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01.09.1998 - qualificazione

DECRETO N. 304/98 E RELATIVA CIRCOLARE MINISTERIALE PER LA NUOVA TABELLA DELLE CATEGORIE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE COSTRUTTORI

DECRETO N DECRETO N. 304/98 E RELATIVA CIRCOLARE MINISTERIALE PER LA NUOVA TABELLA DELLE CATEGORIE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE COSTRUTTORI

Sulla G.U. del 24 agosto 1998, n. 196, è stato pubblicato il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 maggio 1998, n. 304 (che si riporta qui di seguito), recante la nuova tabella delle categorie di iscrizione all’ANC, il quale entrerà in vigore, secondo i principi generali, l’8 settembre p.v., mentre è ancora all’esame della Corte dei conti il DPR concernente il nuovo regolamento per l’iscrizione all’Albo, che contiene, fra l’altro, le regole per l’applicazione delle nuove categorie.
Tale sfasatura di tempi potrà comportare qualche difficoltà per le stazioni appaltanti che dovranno pubblicare i bandi di gara successivamente all’entrata in vigore del D.M. 304/98 (quelli pubblicati anteriormente continueranno ad essere disciplinati dalla normativa previgente).
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 15 maggio 1998, n. 304

Regolamento concernente la nuova tabella delle categorie di iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori.

IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

omissis

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il sistema delle categorie di iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori è articolato in categorie di opere generali ed in categorie di opere specializzate e relative declaratorie, secondo i criteri e le modalità indicate nella tabella allegata al presente regolamento.
2. La tabella di cui al comma precedente sostituisce la tabella approvata con decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 770.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato 1

CATEGORIE DI OPERE GENERALI

G1
Costruzione di edifici civili, industriali e loro ristrutturazione o manutenzione.
Comprende le imprese iscritte nella categoria 2.

G2
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e scavi archeologici.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 3A, 3B.

G3
Costruzione di strade, autostrade, pavimentazione con materiali speciali, rilevati aeroportuali, rilevati ferroviari, ponti, viadotti e relative infrastrutture e loro ristrutturazione o manutenzione.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 4, 6, 8.

G4
Costruzione di opere d’arte nel sottosuolo e loro ristrutturazione o manutenzione.
Comprende le imprese iscritte nella categoria 15.

G5
Costruzione di dighe e loro ristrutturazione o manutenzione.
Comprende le imprese iscritte nella categoria 14.

G6
Impermeabilizzazione dei terreni, costruzione di acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione, di evacuazione e loro ristrutturazione o manutenzione.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 10A, 10C, 19E.

G7
Costruzione di opere marittime e loro ristrutturazione o manutenzione. Lavori di dragaggio.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 13A, 13B.

G8
Costruzione di opere fluviali, di difesa e di sistemazione idraulica e di bonifica e loro ristrutturazione o manutenzione.
Comprende le imprese iscritte nella categoria 10B.

G9
Costruzioni di impianti per la produzione di energia elettrica e loro ristrutturazione o manutenzione.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 16A, 16B, 16C, 16D.

G10
Costruzione, ristrutturazione o manutenzione di impianti di trasformazione alta/media tensione, di distribuzione dell’energia elettrica in corrente alternata e continua.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 9D, 16F, 16G, 16H, 16L.

G11
Installazione, manutenzione straordinaria di impianti termici, di ventilazione, di condizionamento, nonché installazione, manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 5A, 5C.

DECLARATORIE DELLE CATEGORIE DI OPERE GENERALI

Categoria G1
Costruzione di edifici civili, industriali e loro ristrutturazione o manutenzione
La categoria interessa ogni tipo di edilizia, indipendentemente dalla destinazione dell’immobile (edilizia ospedaliera, carceraria, scolastica, residenziale, industriale, ecc.)
L’opera deve intendersi completa di impianti e di opere connesse ed accessorie, comprensiva di tutte le lavorazioni indispensabili per consegnare l’opera finita in tutte le sue parti.
Nella categoria sono comprese le strutture di particolare complessità e specifiche caratteristiche quali coperture speciali, cupole, serbatoi pensili, ecc.
Comprende, altresì, gli interventi di ristrutturazione o di manutenzione atti alla conservazione e/o riduzione del normale degrado d’uso delle strutture edili degli edifici.

