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01.06.2000 - tecnica

CONCESSIONE AI LABORATORI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE ED IL RILASCIO DEI RELATIVI CERTIFICATI UFFICIALI

CONCESSIONE AI LABORATORI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE ED IL RILASCIO DEI RELATIVI CER CONCESSIONE AI LABORATORI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE ED IL RILASCIO DEI RELATIVI CERTIFICATI UFFICIALI

Sulla Gazzetta Ufficiale del 23.3.2000 è stata pubblicata la circolare in oggetto, che colma la lacuna esistente nel campo delle prove geotecniche, in sito e/o in laboratorio, fino ad oggi non regolamentate da disposizioni ministeriali.
Il campo di applicazione della circolare è relativo alla concessione ad effettuare e certificare le prove relative ai seguenti tre settori: prove di laboratorio sui terreni, prove di laboratorio sulle rocce e prove geotecniche in sito.
Per ognuno dei tre settori sono state dettagliate le prove e le attrezzature necessarie per effettuarle, sono definiti i compiti e le caratteristiche professionali del Direttore nonché del personale del laboratorio. Novità rilevante è costituita dalla richiesta che i laboratori operino secondo gli obiettivi di garanzia della qualità, dotandosi di un “Manuale delle procedure operative per la garanzia della qualità” redatto secondo gli indirizzi delle norme internazionali ISO 9000.
Sono stati specificati in dettaglio i requisiti necessari per il rilascio della concessione, precisando anche i casi di incompatibilità con l’attività del soggetto gestore del laboratorio.
In particolare, per i casi in cui nel capitale sociale o fra gli amministratori vi siano soggetti in qualche modo coinvolti nell’industria delle costruzioni, è stata introdotta la figura del “garante”, col compito di certificare la correttezza dell’operato del laboratorio, mediante la sua azione di controllo.
Per quanto concerne l’entrata in vigore delle disposizioni, è previsto che per i primi tre anni dalla emanazione della circolare è consentita una deroga temporanea ad alcuni requisiti. In particolare non è richiesto il regime di garanzia della qualità, come specificato al punto 4.2 della circolare, è ridotto il numero minimo di addetti richiesti oltre al direttore, è ridotta la superficie utile del laboratorio nonché l’elenco delle attrezzature minime richieste, rispettivamente, ai punti 4.6 e 4.8 della circolare.


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