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01.02.1997 - tributi

IVA – DIFFERENZE TRA APPALTO E COMPRAVENDITA AI FINI DELL’IMPOSIZIONE

IVA – DIFFERENZE TRA APPALTO E COMPRAVENDITA AI FINI DELL’IMPOSIZIONE IVA – DIFFERENZE TRA APPALTO E COMPRAVENDITA AI FINI DELL’IMPOSIZIONE
(Comm. trib. centr. Sez. XV, Dec. 16 aprile 1996, n. 1706)

Ai fini della determinazione dell’aliquota IVA applicabile alle forniture di beni effettuate da un’impresa nei confronti di altre imprese è necessario stabilire se il rapporto, dal punto di vista civilistico, sia qualificabile come appalto (soggetto all’imposta nella misura ridotta), ovvero come una compravendita, tassabile con aliquota ordinaria del 19 per cento.

Differenze tra appalto e compravendita
Il fondamentale elemento di differenza tra appalto e compravendita è costituito dal fatto che nel primo vi è l’assunzione del rischio di impresa da parte dell’appaltatore, e l’obbligazione di “fare” è prevalente rispetto a quella di “dare”, nella seconda, invece, oggetto del contratto è lo scambio del bene contro il prezzo, eventualmente, ma non necessariamente, caratterizzato dalla posa in opera a cura del fornitore.

Produzioni seriali
e produzioni specifiche
Qualora il rapporto abbia ad oggetto beni che, per loro natura, si inseriscono come componenti in beni di maggiore complessità, di cui vanno a costituire parte integrante, l’elemento di differenziazione delle due ipotesi è desumibile dal fatto che il bene oggetto della fornitura rientri in una produzione seriale piuttosto che in una produzione specifica, di volta in volta necessaria in riferimento alle particolari caratteristiche richieste dal committente. Nel primo caso, il rapporto è qualificabile come compravendita, nel secondo si tratta di un appalto, in cui assume rilevanza la capacità imprenditoriale e organizzativa del soggetto che si obbliga a realizzare la cosa a proprio rischio.

Sulla base di tali criteri, la Commissione tributaria centrale ha riconosciuto l’applicabilità dell’aliquota agevolata, prevista per l’appalto, alle forniture di beni effettuate da un’impresa operante nel settore della prefabbricazione di manufatti per l’edilizia, nei confronti di varie imprese esecutrici di opere costruttive.
Nella fattispecie, infatti, i committenti avevano richiesto al fornitore elementi prefabbricati di tipo particolare, elaborati su loro autonomi progetti, i relativi rapporti prevedevano una fase di collaudo finale delle forniture e l’esecutore si era impegnato a garantire la buona realizzazione delle opere.


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