Categoria G2
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e scavi archeologici
Trattasi di lavori svolti ad assicurare il restauro, la conservazione, il recupero, il ripristino delle caratteristiche artistiche e/o monumentali ed il consolidamento statico di immobili di interesse storico vincolati ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, effettuazioni di scavi archeologici.
Nel caso soggetti privati effettuino ed eseguano in proprio i suddetti lavori, è indispensabile che la locale soprintendenza confermi espressamente la qualità del lavoro, la sua esecuzione su immobile protetto dalla legge n. 1089/1939, nonché la riconducibilità della categoria G2.
Sono collocabili nella categoria, interventi su immobili vincolati da leggi speciali, assimilabili dalla legge n. 1089/1939.

Categoria G3
Costruzione di strade, autostrada, rilevati aeroportuali, pavimentazione con materiali speciali rilevati ferroviari, ponti, viadotti e relative infrastrutture e loro ristrutturazione o manutenzione.
Trattasi della realizzazione completa di strade, autostrade, pavimentazione con materiali speciali, rilevati ferroviari ed aeroportuali e relative opere d’arte e della loro ristrutturazione o manutenzione.

Categoria G4
Costruzione di opere d’arte nel sottosuolo e loro ristrutturazione o manutenzione
Deve trattarsi della costruzione di gallerie naturali e loro ristrutturazione o manutenzione.

Categoria G5
Costruzione di dighe e loro ristrutturazione o manutenzione
Deve trattarsi delle costruzione, ristrutturazione o manutenzione di dighe localizzate in corsi d’acqua e bacini interni, comprendenti sia dighe di terra che dighe in calcestruzzo.

Categoria G6
Impermeabilizzazione dei terreni, costruzione di acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione, di evacuazione e loro ristrutturazione o manutenzione.
Trattasi di lavori di formazione nel terreno di strutture capaci di ridurre stabilmente la permeabilità del terreno stesso, nonché trattasi della costruzione, della ristrutturazione o manutenzione di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, gasdotti, oleodotti, impianti di sollevamento, di evacuazione, comprendenti sia la parte edilizia sia quella elettromeccanica.

Categoria G7
Costruzione di opere marittime e loro ristrutturazione o manutenzione
Lavori di dragaggio
Comprendono: lavori di costruzione, ristrutturazione o manutenzione di moli, dighe in mare e laguna, banchine, pontili, difese costiere, scogliere, pennelli, piattaforme.

Categoria G8
Costruzione di opere fluviali, di difesa e sistemazione idraulica e di bonifica e loro ristrutturazione o manutenzione
Comprendono: lavori di difesa, sistemazione regimazione idraulica di fiumi e corsi d’acqua interni, costruzione e rivestimenti di argini interni, porti fluviali e lacuali, conche di navigazione, idrovie, canali interni, sistemazione di foci di fiumi, opere di diaframmatura sistemi arginali, opere di consolidamento strutture dell’alveo, opere di costruzione bacini di espansione (casso), traverse per derivazioni.

Categoria G9
Costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica e loro ristrutturazione o manutenzione
Comprende attività di fornitura e posa in opera di apparecchiature per la produzione di energia elettrica.
Per l’iscrizione occorre dimostrare:
l’esecuzione diretta degli impianti;
personale dipendente specializzato iscritto nei libri paga dai quali risulti l’applicazione del vigente contratto collettivo di lavoro della categoria;
specifiche attrezzature per le lavorazioni previste in ogni singola voce.

Categoria G10
Costruzione, ristrutturazione o manutenzione di impianti di trasformazione alta/media tensione, di distribuzione dell’energia elettrica in corrente alternata e continua.
Comprende attività di fornitura e posa in opera di apparecchiature per la distribuzione di energia elettrica.
Per l’iscrizione occorre dimostrare:
l’esecuzione diretta degli impianti;
personale dipendente specializzato iscritto nei libri paga dai quali risulti l’applicazione del vigente contratto collettivo di lavoro della categoria;
specifiche attrezzature per le lavorazioni previste in ogni singola voce.

