TRASPORTO DI RIFIUTI – ALIQUOTA IVA – CONSULENZA GIURIDICA AGENZIA DELLE ENTRATE N. 6 DEL 17 MARZO 2026
Con la risposta a consulenza giuridica n. 6 del 17 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento IVA applicabile alle prestazioni di trasporto dei rifiuti, anche quando il trasporto è finalizzato al conferimento in discarica o all’incenerimento senza recupero efficiente di energia.
Il chiarimento si è reso necessario a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025, che hanno escluso dall’aliquota IVA agevolata del 10% alcune operazioni di smaltimento finale dei rifiuti.
In particolare, la Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633/1972 prevede l’applicazione dell’IVA al 10% per le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti.
Dal 1° gennaio 2025 sono state escluse dall’agevolazione alcune operazioni di smaltimento finale, in particolare:
- il conferimento in discarica (operazione D1);
- l’incenerimento senza recupero efficiente di energia (operazioni D10 e D11).
A seguito delle modifiche introdotte, per tali attività si deve applicare l’aliquota ordinaria del 22%.
In tal senso, l’Agenzia delle Entrate, acquisito il parere del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha precisato che:
- il trasporto dei rifiuti costituisce una fase della gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006;
- il trasporto rappresenta una prestazione autonoma rispetto alle successive attività di recupero o smaltimento;
- non trova applicazione il principio di accessorietà previsto dall’art. 12 del DPR n. 633/1972.
Di conseguenza, il regime IVA applicabile al trasporto deve essere valutato autonomamente rispetto al trattamento fiscale dell’operazione finale di recupero o smaltimento.
La conseguenza più rilevante è che il trasporto dei rifiuti continua a beneficiare dell’aliquota IVA del 10%, anche quando i rifiuti sono destinati a:
- discarica (D1);
- incenerimento senza recupero efficiente di energia (D10 e D11).
Pertanto, il fatto che l’impianto di destinazione fatturi il proprio servizio con IVA al 22% non modifica il trattamento IVA della prestazione di trasporto.
Per chiarezza, si riportano alcuni esempi applicativi delle nuove disposizioni.
Esempio 1 – Rifiuti da demolizione conferiti in discarica
Impresa edile → trasportatore autorizzato → discarica.
Fatturazione:
- trasportatore: IVA 10%;
- discarica: IVA 22%.
Esempio 2 – Rifiuti misti da costruzione e demolizione avviati a recupero
Impresa edile → trasportatore → impianto di recupero.
Fatturazione:
- trasportatore: IVA 10%;
- impianto di recupero: IVA 10%.
Esempio 3 – Contratto unico con più prestazioni
Qualora il gestore dell’impianto fatturi distintamente:
- trasporto;
- selezione;
- recupero o smaltimento;
ciascuna prestazione mantiene il proprio regime IVA.
In particolare:
- trasporto: 10%;
- recupero: 10%;
- conferimento in discarica: 22%.
Per le imprese di costruzione e demolizione il chiarimento dovrebbe eliminare il rischio di contestazioni relative all’aliquota applicata dai trasportatori.
Nei formulari, nei contratti e nelle fatture, pertanto, occorrerà continuare a distinguere:
- il servizio di trasporto;
- il servizio di recupero;
- il servizio di smaltimento finale.
La diversa aliquota applicabile allo smaltimento in discarica, infatti, non si estenderà automaticamente alle prestazioni di trasporto.
In conclusione, la consulenza giuridica n. 6/2026 ha confermato che il trasporto dei rifiuti mantiene natura autonoma nell’ambito della gestione dei rifiuti e continua a beneficiare dell’IVA agevolata del 10%, anche quando il rifiuto viene successivamente conferito in discarica o destinato a incenerimento senza recupero efficiente di energia, operazioni che invece restano soggette all’aliquota ordinaria del 22%.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941



