ACCESSO AGLI ATTI DI GARA – IL TERMINE DI 10 GIORNI OPERA SOLO SE LA STAZIONE APPALTANTE ASSOLVE CORRETTAMENTE GLI OBBLIGHI INFORMATIVI
(Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, Sentenza n. 8 del 9 settembre 2026)
Con la sentenza n. 8 del 9 settembre 2026, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito le condizioni per l’applicazione del rito super-accelerato previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di accesso agli atti di gara. Per gli operatori economici il principio assume particolare rilievo: il termine di soli 10 giorni per contestare le decisioni sulle richieste di oscuramento opera quando, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, la stazione appaltante abbia adempiuto sostanzialmente agli obblighi di pubblicazione e informazione previsti dal Codice e abbia assunto una decisione espressa sull’eventuale oscuramento dell’offerta.
Il nuovo Codice prevede un sistema di conoscibilità digitale degli atti che consente agli operatori interessati di accedere attraverso la piattaforma di approvvigionamento, senza necessità di presentare una distinta istanza di accesso, all’offerta dell’aggiudicatario e agli altri documenti individuati dall’art. 36. Ai primi cinque classificati vengono inoltre rese reciprocamente disponibili le rispettive offerte.
Secondo l’Adunanza Plenaria, la particolare rapidità imposta all’operatore economico trova giustificazione proprio nella tempestiva disponibilità della documentazione. Esiste quindi una correlazione tra il rafforzamento delle garanzie conoscitive riconosciute al concorrente e l’accelerazione dei termini processuali.
Quando la stazione appaltante omette in modo sostanziale di mettere tempestivamente a disposizione gli atti previsti oppure non comunica la decisione relativa alla richiesta di oscuramento, non trova applicazione il termine super-accelerato di 10 giorni. In tale situazione torna ad applicarsi il rito ordinario in materia di accesso previsto dall’art. 116 del Codice del processo amministrativo, con il relativo termine di 30 giorni.
La Plenaria precisa, tuttavia, che non qualsiasi irregolarità informativa produce tale conseguenza: mere imperfezioni formali che non impediscano all’operatore di conoscere effettivamente la decisione e la sua portata non determinano il venir meno del termine più breve.
La sentenza interviene anche sulle offerte pubblicate con parti oscurate. La semplice presenza di “omissis” non equivale a una decisione della stazione appaltante sulla richiesta di secretazione, neppure quando sia disponibile la richiesta formulata dall’aggiudicatario. È necessaria una decisione specifica ed espressa dell’amministrazione, attraverso la quale venga effettuato il bilanciamento tra tutela dei segreti tecnici e commerciali e diritto degli altri concorrenti a conoscere gli atti necessari per esercitare il diritto di difesa.
La pronuncia assume quindi rilievo operativo sia per l’impresa che abbia richiesto la tutela di informazioni riservate contenute nella propria offerta sia per i concorrenti che, dopo l’aggiudicazione, intendano verificare la documentazione dell’aggiudicatario.
Per un approfondimento completo dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria, degli obblighi informativi della stazione appaltante e dei termini applicabili, si rinvia alla lettura integrale della sentenza pubblicata in allegato.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
ALLEGATO: Sentenza n. 8 del 9 settembre 2026 Adunanza Plenaria Consiglio di Stato
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