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31.08.2026 - lavori pubblici

ONERI AZIENDALI DI SICUREZZA – IN OFFERTA VA INDICATO L’IMPORTO COMPLESSIVO, NON IL DETTAGLIO DELLE SINGOLE VOCI

(Consiglio di Stato, Sez. V, 24/08/2026, n. 6596)

…omissis…

Ai sensi dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023, norma della quale l’appellante assume la violazione, “Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”, indicazione che è incontestabilmente presente nell’offerta del RTI aggiudicatario. La norma, val la pena evidenziare, pone espressamente l’obbligo di dichiarare la totalità dei costi in questione, non anche di esporne nel dettaglio le singole componenti.

Cosa del tutto diversa è invece la congruità dei costi indicati (aspetto che esula dalla portata della norma in questione), su cui invece si incentra – nella sostanza – il motivo di doglianza, aspetto quest’ultimo rimesso all’apprezzamento tecnico-discrezionale dei competenti organi della stazione appaltante; in particolare, la xxx lamenta che la stazione appaltante “avrebbe dovuto verificare la congruità dell’importo indicato, richiedendo chiarimenti idonei a dimostrare l’effettiva copertura di tutte le voci di costo”, senza però neppure fornire la prova della manifesta incongruità (etc.) di quanto indicato in offerta.

Più in generale, neppure esiste un obbligo di attivazione automatica della verifica di anomalia a carico della stazione appaltante, trattandosi pur sempre – in difetto di specifici obblighi impositivi di legge, quali quelli cd. di sbarramento automatico – di un iter procedimentale facoltativo per l’amministrazione.

Ai sensi dell’art. 110, comma primo del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, “Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione”: l’instaurazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia è dunque prevista solo in presenza di “elementi specifici” che risultino sintomatici del possibile squilibrio economico dell’offerta, elementi che da un lato non sono stati evidentemente ravvisati dalla stazione appaltante nell’esercizio delle valutazioni tecnico-discrezionali che le competono e che, dall’altro, parte appellante omette di individuare.

…omissis…

Con la sentenza n. 6596 del 24 agosto 2026, il Consiglio di Stato ha chiarito che l’art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 impone all’operatore economico di indicare nell’offerta economica, a pena di esclusione, l’importo complessivo dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza, ma non richiede di esporre separatamente e nel dettaglio le singole componenti di tali costi. La pronuncia distingue inoltre l’obbligo dichiarativo dalla successiva verifica di congruità, che resta rimessa alle valutazioni tecnico-discrezionali della stazione appaltante.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto contro l’aggiudicazione, rilevando che nell’offerta del raggruppamento aggiudicatario era presente l’indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza richiesta dall’art. 108, comma 9, del Codice. Secondo i giudici, la norma richiede la dichiarazione della totalità di tali costi, senza imporre una scomposizione analitica delle singole voci che concorrono alla loro formazione.

La sentenza precisa che diverso è il tema della congruità dell’importo indicato. Tale profilo non riguarda infatti il rispetto formale dell’obbligo previsto dall’art. 108, comma 9, ma la valutazione della sostenibilità economica dell’offerta, che compete alla stazione appaltante nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica.

Il Consiglio di Stato ha inoltre ricordato che non sussiste un obbligo automatico di attivare il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. Ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante procede alla valutazione di congruità quando la migliore offerta, sulla base di elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’art. 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.

Nel caso esaminato, tali elementi specifici non erano stati ravvisati dalla stazione appaltante e la parte appellante non aveva fornito elementi idonei a dimostrare una manifesta incongruità dei costi indicati nell’offerta.

La pronuncia chiarisce quindi che il rispetto dell’art. 108, comma 9, deve essere valutato verificando la presenza nell’offerta dell’indicazione complessiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza, mentre l’eventuale approfondimento sulla loro congruità appartiene a un distinto momento valutativo, disciplinato dall’art. 110 del Codice.

Per un approfondimento completo delle motivazioni della sentenza e dei riferimenti normativi richiamati, si rinvia alla lettura integrale della sentenza pubblicata in allegato.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.


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