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01.07.2000 - tributi

IVA – REGISTRO – INDICAZIONE DEL REGIME FISCALE NELL’ATTO DI VENDITA

IVA – REGISTRO – INDICAZIONE DEL REGIME FISCALE NELL’ATTO DI VENDITA IVA – REGISTRO – INDICAZIONE DEL REGIME FISCALE NELL’ATTO DI VENDITA
(Cass. Sez. trib., Sent. 18/4/00, n. 4966)
La Corte di Cassazione ha stabilito che nella compravendita di un fabbricato l’Amministrazione finanziaria non è tenuta a svolgere indagini e verifiche per stabilire lo “status” di imprenditori dei venditori al fine di determinare se l’operazione sia da assoggettare all’imposta di registro o all’IVA.
I giudici hanno chiarito che è onere del venditore indicare e documentare gli elementi idonei all’applicazione del trattamento fiscale più favorevole.
Nell’atto di vendita oggetto della controversia non era stato dichiarato l’assoggettamento al regime IVA, anche se la cessione rientrava nell’attività di impresa, non era stata prodotta fattura e, inoltre, non è stata avanzata nessuna richiesta di applicazione dell’imposta di registro in misura fissa da parte del venditore.
Legittimamente, dunque, l’Ufficio ha sottoposto l’atto all’imposta proporzionale di registro.
Quindi in mancanza di dichiarazione nell’atto pubblico che la vendita è avvenuta nell’esercizio di impresa i venditori non possono più invocare tale regime in luogo di quello meno vantaggioso dell’imposta proporzionale di registro cui l’atto è stato sottoposto.
La dichiarazione del contribuente impegna la responsabilità di chi la pone in atto circa la rispondenza alla realtà di quanto con essa affermato.
Alle dichiarazioni in materia tributaria, o alla loro omissione se prescritte, conseguono una serie di effetti in ordine all’applicazione dell’imposta che sarebbero vanificati se si riconoscesse la possibilità del contribuente di modificarli a suo piacimento senza il rispetto degli adempimenti formali e temporali previsti.


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