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01.09.2000 - trasporti

TRASPORTI – AGEVOLAZIONE FISCALE A FAVORE DEGLI ESERCENTI LE ATTIVITÀ DI TRASPORTO MERCI – CARBON TAX

AGEVOLAZIONE FISCALE A FAVORE DEGLI ESERCENTI LE ATTIVITÀ DI TRASPORTO MERCI TRASPORTI – AGEVOLAZIONE FISCALE A FAVORE DEGLI ESERCENTI LE ATTIVITÀ DI TRASPORTO MERCI – CARBON TAX

La finanziaria 2000 ha previsto che le maggiori entrate derivanti dall’applicazione della Carbon tax vengano destinate, tra l’altro, a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate.
La riduzione è pari agli incrementi dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione disposti in attuazione della normativa sulla Carbon tax ed è rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento (art.7, c.15, L. n.488/99).
Per l’anno 1999 Il beneficio è pari a lire 33,26 al litro.
Il Ministero delle finanze con una circolare ha anticipato il contenuto del regolamento di attuazione e alcune modalità operative per consentire agli operatori dell’autotrasporto merci di avvalersi immediatamente del credito d’imposta derivante dalla riduzione degli oneri sostenuti rapportata ai consumi di gasolio nei periodi di riferimento (annualità).
Il credito, purché di importo non inferiore a 25 euro, può essere utilizzato dal beneficiario in compensazione in sede di versamento delle imposte e dei contributi oppure mediante rimborso della relativa somma.

Soggetti interessati Possono fruire del credito d’imposta:
– le imprese nazionali che esercitano attività di autotrasporto merci in conto proprio munite della licenza e iscritte nell’elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio;
– le imprese nazionali che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell’albo.
 
Dichiarazione Per ottenere il credito d’imposta deve essere presentata un’apposita dichiarazione (il cui facsimile è disponibile presso gli uffici del Collegio), entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale o negoziale dell’impresa.
 
Poiché il regolamento di attuazione della legge non e’ stato ancora emanato, il Ministero delle finanze ha precisato che per i consumi relativi al 1999 il termine per la presentazione delle domande scadrà il sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del regolamento stesso.

La dichiarazione deve contenere i dati utili a:
– identificare il soggetto beneficiario;
– determinare il credito spettante;
– individuare la modalità prescelta di fruizione del credito stesso (tramite compensazione ovvero mediante rimborso).

Alla dichiarazione devono essere allegati:
– copia dei certificati di immatricolazione degli autoveicoli aventi titolo al beneficio;
– un prospetto contenente taluni dati relativi ai singoli automezzi riforniti, al proprietario o all’intestatario di contratti di noleggio e di leasing (questi ultimi da allegare in copia).

Ricezione delle dichiarazioni Gli Uffici tecnici di finanza (UTF) nel cui ambito territoriale è ubicata la sede operativa ovvero, nel caso di più sedi operative, la sede legale o la principale fra le sedi operative sono competenti a ricevere le dichiarazioni degli autotrasportatori.
Per poter utilizzare immediatamente il credito, le imprese interessate potranno presentare subito la dichiarazione relativa ai consumi dell’anno 1999 corredata dai documenti prescritti.
Gli Uffici, dopo un esame formale, rilasceranno all’interessato un’apposita attestazione di regolarità della dichiarazione presentata, che costituisce titolo per effettuare la compensazione.
L’Ufficio procederà all’annullamento delle attestazioni, qualora nel corso della successiva attività di verifica delle dichiarazioni si dovesse constatarne l’irregolarità non sanabile.

Impianti stradali di carburanti – obbligo di fatturazione Dalla data di entrata in vigore del regolamento, l’obbligo del rilascio, da parte degli esercenti di impianti stradali di carburanti, delle fatture di acquisto del gasolio viene esteso a tutti i soggetti che esercitano l’autotrasporto merci.

Deposito o di distributore privato di carburanti Il Ministero delle finanze ha chiarito che, qualora la ditta esercente attività di autotrasporto merci sia titolare di deposito o di distributore privato di carburanti ad imposta assolta, deve indicare nella dichiarazione, oltre agli altri elementi prescritti, anche la capacità di stoccaggio del relativi serbatoi del gasolio utilizzato per il rifornimento degli autoveicoli aventi titolo al beneficio, gli estremi della licenza fiscale di esercizio, se prevista (art.25, c.4, del T.U. accise approvato con D.Lgs. 26/10/95, n.504), attestando altresì che il gasolio custodito presso i medesimi impianti è stato utilizzato esclusivamente per il rifornimento degli autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate per i quali è previsto il beneficio in questione.
Nel caso in cui, invece, i predetti impianti siano utilizzati anche per il rifornimento di altri automezzi (esclusi dal citato beneficio), nel prospetto allegato alla dichiarazione occorre aggiungere l’elenco completo (aggiornabile) di tali automezzi con i relativi dati identificativi. Ovviamente, in questi casi, nelle fatture di acquisto del gasolio destinato agli impianti in parola non devono essere riportati gli estremi della targa degli autoveicoli riforniti.


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