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01.06.1998 - ambiente

RIFIUTI- REGISTRI DI CARICO E SCARICO

RIFIUTI- REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI- REGISTRI DI CARICO E SCARICO
(D.M. – Ambiente – 1° aprile 1998, n. 148, G.U. 14 maggio 1998, n. 110)

Il Ministero dell’ambiente, con i Ministeri dell’industria, della sanità e dei trasporti, ha approvato i modelli dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsti dalla normativa sui rifiuti (artt. 12, 18, comma 2, lett. m), e 18, comma 4, D.Lgs. n. 22/1997).
Il registro di carico e scarico, che deve essere adottato dal 13 giugno 1998, è composto da fogli numerati e vidimati dall’Ufficio del registro e deve essere compilato secondo le modalità previste nel decreto.

Supporti informatici I registri di carico e scarico tenuti mediante strumenti informatici devono utilizzare carta a modulo continuo.

Soggetti interessati Ha l’obbligo di tenere il registro, dove annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali (art. 7, comma 3, lett. c), d) e g), D.Lgs. n. 22/1997).
Si ricorda che i produttori dei rifiuti derivanti dall’attività di demolizione e costruzione non sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico per il combinato disposto degli art. 7, 11 e 12 del decreto Ronchi.

Stampa dei registri La stampa di tali registri deve essere effettuata con una cadenza diversa in base alle tipologie di operatori (art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 22/1997) e comunque in sede di verifica da parte degli organi di controllo:
a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.

Documenti sostitutivi In sostituzione del registro di carico e scarico i produttori di rifiuti non pericolosi hanno la facoltà di adempiere all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico anche con i seguenti registri, scritture e documentazione contabili:
a) registri IVA di acquisto e vendite;
b) scritture ausiliarie di magazzino (art. 14, D.P.R. n. 600/1973);
c) altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge.

Caratteristiche dei registri sostitutivi Ai fini della sostituzione questi documenti devono:
– essere numerati e vidimati e integrati dal formulario di accompagnamento (cfr. D.M. n. 145/1998);
– contenere i seguenti elementi: data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, numero progressivo della registrazione e data in cui il movimento viene effettuato; caratteristiche del rifiuto; quantità dei rifiuti prodotti all’interno dell’unità locale o presi in carico; eventuale ulteriore descrizione del rifiuto; numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento; eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale.

Modelli previgenti Possono continuare a essere utilizzati fino al loro esaurimento, purché contengano tutti gli elementi previsti dal nuovo decreto, i registri di carico e scarico disciplinati dalla previgente normativa (D.P.R. n. 915/1982; D.L. n. 397/1988; D.Lgs. n. 95/1992) in uso alla data del 13 giugno 1998 (entrata in vigore del decreto).
Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo del decreto in esame.

MINISTERO DELL’AMBIENTE
DECRETO 1º aprile 1998, n. 148

Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO, DELLA SANITÀ E DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
Visti gli articoli 15 e 18, commi 2, lettera m), e 4, del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che individuano i soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico e disciplinano i contenuti e le modalità di tenuta nonché l’adozione del modello uniforme di registro;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. UL/98/05652 del 26 marzo 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Sono approvati i modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti riportati negli allegati A e B.
2. Il registro di carico e scarico è composto da fogli numerati e vidimati dall’ufficio del registro e deve essere compilato secondo le modalità indicate nell’allegato C – Descrizione tecnica.
3. I registri di carico e scarico tenuti mediante strumenti informatici devono utilizzare carta a modulo continuo. La stampa di tali registri deve essere effettuata con la cadenza prevista per le diverse categorie di operatori dall’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, e comunque in sede di verifica da parte degli organi di controllo.
4. In sostituzione dei modelli di cui al comma 1, i produttori di rifiuti non pericolosi hanno la facoltà di adempiere all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico anche con i seguenti registri, scritture e documentazione contabili:
a) registri IVA di acquisto e vendite;
b) scritture ausiliarie di magazzino di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
c) altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge.
5. I registri, la documentazione e le scritture contabili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 possono sostituire i registri di carico e scarico a condizione che siano numerati e vidimati, siano integrati dal formulario di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e contengano i seguenti elementi, da annotarsi con la cadenza stabilita dall’articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo e secondo le modalità indicate nell’allegato C:
a) data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, il numero progressivo della registrazione e la data in cui il movimento viene effettuato;
b) le caratteristiche del rifiuto;
c) le quantità dei rifiuti prodotti all’interno dell’unità locale o presi in carico;
d) l’eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;
e) il numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento;
f) l’eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale.
6. I registri tenuti dalle associazioni di categoria ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed i registri sostitutivi di cui al comma 4 possono essere vidimati con la procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili.

Art. 2.
Norme transitorie
1. I registri di carico e scarico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento purché contengano tutti gli elementi previsti ai sensi dell’articolo 1.
2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO A A-1 FRONTESPIZIO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

1. DITTA …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Residenza o domicilio …………………………. …………………………………………………………………………………………..

comune  …………………………………………….via  ……………………………………………n. ……………………………………..

Codice fiscale……………………………………..

