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01.01.1999 - statistica

VARIAZIONE AL 2,5% DEL SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI DAL 1/1/99

VARIAZIONE AL 2,5% DEL SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI DAL 1/1/99 VARIAZIONE AL 2,5% DEL SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI DAL 1/1/99
– D.M.10/12/98

A) Interessi legali
Dal 1º gennaio 1997 il saggio degli interessi legali diminuisce dal 5% al 2,5%, per effetto D.M. 10 dicembre 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 11/12/1998.
Il tasso degli interessi legali già fissato al 5% (art. 1284 del c.c. entrato in vigore il 21/4/1942) era stato innalzato al 10% a partire dal 16/12/1990 dalla legge 26/11/1990, n. 353. A decorrere dal 1 gennaio 1997 fu riportato al 5% con l’art. 2, comma 185, della legge n. 662 del 23/12/1996.

B) Interessi convenzionali
Gli interessi possono essere convenzionali, quando risultano fissati dalla volontà delle parti nel titolo costitutivo dell’obbligazione. La determinazione di un tasso di interesse superiore a quello legale (2,5%) deve risultare per iscritto, altrimenti gli interessi sono dovuti nella misura legale.

C) Interessi legali e di mora per ritardi nel pagamento acconti e rata di saldo – Artt. 35 e 36 Capitolato Generale Opere Pubbliche
Gli interessi legali dovuti dall’Ente appaltante per ritardati pagamenti e per ritardata contabilizzazione rate di acconto o rata di saldo, di cui agli articoli 35 e 36 del D.P.R. 16/7/1962 N. 1063 (Capitolato Generale d’Appalto), sono diminuiti dal 5% al 2,5%, a decorrere dal 1º gennaio 1999.
Come detto le precedenti variazioni sono così riassumibili:
fino al 15/12/90 = 5%
dal 16/12/90 al 31/12/96 = 10%
dal 1/1/97 al 31/8/98 = 5%
dal 1/1/99 = 2,5%


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