Piano Casa: approvata la conversione del decreto, pubblicata in GU la legge 116/2026
Il 1° luglio 2026 è stato approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il disegno di legge di conversione del Decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa.
La legge di conversione (legge 2 luglio 2026, n. 116) pubblicata in Gazzetta Ufficiale conferma l’impianto generale già delineato dal testo originario, fondato sull’obiettivo di incrementare l’offerta di alloggi a prezzi accessibili attraverso il recupero del patrimonio pubblico, il rafforzamento dell’edilizia sociale e il coinvolgimento degli investimenti privati in programmi integrati.
Il Piano Casa si articola principalmente su tre pilastri. La prima riguarda il programma straordinario di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, con l’obiettivo di rimettere in disponibilità alloggi oggi non utilizzabili. La seconda è rappresentata dal Fondo Housing Coesione, gestito da INVIMIT SGR. La terza riguarda i programmi infrastrutturali di edilizia integrata, fondati su operazioni pubblico-private finalizzate alla realizzazione di alloggi in locazione o vendita a prezzi calmierati.
Rispetto al testo base del decreto, gli emendamenti approvati in sede parlamentare intervengono soprattutto su alcuni profili operativi. In primo luogo, viene ampliata la platea dei destinatari delle misure: il riferimento ai lavoratori fuori sede viene precisato includendo sia lavoratori privati sia pubblici, con particolare riguardo al personale scolastico, sanitario, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate.
Tra le novità introdotte si segnala anche il rifinanziamento del Fondo per gli alloggi degli studenti universitari fuori sede, con una dotazione aggiuntiva di 8,5 milioni di euro per l’anno 2026. La misura si inserisce nel quadro più ampio degli interventi destinati a rispondere alla crescente domanda abitativa delle componenti più esposte al caro-affitti, tra cui studenti, giovani e lavoratori in mobilità.
Particolarmente rilevanti sono poi le modifiche relative ai grandi programmi infrastrutturali di edilizia integrata. È stato eliminato il riferimento alla necessaria presenza di una componente di investimento diretto estero pari ad almeno un miliardo di euro. Resta, invece, il richiamo ai programmi di investimento di interesse strategico nazionale con soglia euro 1 mld con la possibilità di applicare procedure accelerate e il ricorso a poteri commissariali.
Sempre nell’ambito dell’edilizia integrata, il testo consente di inserire gli interventi in comparti più ampi, anche con destinazioni d’uso residenziali e non residenziali. In questi casi, la convenzione con il Comune dovrà individuare il perimetro della componente residenziale e la relativa quota di investimento. La soglia minima di edilizia convenzionata dovrà essere calcolata sulla sola componente residenziale, escludendo la parte non abitativa.
Un’altra modifica di interesse per il settore riguarda i lavoratori stagionali: tra le esigenze specifiche considerate ai fini degli interventi viene introdotto anche il riferimento ai lavoratori stagionali nei settori dell’impiantistica e dell’edilizia. La previsione assume rilievo in relazione alla possibilità di realizzare soluzioni abitative temporanee o dedicate in contesti caratterizzati da fabbisogni abitativi connessi all’organizzazione del lavoro e alla presenza di cantieri o attività produttive.
Tra gli emendamenti approvati rientra anche l’introduzione di una modifica alla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa, con priorità per le persone con disabilità permanente e per i componenti di nuclei familiari conviventi da almeno due anni con un familiare con disabilità permanente. Per tali soggetti è prevista una garanzia pari al 90% della quota capitale del finanziamento, con incremento delle risorse del Fondo per il 2026 e il 2027.
Infine, viene inserita una modifica alla disciplina dell’operatività di INVIMIT SGR, consentendo la partecipazione dei fondi da essa istituiti anche a fondi immobiliari promossi o partecipati da società partecipate in misura maggioritaria da enti territoriali o altri enti pubblici, superando il precedente riferimento alle sole società interamente partecipate. Anche questa previsione amplia gli strumenti utilizzabili per la valorizzazione e la riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico.
Si allega il testo completo della legge 116/2026 e il testo coordinato del decreto-legge.
Allegato 2: Testo coordinato DL 66-2026
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