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01.03.1998 - ambiente

RIFIUTI – MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD) – PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA ENTRO IL 30 APRILE 1998

RIFIUTI – MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (M RIFIUTI – MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (M.U.D.) – PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA ENTRO IL 30 APRILE 1998
Sulla Gazzetta Ufficiale n.58 dell’11 marzo 1998 è stata pubblicata la circolare n.3434/C del Ministero dell’Industria con la quale sono state impartite le istruzioni per la denuncia annuale dei rifiuti prodotti e gestiti nell’anno 1997.
Si ritiene utile riportare di seguito le nuove procedure da osservare per la denuncia di cui all’oggetto.

MODULISTICA
 
La denuncia deve essere effettuata utilizzando la modulistica approvata l’anno scorso con il D.P.C.M. del 21-03-97, denominata modello unico di dichiarazione (M.U.D.) o “740 ecologico” e previsto dall’art. 6 della Legge n.70/1994.
I modelli sono reperibili gratuitamente presso lo sportello ambiente della C.C.I.A.A. di Brescia (Quadriportico Piazza Vittoria, 2) oppure presso gli uffici del Collegio Costruttori.
Si ricorda che per la denuncia non si possono utilizzare le stampe effettuate con i software di compilazione.

CODICI DEI RIFIUTI

Rispetto all’anno scorso é obbligatorio utilizzare i codici dei rifiuti del Catalogo Europeo Rifiuti (C.E.R.).
Ai fini della classificazione del rifiuto non sarà più necessario barrare le caselle “rifiuto speciale” o “rifiuto tossico nocivo” in quanto la codifica del suddetto Catalogo Europeo dei Rifiuti individua in maniera univoca il rifiuto medesimo e le sue caratteristiche di pericolosità.
 
SCADENZA

Il M.U.D. deve essere presentato entro il 30 aprile 1998 ed è riferito alle quantità prodotte, smaltite o gestite nel 1997.
 
SOGGETTI OBBLIGATI – (art. 11, comma 3, del D.Lvo n. 22/97)

Deve presentare la denuncia:
1) chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti;
2) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
3) chiunque svolge, con impianti, le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
4) le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi;
5) le imprese che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali o artigianali di cui all’articolo 7, comma 3, lettere c), d), g);
6) chi, pur non avendo prodotto rifiuti nel 1997, ha smaltito una giacenza.

ESCLUSIONI

I rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle attività di costruzioni e demolizioni, compresa la costruzione di strade (fresato), catalogati nella categoria 170000 del C.E.R., sono esclusi dal M.U.D.. Tale esclusione, che emerge dal combinato disposto degli articoli 7, comma 3, lettera b) ed art. 11, comma 3 del D.Lvo n.22/97, come modificato dal D.Lvo n.389/97, viene confermata anche dalla sopracitata circolare del Ministero dell’Industria.
Sono altresì esclusi, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all’articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti.
Si ricorda, inoltre, che nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio Pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio.

CODICI RIFIUTO

I rifiuti conferiti a soggetti autorizzati, per lo smaltimento o il trattamento, che potrebbero riguardare il settore edile sono:
– RIFIUTI PERICOLOSI PROVENIENTI DAGLI SCAVI. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell’elenco di cui all’allegato D sulla base degli allegati G, H ed I del D.Lvo n. 22/97 modificato dal D.Lvo n. 389/97
– IMBALLAGGI IN GENERE (classificati rifiuti speciali non pericolosi, assimilabili ai rifiuti solidi urbani) es. cellophane, plastica ecc. – codice europeo 150106
– OLI ESAUSTI (classificati rifiuti pericolosi) – codice europeo 130202
– FILTRI ESAUSTI (classificati rifiuti speciali non pericolosi) – codice europeo 150201
– PASTIGLIE FRENI USURATE (classificate rifiuti speciali non pericolosi) – codice europeo 160199
– ACCUMULATORI ESAUSTI (classificati rifiuti pericolosi) provenienti dalla sostituzione diretta delle batterie dei veicoli – codice europeo 160601
– FANGHI DA TRATTAMENTO (classificati rifiuti speciali non pericolosi) es. provenienti dal convogliamento delle acque di lavaggio degli automezzi – codice europeo 070602
– FANGHI DI SERBATOI SETTICI (classificati rifiuti speciali non pericolosi) es. spurgo fosse biologiche e pozzi neri – codice europeo 200304
– MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (classificati rifiuti speciali non pericolosi) es. provenienti dalla rimozione dalle lastre di copertura in cemento-amianto – codice europeo 170105
– PNEUMATICI USATI (classificati rifiuti speciali non pericolosi) – codice europeo 160103
– RIFIUTI COMPOSTABILI (classificati rifiuti speciali non pericolosi) es. provenienti dalla manutenzione del verde pubblico – codice europeo 200201
– RESIDUI DI PULIZIA DELLE STRADE PUBBLICHE (classificati rifiuti speciali non pericolosi) – codice europeo 200203

DESTINATARIO DELLA DENUNCIA

Ai sensi dell’art. 2 della Legge 25 gennaio 1994, n.70, la denuncia deve essere presentata alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia dove è situata l’unità locale (luogo di produzione) alla quale la dichiarazione si riferisce.

