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01.03.1999 - tributi

TASSE AUTOMOBILISTICHE – ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ACQUIRENTE IN CASO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEI VEICOLI

TASSE AUTOMOBILISTICHE – ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ACQUIRENTE IN CASO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEI VEICOLI TASSE AUTOMOBILISTICHE – ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ACQUIRENTE IN CASO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEI VEICOLI
(Min. finanze, Ris. 11/2/99, n. 20/E)

In caso di trasferimento della proprietà di un autoveicolo, le tasse automobilistiche sono dovute dall’acquirente, nei cui confronti il termine di prescrizione per il recupero del tributo comincia a decorrere dal giorno successivo all’accertamento dell’effettivo debitore da parte dell’Ufficio competente, a seguito della produzione di idonea documentazione.
L’iscrizione al PRA ha, infatti, valore di presunzione semplice della titolarità del veicolo, che può essere vinta da documenti di data certa che provino il trasferimento (cfr. Cass. n. 10794/1997).

DIPARTIMENTO ENTRATE
Risoluzione n.20 del 11/2/99

Codesta Direzione Regionale delle Entrate per la Sicilia ha chiesto parere sul termine prescrizionale dell’azione di accertamento in materia di tasse automobilistiche, alla luce delle innovazioni legislative introdotte dall’art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Tale normativa, nel riformulare l’art. 94 del codice della strada, prevede l’esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche in presenza di documentazione, avente data certa, attestante l’inesistenza del presupposto giuridico. In tale evenienza, ovvero in caso di annullamento, da parte degli uffici competenti, dell’atto di accertamento o dell’atto di riscossione coattiva del tributo per comprovata cessazione dei diritti, del possesso o della disponibilità dell’autoveicolo, l’azione accertatrice deve essere esperita nei confronti dell’effettivo debitore.
Il termine prescrizionale per il recupero delle tasse automobilistiche, per effetto dell’iscrizione dell’autoveicolo nei pubblici registri, come stabilito dall’art. 5, comma 51, della legge n. 53 del 28 febbraio 1983, modificata dalla legge n. 60 del 7 marzo 1986, è di tre anni a decorrere da quello successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato.
Il quadro normativo in materia, come già ricordato, è stato profondamente innovato dal nuovo testo dell’art. 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), riformulato dall’art. 17, comma 18, della legge n. 449 del 1997. Tale disposizione e la conseguente circolare n. 122/E dell’11.5.98 di questa Direzione Centrale hanno recepito l’indirizzo della S.C. di Cassazione, I sez. Civ., sent. n. 10794/97 del 29.5.97, secondo il quale l’iscrizione di beni mobili al pubblico registro automobilistico ha valore di presunzione semplice ed ha la funzione di agevolare l’accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria delle relative situazioni di proprietà o di possesso.
In tale ottica il comma 7 del nuovo art. 94 del codice della strada prevede l’esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche nell’ipotesi di “sopravvenuta cessazione dei relativi diritti”, con la conseguenza che, in caso di trasferimento dell’autoveicolo, continuando a sussistere il presupposto per l’applicazione del tributo, questo è dovuto dall’acquirente, nei cui confronti il termine di prescrizione per il recupero delle tasse comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 del c.c.), cioè da quello successivo all’accertamento da parte dell’ufficio competente dell’effettivo debitore, a seguito della produzione dell’idonea documentazione.


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