Print Friendly, PDF & Email
01.05.1997 - urbanistica

CONDONO EDILIZIO – LA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE DEI REATI EDILIZI OPERA ANCHE PER I PERIODI COPERTI DA DECRETI-LEGGE NON CONVERTITI

CONDONO EDILIZIO – LA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE DEI REATI EDILIZI OPERA ANCHE PER I PERIODI COPERTI DA DECRETI-LEGGE NON CONDONO EDILIZIO – LA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE DEI REATI EDILIZI OPERA ANCHE PER I PERIODI COPERTI DA DECRETI-LEGGE NON CONVERTITI
(Cass. SS.UU. pen., Sent. 13 febbraio 1997, n. 1283, parte I)

Secondo le Sezioni Unite penali della Cassazione nel calcolo complessivo dei periodi di sospensione della prescrizione dei reati edilizi devono essere computati anche i periodi disposti dai decreti-legge in materia di condono edilizio non convertiti (nn. 468, 551 e 649 del 1994), senza che per questo venga violato il principio costituzionale secondo il quale i decreti-legge perdono efficacia sin dall’inizio in caso di mancata conversione (art. 77 Cost.).

Condono e decreti-legge
L’intera legislazione relativa al condono edilizio è ispirata all’unico fine di riordinare la materia della regolamentazione del territorio e la norma deve essere interpretata nello spirito di tale finalità senza vuoti né fratture.

La disciplina dell’art. 39 della legge n. 724 si richiama ai decreti-legge non convertiti sia facendo salvi i provvedimenti emanati per la determinazione delle modalità di versamento, riscossione e rimborso dell’oblazione, sia prevedendo che le somme versate in adempimento delle norme contenute nei decreti-legge non convertiti siano portate in riduzione dell’importo complessivo dell’oblazione da versare.

I richiami lasciano intendere l’esistenza di uno stretto rapporto tra la legge e i provvedimenti non convertiti, sia perché è espressamente prevista la sostituzione di norme incompatibili, sia nella dichiarata salvezza delle “disposizioni riferite ai termini di versamento dell’oblazione”.
Tale ultimo richiamo non avrebbe senso, insieme ai termini di versamento, se non si dovesse fare anche riferimento alla sospensione dei procedimenti penali in corso che di detti termini costituivano effetto strettamente collegato e necessario.

Effetti dei decreti-legge non convertiti
L’irreversibilità degli effetti dei decreti-legge non convertiti deve essere riconosciuta, a parere dei giudici, anche all’istituto della sospensione automatica del procedimento penale, perché, una volta intervenuta, produce i suoi effetti in maniera definitiva sul computo del termine di prescrizione (art. 159 c.p.).

Sospensione
La sospensione disposta dalla legge dell’esercizio del potere giurisdizionale costituisce un caso classico di impedimento legale all’esercizio del diritto o dell’azione (civile o penale), al cui titolare, pertanto, non può essere addebitata quella inerzia di attività sulla quale si basa il fondamento della prescrizione.

Questa, se sospesa con atto avente forza di legge (quale appunto il decreto-legge), e per il tempo in cui è sospesa per legge, non può continuare il suo corso a causa dell’impedimento che ne ostacola in modo cogente l’esercizio.

Proprio perché questo effetto (sospensivo) si è irreversibilmente consumato per e durante il tempo di vigenza dell’atto avente forza di legge, lo stesso, una volta verificatosi e esauritosi in quell’arco temporale, non può venire meno ora per allora per la successiva decadenza del decreto-legge che lo aveva definitivamente prodotto.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941