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01.05.1998 - tributi

IVA – RICHIESTA DI RIMBORSO SENZA FIDEIUSSIONE

IVA – RICHIESTA DI RIMBORSO SENZA FIDEIUSSIONE IVA – RICHIESTA DI RIMBORSO SENZA FIDEIUSSIONE
(Ministero finanze, Comunicato stampa 1° aprile 1998)

I contribuenti che chiedono il rimborso delle eccedenze d’imposta sul valore aggiunto sono esonerati dall’obbligo di presentare la garanzia mediante fideiussione o cauzione in titoli di Stato (art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972) quando l’importo chiesto a rimborso non eccede il limite di dieci milioni di lire (art. 1, comma 1, lett. f, D.Lgs. n. 56/98).
Il Ministero delle finanze ha precisato che le richieste devono essere presentate ai concessionari della riscossione, i quali devono attribuire alle stesse il numero cronologico e, entro cinque giorni, inviare le richieste agli Uffici IVA o delle Entrate per la trattazione di competenza e il pagamento.
Le modalità di erogazione dei rimborsi saranno stabilite con prossime istruzioni.


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