Categoria G11
Installazione, manutenzione straordinaria di impianti termici di ventilazione, di condizionamento
Trattasi delle lavorazioni che attengono alla costruzione di impianti termici, di ventilazione e condizionamento nonché alla loro manutenzione straordinaria.
Per la manutenzione straordinaria deve intendersi qualsiasi intervento necessario a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quanto previsto dal progetto o dalla normativa vigente, con esclusione di quegli interventi volti al mantenimento di condizioni di efficienza e di funzionalità che non comportino la sostituzione o riparazione degli apparecchi o componenti dell’impianto.
Per l’iscrizione occorre dimostrare:
costruzione diretta degli impianti;
abilitazione ex legge n. 46/1990, art. 1, lettere c) ed e);
personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai quali risulti l’applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
possesso di specifiche attrezzature necessarie a consentire gli interventi in declaratoria.

Installazione, manutenzione di impianti elettrici telefonici, radiotelefonici, televisivi
Trattasi della costruzione e manutenzione di impianti per edifici come in declaratoria.
Per l’iscrizione occorre dimostrare:
costruzione e manutenzione diretta degli impianti;
abilitazione ex legge n. 46/1990, art. 1, lettere a) e b);
personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai quali risulti l’applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
possesso di specifiche attrezzature necessarie a consentire gli interventi di cui in declaratoria.

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE

S1
Movimento terra, demolizioni, sterri, sistemazione agraria e forestale, verde pubblico e relativo arredo urbano.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 1, 11.

S2
Restauro e manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, restauri di beni mobili, nonché di beni archivistici e librari di interesse storico, artistico ed archeologico.
Categoria di nuova istituzione.

S3
Gestione e manutenzione ordinaria di impianti termici, di ventilazione, di condizionamento, installazione, nonché manutenzione di impianti idrosanitari, del gas, antincendio.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 5A1, 5B.

S4
Costruzione, installazione, manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e trasporto.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 5D, 5D1, 20.

S5
Installazione, manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione.
Comprende le imprese iscritte nella categoria 5E.

S6
Posa in opera di manufatti in materiali lignei, plastici, metallici, vetrosi.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 5F1, 5F3.
S7
Posa in opera di pavimenti, rivestimenti interni ed esterni di manufatti, muratura, intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, plafonatura, stucchi e decorazioni.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 5F2, 5G.

S8
Impermeabilizzazioni, isolamenti termici, acustici e barriere antirumore, anticendio.
Comprende le imprese nella categoria 5H.

S9
Costruzione e manutenzione di strutture ed armamento ferroviario completo, installazione, nonché manutenzione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale e ferroviario.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 9A, 9B, 9C, 9E.

S10
Installazione e manutenzione di segnaletica stradale verticale, orizzontale e complementare.
Comprende le imprese iscritte nella categoria 7.

S11
Dispositivi strutturali – giunti di dilatazione – apparecchi di appoggio – ritegni antisismici.

S12
Installazione e manutenzione di dispositivo di contenimento dei veicoli.
Barriere paramassi in acciaio.
Categoria di nuova istituzione.

S13
Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati, strutture in cemento armato.
Categoria di nuova istituzione.

S14
Costruzione e manutenzione di impianti di smaltimento dei rifiuti.
Comprende le imprese iscritte nella categoria 12B.

S15
Pulizia di acque marittime, lacustri, fluviali.
Comprende le imprese iscritte nella categoria 13C.

S16
Costruzione, manutenzione di impianti elettrici per centrali di produzione e distribuzione dell’energia, di quadri di comando, apparati per automazione.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 16E, 16I.
S17
Installazione e manutenzione di linee telefoniche esterne, impianti di telefonia ad alta frequenza.
Comprende le imprese iscritte nella categoria 16M.

S18
Costruzione, assemblaggio e posa in opera di carpenteria metallica.
Comprende le imprese iscritte nella cat. 17.

S19
Costruzione, manutenzione di reti di telecomunicazione, trattamento dati e relative apparecchiature.
Comprende le imprese iscritte nella categoria 18.

S20
Rilevamenti topografici speciali, esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 19A, 19B.

S21
Fondazioni speciali, consolidamento, dei terreni, pozzi.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 19C, 19D, 19F.

S22
Bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi.
Categoria di nuova istituzione.

S23
Costruzione, ristrutturazione e manutenzione di impianti di potabilizzazione e depurazione delle acque.
Comprende le imprese iscritte nella categoria 12A.
DECLARATORIE DELLE CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE

Categoria S1
Movimento terra, demolizioni, sterri, sistemazione agraria e forestale verde pubblico e relativo arredo urbano.
Trattasi delle lavorazioni come in definizione.

