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14.09.2026 - lavori pubblici

AFFIDAMENTI DIRETTI – IL TAR LAZIO SULLA VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELLA STIPULA

(Tar Lazio, Sezione II Bis, sentenza del 22 luglio 2026, n. 13380)

Con la sentenza n. 13380 del 22 luglio 2026, il TAR Lazio ha annullato un affidamento diretto rilevando, nel caso esaminato, che i requisiti dell’operatore economico erano stati soltanto autocertificati e non verificati prima della stipula del contratto. La pronuncia richiama quindi l’attenzione sulla necessità di distinguere tra il possesso dei requisiti, che resta indispensabile anche negli affidamenti diretti, e le modalità con cui la stazione appaltante è tenuta a verificarli, tenendo conto anche del regime semplificato previsto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 per gli affidamenti inferiori a 40.000 euro.

La controversia riguardava l’affidamento diretto di un servizio professionale, preceduto da un avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse. Il TAR ha chiarito, anzitutto, che la consultazione di più operatori non trasforma automaticamente l’affidamento diretto in una procedura di gara: se gli atti non prevedono diversamente, la stazione appaltante conserva la discrezionalità propria di tale modalità di scelta e non si forma una graduatoria.

Diverso è il tema dei requisiti dell’affidatario. L’art. 17, comma 2, del Codice prevede che la decisione di contrarre individui, oltre all’oggetto, all’importo e al contraente, i requisiti di carattere generale e, quando necessari, quelli economico-finanziari e tecnico-professionali. Nel caso esaminato tali requisiti erano stati dichiarati dall’operatore, ma non risultavano verificati prima della stipula.

Il TAR ha ritenuto tale omissione sufficiente ad annullare l’affidamento, rimettendo alla stazione appaltante il riesercizio del potere dopo il completamento delle verifiche. La decisione non ha quindi disposto il subentro di un altro operatore, ma ha imposto all’amministrazione di riesaminare la scelta dopo avere accertato il possesso dei requisiti richiesti.

La pronuncia va letta tenendo distinta la necessità del possesso dei requisiti dalle modalità con cui essi vengono controllati. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, infatti, l’art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede un regime semplificato, basato sulla dichiarazione sostitutiva dell’operatore e su verifiche effettuate dalla stazione appaltante anche mediante controllo a campione secondo modalità predeterminate.

Per le imprese, il principio che emerge è quindi che l’affidamento diretto, pur essendo caratterizzato da maggiore snellezza nella scelta del contraente, resta subordinato al possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dagli atti dell’affidamento, secondo le modalità di verifica previste dal Codice in relazione all’importo del contratto.

Per un approfondimento completo delle motivazioni della sentenza e della disciplina applicabile alla verifica dei requisiti negli affidamenti diretti, si rinvia alla lettura integrale del documento pubblicato in allegato.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

ALLEGATO: Tar Lazio, Sezione II Bis, sentenza del 22 luglio 2026, n. 13380


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