CANTIERI EDILI

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 22/1997 é inteso per “luogo di produzione” uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti.
Si segnala, però, che sul B.U.R.L. del 6 febbraio 1998, n. 9, é stata pubblicata la circolare n.4 del 26 gennaio 1998 che precisa che deve intendersi: “… come luogo di produzione anche la sede legale od operativa ove vengono depositati i rifiuti derivanti dall’attività svolta dal soggetto al di fuori della propria sede (es. manutenzioni, ecc.)…”.
Come precisato dalla citata circolare della Regione Lombardia le imprese edili possono pertanto effettuare un solo M.U.D. per i rifiuti prodotti sul territorio nazionale indicando nella sezione anagrafica (SA1) nella casella “sede unità locale” i dati indicati precedentemente nella casella “sede legale”.
Nella sezione rifiuti (R1/2) si dovrà quindi barrare la casella “rifiuto prodotto fuori dell’unita’ locale” ed indicare a fianco la quantità totale prodotta nel 1997 del rifiuto.
Si dovrà indicare inoltre nel riquadro della sezione rifiuti (R1/2) il numero totale dei moduli RE che si allegheranno al M.U.D..
Si dovranno invece compilare tanti moduli RE quanti sono i Comuni dove si è prodotto il rifiuto (es. imballaggi ecc.) e numerarli progressivamente.
E’ consentito l’accorpamento delle quantità di rifiuti prodotti da più cantieri solo se questi ultimi sono ubicati nel medesimo Comune.
Ovviamente la somma delle singole quantità prodotte e indicate con i moduli RE devono corrispondere alla quantità totale prodotta e indicata nella sopracitata sezione rifiuti (R1/2).
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
 
La dichiarazione può essere presentata sia utilizzando il modulo cartaceo sia utilizzando un supporto magnetico.
Il M.U.D. deve essere presentato mediante la consegna diretta agli uffici della C.C.I.A.A. (verrà rilasciata la ricevuta di avvenuta consegna) oppure spedito per mezzo di raccomandata senza ricevuta di ritorno allegando nell’apposita busta l’attestazione di pagamento dei seguenti diritti di segreteria che, rispetto all’anno scorso, non sono variati:
– lire 30.000 se si è utilizzato il M.U.D. cartaceo;
– lire 20.000 se si è utilizzato il M.U.D informatico.

Il numero di conto corrente postale da utilizzare per effettuare il versamento del “diritto di segreteria” alla Camera di Commercio di Brescia é: 330258 intestato a “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura – Via Einaudi, 23 – 25121 Brescia” indicando nella casuale del bollettino di versamento:
– il codice fiscale del dichiarante (impresa);
– la dicitura “diritti di segreteria M.U.D. (legge 70/94)”;
– anno 1998.

Le denunce devono essere firmate dal Legale rappresentante oppure da un soggetto che abbia ottenuto la delega/procura con poteri di firma e rappresentanza sociale a tale scopo.
Si ricorda che le buste sono predisposte per contenere un solo M.U.D. e devono essere consegnate o spedite chiuse.
Inoltre sulla busta è necessario indicare:
· l’anno della dichiarazione
· il codice fiscale, la ragione sociale e l’indirizzo dell’impresa, oltre al tipo di dichiarazione (supporto cartaceo o supporto magnetico).
 
Nel caso di dichiarazione presentata su supporto magnetico deve essere indicato il numero totale delle dichiarazioni multiple e il numero di supporti magnetici.
 
REGISTRI DI CARICO/SCARICO DEI RIFIUTI
 
Considerato che i dati da riportare nel M.U.D. sono desunti dai registri di carico e scarico, si ricorda di utilizzare, nelle registrazioni dei rifiuti, i codici europei.
I rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni (compresa la costruzione di strade) e scavi non pericolosi, conferiti in discariche autorizzate, non sono soggetti alla registrazione sul registro di carico e scarico ai sensi dell’art. 12 del D.Lvo 5-2-97, n. 22.
Diversamente i rifiuti pericolosi che derivano delle sopracitate attività sono soggetti alla registrazione sul citato registro.
 