Ubicazione dell’esercizio……………………… ……………………………………………. ……………………………………………..

comune  …………………………………………….via  ……………………………………………n. ……………………………………..
2.ATTIVITA’ SVOLTA
PRODUZIONE                                        %
RECUPERO                                          % Cod….. …. ….
SMALTIMENTO                                     % Cod….. …. ….
TRASPORTO                                        %
INTERMEDIAZIONE E
COMMERCIO CON DETENZIONE         %

3.TIPO Dl ATTIVITA’………………………………

4. REGISTRAZIONE N. ………. DEL ………….
    E N. ……….. DEL …………. …. …. …. …. …

5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:
A) STATO FISICO
1. Solido pulverulento
2. Solido non pulverulento
3. Fangoso palabile
4. Liquido

B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITA’
H1 esplosivo
H2 comburente
H3-A facilmente infiammabile (incluso estremamente infiammabile)
H3-B infiammabile
H4 irritante
H5 nocivo
H6 tossico (incluso molto tossico)
H7 cancerogeno
H8 corrosivo
H9 infetto
H10 teratogeno
H11 mutageno
H12 a contatto con l’acqua libera gas tossici o molto tossici
H13 sorgente di sostanze pericolose
H14 ecotossico

A-2 (omissis)

ALLEGATO B (omissis)
ALLEGATO C C-1 DESCRIZIONE TECNICA MOD.”A” PRODUTTORE/RECUPERATORE/SMALTITORE/TRASPORTATORE/ INTERMEDIARI E COMMERCIANTI DETENTORI

I. LE IMPRESE CHE PRODUCONO O RECUPERANO O SMALTISCONO O TRASPORTANO RIFIUTI O EFFETTUANO ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE/COMMERCIO CON DETENZIONE DI RIFIUTI DEVONO TENERE IL REGISTRO DI CUI ALL’ALLEGATO “A”.

Il. SULLA PRIMA PAGINA DEL REGISTRO DI CARICO e scarico sono riportati, in corrispondenza delle diverse voci, i seguenti dati:
a) alla voce “DITTA”: dati anagrafici relativi all’impresa (ditta, residenza, codice fiscale e ubicazione dell’esercizio);
b) alla voce “ATTIVITA’ SVOLTA”: dati relativi all’attività svolta (produzione, recupero, smaltimento, trasporto) e il codice relativo all’attività di recupero e smaltimento di cui agli allegati “B” e “C” al decreto legislativo 5.2.1997, n. 22;
c) alla voce “TIPO DI ATTIVITA’” (solo per le imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento): la categoria di attività, così come individuata negli allegati “B” e “C” al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e descrizione generale del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto: separazione, trattamento chimico-fisico, trattamento biologico, inertizzazione, ecc.;
d) alla voce “REGISTRAZIONE”: la data ed il numero della prima e dell’ultima registrazione.
e) alla voce “CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO”: la elencazione di tutte le possibili caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento allo stato fisico ed alle classi di pericolo. I numeri e le lettere riportati in corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione di un’operazione di carico o di scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui l’annotazione si riferisce. A tali fini i predetti numeri e lettere devono essere riportati sulle corrispondenti voci “stato fisico” e “classi di pericolosità” in sede di annotazione del carico o dello scarico dei rifiuti.

III. I FOGLI DEL REGISTRO devono contenere le seguenti informazioni:
a) Nella prima colonna deve essere contrassegnata l’operazione (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione con l’indicazione del numero progressivo e della data della registrazione stessa. In caso di scarico devono, inoltre, essere indicati il numero del formulario, la data di effettuazione del trasporto e il riferimento alla registrazione di carico dei rifiuti cui il trasporto si riferisce;
b) Nella seconda colonna devono essere riportate le caratteristiche del rifiuto:
· IL CODICE CER DEL RIFIUTO
· LA DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
· LO STATO FISICO DEL RIFIUTO: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido
· LE CLASSI DI PERICOLO DI CUI ALL’ALLEGATO “D” INDIVIDUATE SULLA BASE DELL’ALLEGATO “E” AL PRESENTE DECRETO, PROPRIE DEL RIFIUTO (solo per i rifiuti pericolosi)
· LA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO CON L’INDICAZIONE DEL CODICE DI ATTIVITA’ DI CUI AGLI ALLEGATI “B” E “C” DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22 (se la registrazione si riferisce allo scarico).
c) Nella terza colonna devono essere trascvitti i dati relativi alla quantità di rifiuti prodotti all’interno dell’unità locale o presi in carico (in Kg o in litri e in metri cubi).
d) Nella quarta colonna deve essere indicato il luogo di produzione e l’attività di provenienza dei rifiuti (solo per i soggetti che effettuano attività di manutenzione a reti diffuse sul territorio e tengono i registri presso Unità centralizzate o di coordinamento ai sensi dell’articolo 12, comma 13 bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) nonchè (qualora la presa in carico o l’uscita del rifiuto dallo stabilimento sia gestita tramite un intermediario o commerciante) i seguenti dati della società commerciale o di intermediazione:
· DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELL’IMPRESA
· CODICE FISCALE DELL’IMPRESA
· SEDE DELL’IMPRESA;
· NUMERO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTIONE RIFIUTI
e) Nella quinta colonna possono essere riportate eventuali annotazioni.


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