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03.07.2026 - lavori pubblici

REQUISITI GENERALI – IL MIT CHIARISCE IL DIVIETO DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA NEGLI APPALTI PUBBLICI

Con il parere n. 4159/2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti sull’ambito applicativo del divieto di intestazione fiduciaria negli appalti pubblici.

Il quesito riguardava, in particolare, l’obbligo di comunicazione della composizione societaria previsto dal D.P.C.M. n. 187/1991, originariamente riferito agli affidamenti di opere pubbliche, e la sua possibile applicazione anche agli appalti di servizi e forniture.

Il MIT ha chiarito che il divieto di intestazione fiduciaria ha oggi portata generale e rileva per tutti gli operatori economici che partecipano alle procedure di affidamento, non solo nel settore dei lavori, ma anche negli appalti di servizi e forniture.

La violazione di tale divieto costituisce causa di esclusione dalla gara, in quanto incide sui requisiti generali dell’operatore economico e sulla necessità di rendere pienamente conoscibile la reale identità dei soggetti che partecipano alla procedura.

Per le imprese, il parere richiama l’importanza di verificare con attenzione la propria struttura societaria, la titolarità effettiva, eventuali intestazioni fiduciarie e la coerenza delle dichiarazioni rese in gara. La trasparenza dell’assetto proprietario e della composizione societaria assume infatti rilievo diretto ai fini della partecipazione agli appalti pubblici.

Il chiarimento è particolarmente importante anche nella predisposizione della documentazione amministrativa, poiché eventuali omissioni, irregolarità o dichiarazioni non corrette sulla composizione societaria possono determinare conseguenze rilevanti, fino all’esclusione dalla procedura.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del parere pubblicato in allegato.

Gli uffici dell’Associazione sono a disposizione per eventuali chiarimenti.


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