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01.01.1999 - trasporti

CALENDARIO DEI DIVIETI ALLA CIRCOLAZIONE PER L’ANNO 1999

CALENDARIO DEI DIVIETI ALLA CIRCOLAZIONE PER L’ANNO 1999 CALENDARIO DEI DIVIETI ALLA CIRCOLAZIONE PER L’ANNO 1999
Sulla Gazzetta Ufficiale N. 295 DEL 18/12/98 è stato pubblicato il testo del decreto ministeriale del 4/12/98 con il quale è stato predisposto il calendario relativo alle limitazioni della circolazione per i veicoli adibiti al trasporto di merci con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t per il 1999.
La circolazione al di fuori dei centri abitati per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 t sarà, di regola, vietata tutte le domeniche: dalle ore 8,00 alle ore 22,00 nei mesi da gennaio ad aprile e da ottobre a dicembre, per i restanti mesi la circolazione sarà vietata dalle ore 7,00 alle ore 24,00.
Inoltre il decreto dispone, come di consueto, una serie di altre limitazioni in corrispondenza di particolari festività e di giorni in cui il traffico veicolare si prevede come particolarmente intenso.
Relativamente ai mezzi d’opera, ai veicoli eccezionali e ai trasporti eccezionali il divieto opererà sino dalle ore 18,00 del venerdì dal 25 giugno al 5 settembre compresi, mentre dal 5 al 20 giugno e dal 11 al 26 settembre il divieto opererà dalle ore 16,00 di ogni sabato alle ore 24,00 della domenica.
Il decreto conferma la possibilità per i mezzi d’opera che circolano nei limiti di massa complessiva a pieno carico legale anziché potenziale di poter circolare con le limitazioni dei veicoli “normali” anzichè di quelle espressamente previste per i mezzi d’opera.
I mezzi d’opera, i veicoli eccezionali, e i trasporti eccezionali potranno circolare anche nei giorni vietati con autorizzazione prefettizia e previo assenso degli enti o concessionari delle strade esclusivamente per esigenze motivate, documentate, gravi ed indifferibili.
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PROT. 6766/98
VISTO l’art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

VISTE le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento di attuazione e di esecuzione del Nuovo Codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggior intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

CONSIDERATO che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonchè dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell’art. 168. commi 1 e 4, del Nuovo Codice della strada:

DECRETA

Art. 1
1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t. nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 1999 di seguito elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore 22,00.
b)tutte la domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre dalle ore 7,00 alle ore 24,00;
c) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1 gennaio;
d) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dei 6 gennaio;
e) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 2 aprile;
f) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 3 aprile;
g) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 5 aprile;
h) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 30 aprile;
i) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 1 maggio;
j) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 26 giugno;
k) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 3 luglio;
l) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 10 luglio;
m) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 17 luglio;
n) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 24 luglio;
o) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 30 luglio;
p) dalle ore 7,00 del 31 luglio alle ore 7,00 del 1 agosto;
q) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 7 agosto;
r) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 14 agosto;
s) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 21 agosto;
t) dalle ore 7,00 alte ore 24,00 del 28 agosto;
u) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 4 settembre;
v) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 30 ottobre;
w) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1 novembre;
x) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dell’8 dicembre;
y) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre.
2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest’ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.

Art. 2
1. Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti all’estero e in Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore due.
3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia; Novara e Parma-Fontevivo) e che trasportano merci destinate, tramite lo stesso. all’estero. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.
4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti o diretti verso la rimanente parte dei territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante rispettivamente l’origine o la destinazione del viaggio, l’orario di inizio e termine del divieto è rispettivamente posticipato e anticipato di ore due.
5. Ai fini dell’applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all’interno del territorio nazionale.

Art. 3
1. Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione per i veicoli per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:
a) adibiti a pubblico sevizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari, per comprovate necessita’ di servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonchè quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuato il servizio “smaltimento rifiuti”, purchè muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni o all’Ente Poste Italiane, purchè contrassegnati con l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste italiane”, nonchè quelli di supporto, purchè muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti ali trasporto di carburante o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri indispensabili destinati alla marina mercantile, purchè muniti di idonea documentazione:
m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
m1) giornali, quotidiani e periodici;
m2) prodotti per uso medico;
m3) latte, escluso quello a lunga conservazione o di liquidi alimentari , purchè, in quest’ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
n) classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non statali;
o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;

