CASELLARIO ANAC – ANNULLATA L’ANNOTAZIONE TARDIVA, MA RESTA L’OBBLIGO DI DICHIARARE LE VICENDE PROFESSIONALI RILEVANTI
(TAR Lazio, sentenza n. 12741 del 13 luglio 2026)
Con la sentenza n. 12741 del 13 luglio 2026, il TAR Lazio, Roma, ha chiarito che il termine previsto per la conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico ANAC ha natura perentoria: decorso il termine di 180 giorni previsto per l’istruttoria e la decisione finale, ovvero il termine complessivo di 270 giorni qualora si consideri anche la fase preistruttoria, l’Autorità non può validamente disporre l’annotazione, salvo le sospensioni espressamente consentite dal regolamento applicabile. La pronuncia precisa però che l’annullamento dell’annotazione per tardività non rende irrilevante il fatto professionale che ne costituiva il presupposto e non esonera automaticamente l’operatore economico dai relativi obblighi dichiarativi nelle successive procedure di gara.
La controversia riguardava un raggruppamento temporaneo di professionisti destinatario della risoluzione di un contratto relativo a servizi tecnici. A seguito della segnalazione effettuata dalla stazione appaltante, ANAC aveva avviato il procedimento per l’inserimento della relativa notizia nel Casellario informatico, conclusosi con l’annotazione comunicata il 12 marzo 2025.
Il TAR ha rilevato che il provvedimento era stato adottato oltre il termine consentito. La comunicazione di avvio del procedimento risaliva infatti al 22 luglio 2024 e, anche considerando le sospensioni riconosciute per la presentazione delle memorie difensive, il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 17 febbraio 2025. Anche applicando il termine complessivo di 270 giorni decorrente dalla segnalazione del 10 giugno 2024, la scadenza sarebbe intervenuta il 7 marzo 2025.
Il giudice amministrativo ha pertanto annullato l’annotazione, ribadendo che il potere dell’Autorità, per i possibili effetti negativi sulla posizione dell’operatore economico, non può essere esercitato senza un limite temporale definito. Il TAR ha inoltre precisato che non tutte le interlocuzioni istruttorie determinano automaticamente la sospensione dei termini: le relative ipotesi devono trovare specifico fondamento nella disciplina regolamentare applicabile.
La sentenza distingue inoltre la segnalazione effettuata dalla stazione appaltante dal successivo provvedimento dell’ANAC. La prima costituisce un atto endoprocedimentale e non produce, di per sé, effetti immediatamente lesivi nei confronti dell’operatore; è il provvedimento finale di annotazione nel Casellario a incidere direttamente sulla sua posizione.
Di particolare interesse per le imprese è la precisazione relativa agli effetti dell’annullamento dell’annotazione. Il TAR chiarisce infatti che l’illegittimità del procedimento ANAC per superamento dei termini non determina automaticamente l’irrilevanza della vicenda professionale sottostante. L’operatore resta quindi tenuto, nelle successive procedure di affidamento, a rappresentare i fatti astrattamente idonei a incidere sulla propria integrità o affidabilità quando ricorrano ancora i presupposti per la loro valutazione.
La stazione appaltante conserva, pertanto, il potere di valutare autonomamente la vicenda dichiarata dall’operatore, anche qualora la relativa annotazione nel Casellario sia stata annullata per ragioni esclusivamente procedimentali. La sentenza richiama, a questo riguardo, la disciplina degli artt. 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 relativa alle cause di esclusione non automatica e all’illecito professionale grave.
La pronuncia evidenzia quindi una netta distinzione tra il rispetto dei termini entro i quali ANAC può validamente adottare l’annotazione e gli obblighi dichiarativi che gravano sull’operatore economico nelle successive procedure: l’annullamento dell’iscrizione elimina il provvedimento tardivamente adottato dall’Autorità, ma non cancella automaticamente il fatto professionale che ne aveva determinato l’avvio.
Per un approfondimento completo delle motivazioni della decisione, dei termini applicabili al procedimento di annotazione e degli effetti sugli obblighi dichiarativi dell’operatore economico, si rinvia alla lettura integrale della sentenza pubblicata in allegato.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
ALLEGATO: TAR Lazio, Roma, sez. I-quater, 13 luglio 2026, n. 12741
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