Categoria S2
Restauro e manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, restauri di beni mobili, nonché di beni archivistici e librari di interesse storico, artistico ed archeologico.
Trattasi delle lavorazioni come in definizione.

Categoria S3
Gestione e manutenzione ordinaria di impianti termici, di ventilazione, di condizionamento, nonché installazione, manutenzione di impianti idrosanitari, del gas, antincendio.
Trattasi delle attività volte alla conduzione o alla manutenzione ordinaria, necessarie a consentire il controllo ed il corretto funzionamento degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale, con esclusione delle attività di cui alla S4.
Per l’iscrizione occorre dimostrare:
gestione diretta degli impianti;
abilitazione ex legge n. 46/1990, art. 1, lettere c) ed e);
personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai quali risulti l’applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
possesso di specifiche attrezzature necessarie a consentire gli interventi di cui in declaratoria.

Categoria S4
Costruzione, installazione, manutenzione di impianti trasportatori ascensori, scale mobili, di sollevamento e trasporto.
Trattasi della costruzione, manutenzione e gestione di impianti di cui in definizione.
Per l’iscrizione occorre dimostrare:
costruzione e manutenzione diretta degli impianti;
abilitazione ex legge n. 46/1990, art. 1, lettera f);
personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai quali risulti l’applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
possesso di specifiche attrezzature necessarie a consentire gli interventi di cui in declaratoria.
Trattasi, inoltre, della costruzione e manutenzione di impianti ed apparecchi sollevamento e trasporto quali gru, filovie, teleferiche, seggiovie, sciovie e similari.

Categoria S5
Installazione, manutenzione di impianti pneumatici di impianti antintrusione.
Trattasi della costruzione e manutenzione degli impianti di cui in definizione.
Per l’iscrizione occorre dimostrare:
costruzione e manutenzione diretta degli impianti;
personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai quali risulti l’applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
possesso di specifiche, attrezzature necessarie a consentire gli interventi di cui in declaratoria.

Categoria S6
Posa in opera di manufatti in materiali lignei, plastici, metallici.
Trattasi di lavori per la realizzazione delle opere in definizione compreso il loro montaggio.
Per l’iscrizione occorre dimostrare:
realizzazione diretta dell’opera;
personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai quali risulti l’applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Categoria S7
Posa in opera di pavimenti, rivestimenti interni ed esterni di manufatti, muratura, intonacatura, rasatura, tinteggiature, e verniciatura, plafonatura, stucchi e decorazioni.
Trattasi di lavori per la realizzazione delle opere in definizione compresa la loro posa.
Per l’iscrizione occorre dimostrare:
realizzazione diretta dell’opera;
personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai quali risulti l’applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Categoria S8
Impermeabilizzazioni, isolamenti termici, acustici e barriere antirumore, antincendio.
Trattasi delle lavorazioni necessarie alla realizzazione delle opere come in definizione.

Categoria S9
Costruzione e manutenzione di strutture ed armamento ferroviario completo, nonché installazione, manutenzione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale e ferroviario.
Trattasi delle lavorazioni come in definizione.

Categoria S10
Installazione e manutenzione di segnaletica stradale verticale, orizzontale e complementare.
Trattasi di categoria di nuova istituzione.
Per l’iscrizione occorre dimostrare: realizzazione dei lavori di segnaletica non luminosa con materiali e tecniche esecutive conformi al codice della strada ed alle normative europee ed internazionali.

Categoria S11
Dispositivi strutturali – giunti di dilatazione – apparecchi di appoggio ritegni antisismici.
Trattasi di lavori di installazione e manutenzione di giunti di dilatazione – apparecchi di appoggio – ritegni antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari.

Categoria S12
Installazione e manutenzione di dispositivo di contenimento dei veicoli. Barriere paramassi in acciaio.
Trattasi di categoria di nuova istituzione.
Per l’iscrizione occorre dimostrare:
installazione del new jersey e guard rail finalizzate alla sicurezza stradale;
installazione di barriere paramassi a difesa del corpo stradale;
installazione di attenuatori d’urto a protezione dei punti irregolari della strada.

Categoria S13
Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati strutture in cemento armato.
Trattasi della costruzione, assemblaggio e posa in opera di strutture prefabbricate prodotte industrialmente.

Categoria S14
Costruzione e manutenzione di impianti di smaltimento dei rifiuti.
Trattasi della costruzione di impianti di trattamento di rifiuti completi di annesse opere edili.