Art. 4
1. Dal divieto di cui all’art. 1 sono esclusi, purchè muniti di autorizzazione prefettizia;
a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci treschi, fiori recisi animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, latticini treschi, derivati del latte freschi, sementi vive ed altri prodotti che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che per tanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita;
b) i veicoli, o i complessi di veicoli classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade statali;
c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta necessita’ e di urgenza;
2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del precedente autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 5
1. Per i veicoli di cui al punto a) del comma 1 dell’art. 4 le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura della provincia di partenza, la quale, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a) del comma 1 dell’art. 4, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sara’ indicato:
a) l’arco temporale di validita’ non superiore a tre mesi o, solo per le necessita’ connesse alle campagne di produzione agricola, per il periodo corrispondente alle stesse, che in ogni caso deve essere indicato;
b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessita’;
c) le localita’ di partenza e di arrivo, nonchè i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l’autorizzazione investe solo l’ambito di una provincia può essere indicata l’area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo deve essere fissato, in modo ben visibile, su ciascuna delle fiancate e sul retro, un cartello indicatore di colore verde, nelle dimensioni 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20 m.
Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b) del comma 1 dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla prefettura della provincia interessata la quale rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sara’ indicato:
a) l’arco temporale di validita, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all’ intero anno solare:
b) le targhe coi veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l’indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
c) l’area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
3. Per le autorizzazioni di cui al punto a) del comma 1 dell’art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuita’ dell’esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facolta’, da parte della prefettura, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell’anno solare, l’autorizzazione concessa, mediante l’apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

Art. 6
1. Per i veicoli di cui al punto c) del comma 1 dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate in tempo utile, di norma alla prefettura della provincia di partenza, la quale valutate le necessita’ e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sara’ indicato:
a) il giorno di validita’; l’estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza dei percorso da effettuare;
b) la targa del veicolo autorizzato; l’estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessita’ di suddividere il trasporto in più parti;
c) le localita’ di partenza e di arrivo, nonchè il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;
d) il prodotto oggetto del trasporto;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalita’ gia’ specificate all’art. 5, comma 1, punto e).
2. Per le autorizzazioni di cui al punto c) del comma 1 dell’art.4, in via sperimentale, per l’anno 1999 e limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facolta’, da parte della Prefettura, di rilasciare un’unica autorizzazione di validita’ temporale non superiore a tre mesi sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni.

Art. 7
1. L’autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all’art. 4, può essere rilasciata anche dalla Prefettura nel cui territorio di competenza ha sede la Ditta che esegue il trasporto o che è comunque interessata all’esecuzione del trasporto. In tal caso la Prefettura nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.
2. Per i veicoli provenienti dall’estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla Prefettura della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i Sigg. Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilita’ del trasporto, anche della distanza della localita’ di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le localita’ di confine.
3. Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall’estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta, autoporti, site in prossimita’ della frontiera.

Art. 8
1. Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali il calendario dei divieti di circolazione, di cui all’art. 1, è integrato con i seguenti ulteriori periodi: dal 25 giugno al 5 settembre compresi, dalle ore 18.00 di ogni venerdì alle ore 24.00 della domenica successiva; dal 5 al 20 giugno e dal’11 al 26 settembre compresi, dalle ore 16.00 di ogni sabato alle ore 24.00 della domenica successiva. Tali integrazioni non si applicano per i veicoli, eccezionali “mezzi d’opera” che circolano nei limiti di massa complessiva a pieno carico entro i limiti legali di massa intendendo per tali quelli fissati dall’art. 62 del D.Lg.vo 30.4.92, n. 285.

Art. 9
1. Il calendario ci cui all’art. 1, così come integrato dall’art. 8, non si applica per i veicoli e per i complessi di veicoli:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari, per comprovate necessita’ di servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonchè quelli che per conto dalle amministrazioni comunali effettuano il servizio “smaltimento rifiuti” purchè muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni o all’Ente Poste Italiane, purchè contrassegnati con l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste Italiane”, nonchè quelli di supporto, purchè muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di Servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
h) macchine agricole eccezionali ai sensi dell’art. 104, comma 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni che circolano su strade non statali.

Art. 10
1. Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, le Prefetture possono dare autorizzazioni alla circolazione, fermo restando l’assenso degli Enti proprietari e concessionari delle strade interessate al transito, esclusivamente per esigenze motivate, documentate, gravi ed indifferibili, secondo le stesse modalita’ gia’ fissate agli artt. 5, 6 e 7.
2. Il suddetto assenso può essere richiesto dagli interessati e rilasciato dagli enti proprietari e concessionari delle strade contestualmente all’autorizzazione alla circolazione rilasciata ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 11
1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all’art. 168, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltrechè nei giorni di calendario indicati all’art. 1, dal 4 giugno al 26 settembre compresi, dalle ore 18.00 di ogni venerdì alle ore 14.00 della domenica successiva.
2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell’allegato A al Regolamento per l’esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilita’, con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

Art. 12
Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel casi in cui tale circostanza si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e deve ripetersi nel corso della giornata lavorativa; ai veicoli a temperatura controllata che effettuano il viaggio di ritorno a vuoto e che sono stati autorizzati ad eseguire il viaggio di andata per il trasporto dei prodotti deperibili.
 
Art. 13
1. Le Prefetture attueranno, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonchè ad ogni altro ente od associazione interessati.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 4 dicembre 1998


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