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01.09.2001 - tributi

IMPOSTA DI BOLLO – DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – ACQUISTO DI UN BENE DA RISTRUTTURARE IMPOSTA DI BOLLO – DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ
(Ris. 27/6/01, n. 96)

Si pubblica di seguito la Risoluzione del 27/6/01, n. 96, emanata dall’Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, con la quale l’Amministrazione Finanziaria esclude l’applicazione dell’imposta di bollo alla Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.).
Il Ministero ha precisato che la denuncia, di cui all’art.4, comma 7 del D.L. 5 ottobre 1993 n.398, convertito in Legge n.493/1993, non possa considerarsi in nessun caso un’istanza volta ad ottenere un successivo provvedimento concessorio, di carattere amministrativo, all’esercizio di specifiche attività, ma trattasi di un “atto del privato” di “semplice comunicazione”, non soggetto ad imposta di bollo, salvo l’ipotesi del caso d’uso.
L’Amministrazione ha in proposito ribadito il principio per cui l’esercizio dell’attività privata non è subordinato ad alcun tipo di atto di consenso da parte dell’Amministrazione, ma che a questa compete esclusivamente l’onere dell’accertamento, entro limiti precisi, ed di eventuale successivo divieto di proseguimento dell’attività.

Risoluzione del 27/6/2001 n. 96
Oggetto: Imposta di bollo – denuncia di inizio attività.

La Direzione Regionale …. ha trasmesso allo scrivente un quesito della Direzione Regionale del Commercio e del Turismo della Regione …. il trattamento tributario agli effetti dell’imposta di bollo della denuncia di inizio attività.
L’ufficio richiedente ritiene applicabile l’imposta di bollo alla denuncia di inizio attività in quanto considera la stessa un atto del privato sostitutivo di un consenso della Pubblica Amministrazione e, benché non integri un provvedimento amministrativo, lo sostituisce a tutti gli effetti.
Questa Direzione Centrale non condivide quanto espresso dalla Direzione Regionale del Commercio e del Turismo di …; si ritiene infatti, che le denunce in questione assumono autonoma rilevanza e non sono da assimilare alle istanze volte ad ottenere l’emanazione di un provvedimento che peraltro non è previsto. Con l’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 – recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi – vige ormai la regola, con l’esclusione di poche eccezioni, che l’esercizio di un’attività privata non sia subordinato ad autorizzazione, licenza, nulla osta o altro atto di consenso comunque denominato.
L’amministrazione competente può soltanto, effettuati gli opportuni accertamenti entro il termine prefissato, comunicare il divieto a proseguire l’attività.
Non essendo prevista l’emanazione di un provvedimento autorizzativo all’esercizio, non è possibile far rientrare tra le istanze volte ad ottenere un provvedimento le denuncie di inizio attività in argomento che sono infatti da considerare come semplici comunicazioni e pertanto non soggette ad imposta di bollo, salvo beninteso, l’ipotesi del caso d’uso (quando gli atti sono presentati all’Ufficio delle Entrate per la registrazione).


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