Categoria S15
Pulizia di acque marittime, lacustri, fluviali.
Trattasi delle lavorazioni come in definizione.

Categoria S16
Costruzione, manutenzione di impianti elettrici per centrali di produzione e distribuzione dell’energia, di quadri di comando, apparati per automazione.
Trattasi della costruzione e manutenzione di impianti ed apparati elettrici a servizio per la produzione di energia elettrica.

Categoria S17
Installazione e manutenzione di linee telefoniche esterne, impianti di telefonia ad alta frequenza.
Trattasi della costruzione e manutenzione di linee telefoniche ed impianti di telecomunicazione ad alta frequenza, con esclusione delle opere ricadenti in S27.

Categoria S18
Costruzione, assemblaggio e posa in opera di carpenteria metallica.
Trattasi delle lavorazioni per la realizzazione delle opere come in definizione, a supporto delle costruzioni da realizzare.

Categoria S19
Costruzione, manutenzione di reti di telecomunicazione trattamento dati e relative apparecchiature.
Trattasi delle lavorazioni atte a realizzare:
impianti di commutazione per reti pubbliche di telecomunicazione per telefonia, telex e dati;
impianti di trasmissione per reti pubbliche di telecomunicazioni per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su mezzi radioelettrici su satelliti;
impianti di trasmissione per reti pubbliche di telecomunicazioni per telefonia, telex, dati e video su cavi in fibra ottica;
impianti di rete locale e interurbane su cavi in rame;
impianti di rete locale ed interurbana su cavi in fibra ottica;
terminali per telefonia, telex e dati;
impianti di commutazione e trasmissione su cavi e mezzi radioelettrici per reti private di telecomunicazioni per telefonia, dati e video.

Categoria S20
Rilevamenti topografici speciali, esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali.
Trattasi delle lavorazioni di rilievo topografico non correnti e richiedenti mezzi e magistero che trascendono la normale pratica dei cantieri.
Trattasi, inoltre, delle indagini geognostiche effettuate attraverso terebrazioni di vario diametro e saltuariamente con scavo di pozzi e cunicoli.

Categoria S21
Fondazioni speciali, consolidamento dei terreni, pozzi.
Trattasi di opere destinate a trasferire i carichi di infrastrutture e manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, o strati di terreno più profondi, nonché di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendervi stabile l’imposta di manufatti ed infrastrutture, o tali da realizzare la prevenzione o il recupero di dissesti geologici.
Trattasi, inoltre, dello scavo di pozzi, con attrezzature o/a percussione, finalizzati alla ricerca e allo sfruttamento di risorse idriche, al riciclo di acque industriali, all’apertura di cavi per il passaggio di tubi, linee elettriche, strumentazioni e per strutture di impianti tecnologici.

Categoria S22
Bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi.
Trattasi delle lavorazioni come in definizione.

Categoria S23
Costruzione, ristrutturazione e manutenzione di impianti di potabilizzazione e depurazione delle acque.
Trattasi della costruzione, ristrutturazione e manutenzione di impianti di potabilizzazione e depurazione delle acque comprendente sia la parte edilizia che quella elettromeccanica.