SUBAPPALTI
 
La denuncia M.U.D. deve essere effettuata da colui che produce i rifiuti nello svolgimento della sua attività e, pertanto, nell’ambito dello stesso cantiere, i subappaltatori hanno l’obbligo di denunciare i rifiuti prodotti per la parte di lavoro che hanno eseguito (es. rimozione lastre in cemento-amianto ecc.).
 
OLI E FILTRI ESAUSTI

I produttori dei sopracitati rifiuti che hanno smaltito detti rifiuti tramite un terzo autorizzato (trasportatore autorizzato anche a effettuare lo stoccaggio provvisorio), devono compilare il modulo RC.
Se i sopracitati rifiuti invece sono stati conferiti a una ditta autorizzata solo ad effettuare il trasporto, è necessario compilare il modulo TE.
Per le officine interne, se queste ultime non sono ubicate nella stessa sede legale dell’impresa, è necessario effettuare un apposito M.U.D.
Si ricorda che per effetto del D.Lvo n.22/1997 l’olio esausto è ora classificato rifiuto pericoloso e pertanto l’impresa produttrice non può più effettuare il trasporto in conto proprio.

SCHEDA RIF (R1/2)

Questa scheda deve essere compilata per ogni singola tipologia di rifiuto.
Per quanto riguarda i rifiuti relativi alle attività di:
– “deposito preliminare” (stoccaggio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni di smaltimento indicate nei punti da D1 a D14 dell’allegato “B” del D.Lvo n. 22/1997);
– “messa in riserva” (stoccaggio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni di recupero indicate nei punti da R1 a R12 dell’allegato “C” del D.Lvo n. 22/4997);
– “deposito temporaneo”, (il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
andranno dichiarati nel campo “stoccaggio provvisorio” della scheda RIF, indicandone la giacenza al 31 dicembre 1997.
 
MODULO RT

Deve essere compilato solo da coloro che esercitano impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti.
 
MODULO RC

Deve essere compilato dalle imprese che hanno prodotto un rifiuto (es. imballaggi) e che è stato trasportato direttamente in centri di stoccaggio o centri di cernita autorizzati.
 
IMBALLAGGI IN GENERE

Se i rifiuti sono stati prodotti in più cantieri ubicati nella medesima provincia e regolarmente registrati sul registro di carico e scarico e trasportati presso il magazzino per il successivo conferimento in centri di stoccaggio o centri di cernita autorizzati è necessario compilare un apposito M.U.D., indicando nella sezione anagrafica (SA1) come sede dell’unità locale l’ubicazione del magazzino solo se quest’ultimo non è ubicato nella stessa sede legale dell’impresa.
Se invece è stato aperto un registro di carico/scarico apposta per il cantiere, la sede dell’unità locale da indicare sarà, ovviamente, il cantiere.
 
SANZIONI

Ai sensi dell’art. 52, 1° comma, del D.Lvo n. 22/1997 e successivo D.Lvo n. 389/1997, chiunque non effettua la comunicazione di cui all’articolo 11, comma 3, ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
Per effetto della Legge 24-11-1981, n. 689, art. 16, la sopracitata sanzione amministrativa pecuniaria viene quantificata in Lire 10 milioni (doppio del minimo o 1/3 del massimo).      
Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25-1-94, n.70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
Per effetto della Legge 24-11-1981, n.689, art. 16, la sopracitata sanzione amministrativa pecuniaria viene quantificata in Lire 100.000 (doppio del minimo o 1/3 del massimo).
Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 12, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni, nonché            la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dall’amministratore.
Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui all’articolo 15 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
Se le indicazioni di cui sopra sono formalmente incomplete o inesatte ma contengano tutti gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni. La stessa pena si applica nei casi di mancata conservazione o di mancato invio alle autorità competenti dei registri di cui all’articolo 12, commi 3 e 4, o del formulario di cui all’articolo 15.
Il materiale proveniente dalla scarifica del manto stradale, mediante fresatura a freddo, é classificato materia prima se il detentore non se ne disfi oppure non abbia l’obbligo di disfarsene (art.6, c.1, lett.a). Pertanto, se il materiale “fresato” non viene abbandonato dal produttore, ma viene riutilizzato dallo stesso come stabilizzante per sottofondi stradali oppure riutilizzato in impianti per la produzione di conglomerati bituminosi non è soggetto a denuncia M.U.D..
Se, viceversa, avvenisse la fase di abbandono da parte del produttore il materiale fresato acquisirebbe la classificazione di rifiuto speciale (con l’obbligo dell’emissione del formulario di identificazione nelle fasi di trasporto, ma con l’esclusione dei registri di carico/scarico e della denuncia annuale  M.U.D.).
Sono esclusi, inoltre, i materiali non pericolosi provenienti da scavi perché classificati materie prime e, pertanto, non rientrano nella definizione giuridica di “rifiuto” di cui all’art. 6, comma 1, lettera a).


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