INAIL – MODELLO 0T23 2027 – AVVENUTA PUBBLICAZIONE
ANCE ha segnalato l’avvenuta pubblicazione, nel portale Inail, del modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2027 e la relativa guida (all.1-2).
Nel modello sono individuati gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere realizzati dalle aziende nel corso del 2026, per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione nell’anno 2027, ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al Decreto ministeriale 27 febbraio 2019.
Misura dell’agevolazione
Ricordiamo come la riduzione consista in una percentuale predefinita nel citato articolo 23 che si applica al tasso medio di tariffa delle voci in cui risultano assicurate le lavorazioni aziendali. La riduzione per prevenzione si aggiunge all’eventuale riduzione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico favorevole (oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività di cui agli articoli 19 e 20 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi).
Per fruire della riduzione, l’azienda, anche tramite un suo intermediario, deve presentare la domanda con il servizio online Riduzione per prevenzione, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile).
In caso di accoglimento della domanda, la riduzione si applica al premio di regolazione dovuto per l’anno di presentazione della domanda, relativo alla PAT su cui è stato realizzato l’intervento (ad esempio, per la domanda OT23 presentata per l’anno 2027 la riduzione si applica al premio di regolazione relativo all’anno 2027, in sede di autoliquidazione 2027/2028).
Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’otto per cento.
Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:
| Lavoratori-anno del triennio della PAT | Riduzione |
| Fino a 10 | 28% |
| Da 10,01 a 50 | 18% |
| Da 50,01 a 200 | 10% |
| Oltre 200 | 5% |
Il contenuto del nuovo modulo
L’Inail, pur mantenendo la struttura del modulo relativo all’anno 2026, ha riportato aggiornamenti correlati a disposizioni normative intervenute ed effettuato miglioramenti del testo. Si ricorda che gli interventi sono classificati nelle due tipologie A e B in ragione della maggiore o minore valenza prevenzionale; per fruire della riduzione l’azienda deve aver realizzato 1 intervento di tipo A oppure 2 interventi di tipo B.
Segnaliamo i nuovi interventi inseriti nel modello:
- D-5 (P) – Tipo B – L’azienda ha formato tutti i lavoratori come addetti al servizio di gestione delle emergenze e lotta antincendio oppure addetti al primo soccorso oppure addetti alla rianimazione cardiopolmonare (CAR);
- F-9: – Tipo B – L’azienda ha effettuato esercitazione con cadenza annuale finalizzata al recupero e al salvataggio dei lavoratori che operano negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento,
- F-10 (P) – Tipo A – L’azienda ha acquistato e installato elementi strutturali (serramenti) e un sistema di evacuazione fumi atti a garantire la tenuta anche dei fumi freddi in caso di incendio;
- C-5.1 – Tipo B – L’azienda ha attuato un accordo/protocollo per attività di prevenzione dell’insorgenza di malattie cardiovascolari, di tumori, disturbi respiratori del sonno o di patologie caratterizzate da deterioramento delle funzioni cognitive nei lavoratori, con una struttura sanitaria nonché enti o fondazioni con comprovata esperienza in attività scientifica di prevenzione e promozione della salute.
Da ultimo, con riferimento al modulo allegato richiamato all’intervento E10, da utilizzare per la rilevazione, l’ analisi e il trattamento dei mancati infortuni, rammentiamo che era stato chiesto a INAIL di inserire anche il modulo contenuto nel documento “Segnalazione e comunicazione dei mancati infortuni e delle situazioni pericolose per le imprese edili”, realizzato da Formedil Italia in collaborazione con l’Istituto stesso.
Ci riserviamo, pertanto, di comunicare su questo tema eventuali aggiornamenti all’esito di ulteriori confronti fra il livello nazionale di ANCE con l’Istituto.
Modalità operative per le imprese associate
Come già negli anni precedenti, Ance Brescia ed ESEB supporteranno in maniera fra loro sinergica le imprese interessate alla presentazione della domanda.
Le stesse possono, quindi, chiedere al Servizio Sindacale di AnceE chiarimenti circa la normativa di cui il Modello OT23 costituisce applicazione pratica, mentre ESEB resta a disposizione delle aziende per l’eventuale supporto tecnico circa l’identificazione degli interventi di miglioramento e della correlata documentazione probante.
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