Note

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:
– Il comma 3 dell’art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di “regolamento”, siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Nota all’art. 1:
– Il D.M. n. 770/1982 reca: “Nuova tabella delle categorie di iscrizione nell’albo nazionale dei costruttori”.
Decreto Ministeriale n. 304/1998: commento alla circolare Ministero dei lavori pubblici 4 settembre
1998 n. 1467/UL.
La indispensabile circolare di chiarimento al decreto ministeriale 15 maggio 1998 n.304 (in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 1998) con il quale ai sensi dell’articolo 9 n. 3 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 è stata riconsiderata la tabella delle categorie di iscrizione nell’Albo nazionale dei costruttori, articolata in categorie di “opere generali” e di “opere specializzate”, è stata diffusa dal Ministero dei lavori pubblici in data 4 settembre 1998, contrassegnata dal protocollo 1467/UL.
Per quanto riguarda il suo contenuto si richiama l’attenzione su alcune fondamentali indicazioni:
– il Ministero dei lavori pubblici asserisce che alla data dell’8 settembre 1998, in cui entra in vigore il decreto ministeriale, i competenti uffici sono in grado di adeguare automaticamente, senza necessità di alcuna iniziativa da parte delle imprese, e quindi di rilasciare i certificati di iscrizione in conformità alla nuova articolazione delle categorie, che identifica le “opere generali” e le “opere specializzate”;
– come per il passato (cfr. circolare n. 4162 del 16 luglio 1982) la unificazione delle categorie di iscrizione, considerata la loro omogeneità di carattere tecnico ed esecutivo, viene effettuata attribuendo l’importo di iscrizione più elevato, nel caso di differenti valori conseguiti nelle categorie che vengono unificate;
– per la partecipazione alle gare di appalto possono essere utilizzati i certificati di iscrizione già emessi ed ancora temporalmente validi;
– non è necessario rinnovare i bandi di gara pubblicati in epoca anteriore alla data dell’8 settembre 1998, anche se i termini di richiesta di partecipazione alla gara (in caso di licitazione privata) od i termini di presentazione dell’offerta (in caso di pubblico incanto) non siano ancora scaduti alla data indicata. Poiché la qualificazione dei concorrenti, una volta entrato in vigore il provvedimento ministeriale, è disciplinata dalle disposizioni sopravvenute, la verifica della idoneità dell’impresa è effettuata sulla base della tabella di equiparazione delle categorie allegata alla circolare in esame. Ciò significa che l’impresa che sia iscritta anche in una sola delle categorie unificate in base al recente provvedimento, può qualificarsi per la partecipazione alla gara e quindi presentare domanda di ammissione alla gara o presentare offerta;
– nel caso i termini per la partecipazione alle gare ovvero di ricezione delle offerte siano scaduti prima dell’entrata in vigore del decreto n. 304/1998, la verifica della idoneità delle imprese deve essere effettuata con riferimento alle precedenti categorie di iscrizione, di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770. La idoneità della impresa, che esibisca certificati di iscrizione emessi in conformità al recente provvedimento, sarà verificata dalla stazione appaltante sulla base della tabella di equiparazione sopra indicata;
– relativamente alle gare per l’appalto di lavori pubblici i cui bandi verranno pubblicati dopo l’entrata in vigore del decreto n. 304/1998, le stazioni appaltanti ovviamente richiederanno l’iscrizione nell’Albo nazionale dei costruttori in conformità della nuova articolazione delle categorie; tuttavia, i certificati di iscrizione in precedenza rilasciati ed ancora validi possono essere utilizzati a dimostrazione del possesso della idoneità richiesta, tenuto conto della tabella di equiparazione;
– conservano validità le richieste di iscrizione e di variazione presentate dalle imprese in epoca antecedente l’entrata in vigore del decreto ministeriale in parola. I lavori attribuibili a categorie in precedenza distinte ed ora unificate sono da prendere in valida considerazione sia in sede di richiesta di un provvedimento di iscrizione sia in sede di partecipazione alle gare;
– per quanto riguarda le “categorie di nuova istituzione”, la circolare ministeriale dispone che le relative richieste di iscrizione debbono essere esaminate con priorità, rispetto alle istanze di diverso contenuto.
Per un periodo di sei mesi, decorrente evidentemente dall’8 settembre 1998, data di entrata in vigore del decreto n. 304, la qualificazione delle imprese, per la loro partecipazione alle gare, deve essere effettuata dalla singola stazione appaltante, sulla base della iscrizione alla Camera di commercio, naturalmente per attività corrispondenti ai lavori da appaltare, dell’elenco dei lavori eseguiti aventi caratteristiche tecniche ed esecutive analoghe alle categorie di nuova istituzione, nonchè della dotazione di attrezzature, mezzi d’opera e personale adeguati. Questi ultimi due requisiti saranno oggetto di specifica dichiarazione resa con sottoscrizione autenticata.
E’ essenziale, altresì, che l’impresa comprovi di aver presentato la richiesta di iscrizione nelle categorie di nuova istituzione.

