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01.02.1997 - statistica

SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI – LEGGE 23/12/1996 N. 662

SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI – LEGGE 23/12/1996 N SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI – LEGGE 23/12/1996 N. 662

A) Interessi legali

Dal 1º gennaio 1997 il saggio degli interessi legali diminuisce dal 10% al 5%, per effetto dell’art. 2 della legge 23/12/1996 n. 662, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28/12/1996 (Supplemento ordinario n. 233).
Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto  del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo

B) Interessi convenzionali

Gli interessi possono essere convenzionali, quando risultano fissati dalla volontà delle parti nel titolo costitutivo dell’obbligazione. La determinazione di un tasso di interesse superiore a quello legale (5%) deve risultare per iscritto, altrimenti gli interessi sono dovuti nella misura legale.

C) Interessi legali e di mora per ritardi nel pagamento acconti e rata di saldo – Artt. 35 e 36 Capitolato Generale Opere Pubbliche

Gli interessi legali dovuti dall’Ente appaltante per ritardati pagamenti e per ritardata contabilizzazione rate di acconto o rata di saldo, di cui agli articoli 35 e 36 del D.P.R. 16/7/1962 N. 1063 (Capitolato Generale d’Appalto), sono diminuiti dal 10% al 5%, a decorrere dal 1º gennaio 1997.

D) Locazioni – deposito cauzionale

L’art. 11 della legge 392/78 prevede la corresponsione annuale al conduttore degli interessi legali sul deposito cauzionale che saranno ora pari al 5%.
Si fa peraltro presente che il deposito cauzionale di cui al citato art. 11 della legge 392/78 è una delle forme nelle quali può essere richiesta la garanzia delle obbligazioni del conduttore.

E) Locazioni – Riparazioni straordinarie
L’art. 23 prevede l’integrazione del canone con un aumento non superiore all’interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati per eseguire riparazioni straordinarie.


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