INPS – CERTIFICATO DI MALATTIA – DATA DI INIZIO DELLA PROGNOSI – NUOVE INDICAZIONI – CIRCOLARE 4 SETTEMBRE 2026, N. 92
L’INPS ha fornito una nuova interpretazione circa l’individuazione della data di inizio dell’evento di malattia che ha colpito un lavoratore dipendente, ai fini del riconoscimento della relativa prestazione previdenziale. In particolare, nel caso di certificato rilasciato al termine di una visita ambulatoriale.
In effetti, nella circolare in commento, l’Istituto ricorda di avere precisato che, in generale, il primo giorno dell’evento debba essere individuato nella data di rilascio della certificazione medica (come, in effetti, indicato dalla circolare 28 gennaio 1981, n. 134368, e nelle successive 7 marzo 1991, n. 63 e 15 luglio 1996, n. 147).
Nel contempo, l’INPS rammenta, altresì, che, ai fini della tutela previdenziale, è possibile far risalire l’inizio evento anche al giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato, purché il medico curante valorizzi nel medesimo i campi di seguito specificati:
- ”dichiara di essere ammalato dal…”, con l’indicazione del giorno immediatamente precedente alla visita;
- visita domiciliare.
La riconduzione dell’inizio evento morboso al giorno precedente è, però, esclusa in una serie di ipotesi, debitamente riportate nel testo, fra cui è ricompreso il caso di visita effettuata presso l’ambulatorio del medico curante.
Stante una serie di considerazioni e di motivazioni ampiamente illustrate nella parte finale della circolare in commento, l‘Istituto, dalla data di pubblicazione della circolare medesima, ossia dal 4 settembre scorso, ha adottato una modifica della propria interpretazione nel caso di individuazione del primo giorno di malattia a fronte di una visita ambulatoriale.
In effetti, dalla data da ultimo ricordata, la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale, purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale né cada di sabato o di domenica, in quanto in tali casi – ricorda l’Istituto – è garantita la continuità assistenziale.
Allegato: INPS – Certificato malattia
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