* * *
Con l’occasione, si ricorda che il D.P.R. concernente la nuova disciplina dell’Albo nazionale dei costruttori (anticipato sul Notiziario n. 7/98), nonché del bando-tipo è tuttora all’esame della sezione di controllo della Corte dei Conti. In proposito facciamo presente che, una volta che il decreto sarà registrato dall’organo di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovrà trascorrere un periodo di sessanta giorni dalla data di pubblicazione per la sua entrata in vigore, secondo la procedura prevista dall’art.20 della legge n.57/1997 (legge “Bassanini uno”).
E’ appena il caso di rilevare che, fino all’entrata in vigore del nuovo bando-tipo, i requisiti di idoneità economico-finanziaria e tecnica per la partecipazione alle gare restano disciplinati dal D.P.C.M. n.55/1991.
Questo il testo della circolare ministeriale.
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE
Prot. 1467/UL
Roma, 4 SET. 1998
AL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
AGLI UFFICI CENTRALI, DECENTRATI E PERIFERICI DELL’AMMINISTRAZIONE
ALL’ANAS
OGGETTO: D.M. 15 maggio 1998, n. 304 – Attuazione e chiarimenti operativi

Con D.M. 15 maggio 1998 n. 304, pubblicato sulla G.U. n. 196 del 24 agosto 1998 sono state determinate le nuove categorie di iscrizione all’Albo Nazionale dei Costruttori.
Il nuovo sistema risponde al dettato dell’art. 9, comma 3, della legge 11 febbraio 1994 n 109 che come è noto ha previsto l’articolazione delle lavorazioni in categorie di opere generali ed opere specializzate, in luogo delle categorie e sottocategorie in cui sino ad oggi è stato articolato l’Albo Nazionale dei Costruttori, e costituisce parte integrante del nuovo sistema di qualificazione i cui elementi più significativi sono contenuti nel provvedimento di semplificazione del procedimento di iscrizione all’Albo elaborato ai sensi dell’art. 20 della legge 59/1997, attualmente ancora all’esame della Corte dei Conti.
La logica che ha ispirato la disciplina delle nuove categorie risiede nella ritenuta necessità, emersa anche in sede di dibattito parlamentare sulle linee di riforma del sistema di qualificazione, di creare maggiore concorrenzialità e semplificazione mediante riduzione organica del numero delle categorie di opere specializzate, e conseguente accorpamento di lavorazioni con caratteristiche esecutive similari o interventi sovrapponibili o complementari alle categorie di opere generali, tenendo anche conto che i criteri che stanno definendosi in sede europea prevedono una suddivisione dei lavori non eccessivamente parcellizzata.
Il decreto ministeriale appena pubblicato entrerà in vigore l’8 settembre 1998: per tale data gli uffici competenti saranno in grado di emettere la certificazione di iscrizione all’Albo secondo la nuova normativa, con la specificazione della posizione dell’impresa sostitutiva delle iscrizioni già possedute.
L’adeguamento ad opera degli uffici stessi avverrà automaticamente, senza bisogno di alcuna istanza o domanda di parte relativamente ai certificati ancora in vigore, ad eccezione delle categorie di nuova istituzione; per queste ultime le imprese interessate alla relativa iscrizione dovranno presentare nuova istanza, corredata dalla documentazione prevista dalla vigente normativa, e i competenti Comitati dovranno procedere al loro esame con priorità rispetto alle altre istanze.
La unificazione di alcune delle pregresse categorie in una delle nuove viene effettuata attribuendo l’importo di iscrizione più elevato tra quelli già posseduti, tale criterio, del resto analogo a quello già seguito in occasione della modifica della tabella delle categorie attuata con D.M. 25 febbraio 1982 n. 770, è coerente con la riconosciuta omogeneità delle diverse professionalità tecniche dell’impresa confluite nella medesima (nuova) categoria senza pregiudizio di una capacità dimensionale già dimostrata e conseguita.
E’ evidente che il possesso della iscrizione anche in una sola delle pregresse categorie è titolo sufficiente per ottenere l’iscrizione nella nuova categoria risultante dalla unificazione.
Ai fini della partecipazione alle gare possono essere utilizzati i certificati di iscrizione il cui termine di validità non sia ancora scaduto, rimanendo alla stazione appaltante la verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione sulla base delle nuove categorie corrispondenti.
Le domande di iscrizione e di variazione già presentate conservano valore; in tutti i casi in cui una nuova categoria scaturisce dall’unificazione di più categorie, l’iscrizione può essere ottenuta nella nuova sulla base dei certificati attestanti i lavori in categorie corrispondenti confluite nelle categorie unificate, anche sommando i relativi importi e sempreché sussistano gli ulteriori requisiti previsti dalla vigente normativa.
