal 1° gennaio 2025 sono state escluse dall’agevolazione alcune operazioni di smaltimento finale, in particolare:

  • il conferimento in discarica (operazione D1);
  • l’incenerimento senza recupero efficiente di energia (operazioni D10 e D11).

A seguito delle modifiche introdotte, per tali attività si deve applicare l’aliquota ordinaria del 22%.

In tal senso, l’Agenzia delle Entrate, acquisito il parere del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha precisato che:

  • il trasporto dei rifiuti costituisce una fase della gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006;
  • il trasporto rappresenta una prestazione autonoma rispetto alle successive attività di recupero o smaltimento;
  • non trova applicazione il principio di accessorietà previsto dall’art. 12 del DPR n. 633/1972.

Di conseguenza, il regime IVA applicabile al trasporto deve essere valutato autonomamente rispetto al trattamento fiscale dell’operazione finale di recupero o smaltimento.

La conseguenza più rilevante è che il trasporto dei rifiuti continua a beneficiare dell’aliquota IVA del 10%, anche quando i rifiuti sono destinati a:

  • discarica (D1);
  • incenerimento senza recupero efficiente di energia (D10 e D11).

Pertanto, il fatto che l’impianto di destinazione fatturi il proprio servizio con IVA al 22% non modifica il trattamento IVA della prestazione di trasporto.

Per chiarezza, si riportano alcuni esempi applicativi delle nuove disposizioni.

Esempio 1 – Rifiuti da demolizione conferiti in discarica

Impresa edile → trasportatore autorizzato → discarica.

Fatturazione:

  • trasportatore: IVA 10%;
  • discarica: IVA 22%.

Esempio 2 – Rifiuti misti da costruzione e demolizione avviati a recupero

Impresa edile → trasportatore → impianto di recupero.

Fatturazione:

  • trasportatore: IVA 10%;
  • impianto di recupero: IVA 10%.

Esempio 3 – Contratto unico con più prestazioni

Qualora il gestore dell’impianto fatturi distintamente:

  • trasporto;
  • selezione;
  • recupero o smaltimento;

ciascuna prestazione mantiene il proprio regime IVA.

In particolare:

  • trasporto: 10%;
  • recupero: 10%;
  • conferimento in discarica: 22%.

Per le imprese di costruzione e demolizione il chiarimento dovrebbe eliminare il rischio di contestazioni relative all’aliquota applicata dai trasportatori.

Nei formulari, nei contratti e nelle fatture, pertanto, occorrerà continuare a distinguere:

  • il servizio di trasporto;
  • il servizio di recupero;
  • il servizio di smaltimento finale.

La diversa aliquota applicabile allo smaltimento in discarica, infatti, non si estenderà automaticamente alle prestazioni di trasporto.

In conclusione, la consulenza giuridica n. 6/2026 ha confermato che il trasporto dei rifiuti mantiene natura autonoma nell’ambito della gestione dei rifiuti e continua a beneficiare dell’IVA agevolata del 10%, anche quando il rifiuto viene successivamente conferito in discarica o destinato a incenerimento senza recupero efficiente di energia, operazioni che invece restano soggette all’aliquota ordinaria del 22%.


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