LAVORI SU BENI CULTURALI E DICHIARAZIONI IN GARA – ANAC CHIARISCE I LIMITI DELLA COOPTAZIONE
Ance Brescia informa che con la Delibera n. 184/2026, ANAC ha fornito chiarimenti sull’utilizzo della cooptazione negli appalti aventi ad oggetto lavori su beni culturali.
L’Autorità ha ricordato che l’impresa cooptata non assume la qualifica di concorrente, non partecipa alla gara e non può contribuire al possesso dei requisiti di qualificazione richiesti. La cooptazione rileva infatti solo nella fase esecutiva e non consente di integrare i requisiti necessari per partecipare alla procedura.
Nel settore dei beni culturali opera, tuttavia, una disciplina speciale: i lavori devono essere eseguiti da operatori economici in possesso della specifica qualificazione richiesta. Pertanto, non è consentito affidare tramite cooptazione l’esecuzione di lavorazioni su beni culturali a imprese prive della necessaria qualificazione specialistica.
ANAC ha però precisato che la sola dichiarazione, resa in gara, di voler ricorrere alla cooptazione non comporta automaticamente l’esclusione del concorrente, se quest’ultimo possiede autonomamente tutti i requisiti richiesti dalla procedura. In tali casi, la stazione appaltante può attivare il soccorso istruttorio per acquisire la rinuncia alla cooptazione oppure vietarne l’utilizzo nella fase esecutiva.
Per le imprese, il chiarimento è importante perché conferma che la cooptazione non può essere utilizzata per supplire alla mancanza di qualificazione nei lavori su beni culturali. Prima di dichiararne l’utilizzo, occorre quindi verificare attentamente la categoria richiesta, la qualificazione posseduta e i limiti derivanti dalla disciplina speciale applicabile a tali interventi.
La Delibera affronta anche il tema dell’offerta economica, precisando che non vi sono profili di ambiguità quando il valore complessivo dell’offerta risulta determinato applicando il ribasso all’importo soggetto a ribasso e aggiungendo separatamente gli oneri della sicurezza, non ribassabili.
Il provvedimento conferma quindi la necessità, per gli operatori economici, di prestare particolare attenzione alla corretta qualificazione nei lavori su beni culturali e alla coerenza delle dichiarazioni rese in sede di gara, soprattutto quando si intenda coinvolgere altri soggetti nella fase esecutiva.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Delibera ANAC n. 184/2026 pubblicata in allegato.
Gli uffici dell’Associazione sono a disposizione per eventuali chiarimenti.
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