L’attuazione del nuovo sistema pone tuttavia alcuni problemi di natura transitoria, per la cui soluzione appare opportuno formulare le seguenti indicazioni.
A) I bandi pubblicati anteriormente all’entrata in vigore della nuova tabella i cui termini di presentazione dell’offerta o di richiesta di partecipazione non sono ancora scaduti alla stessa data, che fanno riferimento alle categorie previgenti, mantengono la loro validità, senza necessità di loro rinnovazione.
La pendenza del termine può consentire all’impresa che abbia eventualmente acquisito la qualificazione per effetto della nuova normativa di far valere la propria posizione abilitante presentando domanda o offerta sulla base del DM 304/1998, in applicazione del generale principio – più volte affermato dalla giurisprudenza per cui nelle procedure concorsuali i requisiti di partecipazione, quale indubbiamente è quello in questione, devono sussistere alla scadenza del termine fissato dal bando.
La qualificazione è comunque disciplinata dalla nuova normativa e la verifica dovrà effettuarsi sulla base della allegata tabella di equiparazione. Per quanto riguarda i requisiti di cui al bando tipo sono presi in considerazione i lavori eseguiti corrispondenti a quelli ora oggetto della nuova categoria, e attribuendo rilevanza ai certificati di lavori anche se riguardanti una soltanto delle categorie accorpate.
B) Nelle procedure di gara in cui i termini di ricezione delle offerte o di presentazione della richiesta di partecipazione siano scaduti prima dell’entrata in vigore del D.M. 304/1998, la qualificazione delle imprese non può che effettuarsi sulla base delle vecchie categorie; qualora in sede di verifica l’impresa esibisca certificato di iscrizione all’Albo emesso successivamente all’entrata in vigore del nuovo regolamento, la stazione appaltante provvede al riscontro sulla base della allegata tabella di equiparazione.
C) I bandi di prossima pubblicazione dovranno essere redatti tenendo conto della nuova articolazione delle categorie risultante dalla applicazione del D.M. 304/1998, ferma la utilizzabilità dei certificati di iscrizione all’Albo ancora validi.
Anche in questo caso, naturalmente, la qualificazione obbedisce alle nuove regole con le modalità specificate sub A)
Per l’appalto di lavori compresi in categorie di nuova istituzione (S2, S11, S12, S13, S22), comunque da richiedere nel bando, non può ovviamente farsi riferimento ad alcuna pregressa iscrizione. In tal caso, in analogia al principio desumibile dagli articoli 4 e 24 della legge 57/1962, la qualificazione sarà effettuata direttamente dalle stazioni appaltanti, che per un periodo di sei mesi (presumibilmente sufficiente a consentire le dovute iscrizioni) richiederanno a questi fini nei bandi di gara, oltre al certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, l’elenco dettagliato dei lavori eseguiti corrispondenti alle caratteristiche tecniche delle categorie di nuova istituzione, la dichiarazione relativa alla dotazione di attrezzature, mezzi d’opera e maestranze adeguati nonché la dimostrazione dell’avvenuta presentazione di domanda di iscrizione.
Rimangono naturalmente fermi gli ulteriori requisii di qualificazione richiesti dalla vigente normativa.
Analogamente, per lo stesso periodo, in caso di subappalto di lavorazioni ricadenti in categorie di nuova istituzione la stazione appaltante autorizza il subappalto previa verifica del possesso dei requisiti come sopra richiesti.

IL MINISTRO
Tabella di equiparazione
delle Categorie ANC

Categorie istituite con D.M. 304/98               
                Categorie del D.M. 770/82

G1           2             
G2           3A – 3B  
G3           4 – 6 8    
G4           15          
G5           14          
G6           10A – 10C – 19E  
G7           13A – 13B             
G8           10B        
G9           16A – 16B – 16C – 16D       
G10         9D – 16F – 16 G – 16H – 16L              
G11         5A – 5C 

S1           1 – 11     
S2           Categoria di nuova istituzione          S3           5A1 – 5B               
S4           5D – 5D1 – 20       
S5           5E          
S6           5F1 – 5F3              
S7           5F2 – 5G               
S8           5H          
S9           9A – 9B – 9C – 9E 
S10         7             
S11         Categoria di nuova istituzione          S12         Categoria di nuova istituzione          S13         Categoria di nuova istituzione          S14         12B        
S15         13C       
S16         16E – 16I              
S17         16M       
S18         17          
S19         18          
S20         19A – 19B             
S21         19C – 19D – 19F  
S22   Categoria di nuova istituzione      S23   12A  


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