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31.07.2026 - urbanistica

PISCINA PERTINENZIALE: PER LE OPERE ESEGUITE SENZA SCIA NON È AUTOMATICA LA DEMOLIZIONE

Il Consiglio di Stato, con la sentenza della Sezione II, 17 luglio 2026, n. 5872, si è pronunciato sul regime sanzionatorio applicabile alle opere funzionali a una piscina pertinenziale realizzate in assenza o in difformità dalla necessaria Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Secondo i giudici, quando tali opere sono prive di un’autonoma possibilità di utilizzazione e risultano esclusivamente destinate a migliorare la fruizione dell’immobile residenziale, non trova applicazione la demolizione prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 per gli interventi eseguiti senza permesso di costruire.

In questi casi si applica, invece, il regime sanzionatorio stabilito dall’art. 37 del Testo unico dell’edilizia per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dalla SCIA, che prevede una sanzione pecuniaria.

La pronuncia non consente, tuttavia, di qualificare automaticamente qualsiasi piscina come pertinenza edilizia. La natura pertinenziale deve essere accertata concretamente, considerando le dimensioni e le caratteristiche dell’intervento, la sua incidenza urbanistica e paesaggistica, l’assenza di autonomia funzionale e il rapporto di servizio con l’edificio principale. Prima della realizzazione dell’opera resta quindi necessario verificare il titolo edilizio richiesto dalla normativa e dagli strumenti urbanistici applicabili al caso specifico.

 


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