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01.03.2001 - sicurezza

INPS – VISITE MEDICHE DI CONTROLLO – D.M. 12/10/2000 – ISTRUZIONI ISTITUTO

INPS – VISITE MEDICHE DI CONTROLLO – D INPS – VISITE MEDICHE DI CONTROLLO –                   D.M. 12/10/2000 – ISTRUZIONI ISTITUTO

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con circolare 8 gennaio 2001, n. 4, ha fornito le indicazioni applicative del decreto del Ministero del Lavoro recante “Integrazioni e modifiche del decreto ministeriale 18 aprile 1996, concernente la disciplina delle visite mediche di controllo da parte dell’Inps”.
Per quanto attiene alle modifiche intervenute relativamente a talune modalità di espletamento delle visite in oggetto ed alla determinazione dei relativi compensi, si riporta di seguito la circolare nella parte di diretto interesse.

I.N.P.S. – Circolare 8 gennaio 2001, n. 4

OGGETTO: D.M. 12 ottobre 2000: modifiche e integrazioni al D.M. 18.4.96 concernente la nuova disciplina dei rapporti tra l’Istituto ed i medici iscritti nelle liste speciali per le visite di controllo ai lavoratori assenti per malattia.

11 Visite ambulatoriali in particolari situazioni
L’art. 6 del D.M. 15.7.86 prevede, tra l’altro, che se il lavoratore non accetta l’esito della visita di controllo deve eccepirlo, seduta stante, al medico che avrà cura di annotarlo sul referto (indicazioni in tal senso erano state fornite con circ. n. 111 del 14.5.97, p. 10).
Al riguardo la nuova disciplina (art. 10) precisa che il medico di controllo è tenuto ad informare il lavoratore che il dissenso deve essere eccepito seduta stante: in tal caso, presane annotazione sul referto, lo deve invitare, come già previsto dal predetto art. 6, a sottoporsi a visita di controllo il primo giorno utile, presso il Gabinetto diagnostico della Sede INPS competente, per il giudizio definitivo del coordinatore sanitario.
Pertanto le Sedi dovranno richiamare l’attenzione dei medici di lista del comportamento da tenere – peraltro ribadito sui “criteri” – nel caso di non condivisione del giudizio medico legale da parte del lavoratore.
Qualora si rilevi che il lavoratore necessiti di particolari verifiche sanitarie e/o amministrative (es. valutazione del possibile infortunio sul lavoro, ecc.), l’INPS può disporre direttamente visite ambulatoriali, sempre presso il gabinetto Diagnostico, avvalendosi dei propri medici.
13 Compensi
Si riportano i compensi dovuti ai medici delle liste per le visite di controllo effettuate dal 1°/12/2000, primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto; tali compensi (rideterminati sulla base dell’onorario indicato dalla tariffa minima nazionale prevista per la visita a domicilio del malato di cui alla “Tabella A” del D.P.R. 17.2.92 e successive modificazioni) sono attualmente:
£ 50.000 (tariffa del DPR suddetto): per visita di controllo domiciliare eseguita in giorno feriale;
£ 70.000 (50.000 + 40%) per visita di controllo domiciliare eseguita in giorno festivo;
£ 37.500 (50.000 – 25%) per visita di controllo domiciliare feriale non eseguita a causa di mancata reperibilità del lavoratore;
£ 52.500 (70.000 – 25%) per visita di controllo domiciliare festiva non eseguita a causa di mancata reperibilità del lavoratore.
Per l’utilizzo di autovettura da parte del medico è riconosciuto, per ogni chilometro di percorso effettuato al di fuori della cinta urbana, un compenso nella misura di 1/5 del prezzo suggerito dall’AGIP per un litro di benzina verde, È eliminato il compenso fisso per spese di trasporto.
Qualora la visita medica di controllo sia da effettuare in isole (art. 12, comma 3), nel cui territorio non sia stata costituita un’apposita lista di medici e nelle quali non sia reperibile in loco altro medico dipendente da altre strutture pubbliche che possa effettuare in via di eccezione le visite di cui trattasi al di fuori dell’orario di lavoro, e sempreché l’orario dei mezzi pubblici di collegamento consenta il rispetto delle fasce orarie e il rientro del medico in giornata (in caso contrario è inopportuno che la visita sia disposta), il compenso di cui alle lettere da a) a d) è maggiorato del 50% e il compenso chilometrico è sostituito dal rimborso delle spese di traversata effettivamente sostenute e documentate, secondo la tariffa “passeggero” dei mezzi navali di linea, nonché di quelle sostenute e documentate di eventuale uso di servizio pubblico di taxi nell’isola. Il percorso in autovettura fino al porto di imbarco è riconoscibile secondo le regole consuete.
Per l’ipotesi di cui sopra è riconosciuto altresì (art. 12, comma 4), qualora il rientro sulla terraferma non possa avvenire, secondo gli orari dei mezzi di trasporto, entro le ore 14, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per un pasto, entro il limite massimo di £ 45.000, rivalutato annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT.
È ovvio che le particolarità del servizio in tali circostanze rendono necessaria una verifica delle condizioni di effettiva eseguibilità della visita nell’ambito della giornata (condizioni del mare, orari dei collegamenti, ecc.).
Tutti i predetti compensi sono posti a carico del datore di lavoro se la visita è stata richiesta dallo stesso (vds. punto 15).
Sempre con la predetta decorrenza del 1°.12.2000, il compenso fisso per spese di amministrazione da rimborsare dai datori di lavoro che richiedono le visite, è fissato in £ 8.000 per ogni visita.
Come già sottolineato in diverse occasioni, si richiama l’attenzione delle Sedi sulla necessità di assicurare il pagamento dei compensi con cadenza mensile, come prevede l’art. 10 del D.M. 18.4.96.
14 Rimborso visite ambulatoriali ASL
Qualora la visita ambulatoriale, in caso di assenza a quella domiciliare, sia effettuata presso il presidio sanitario pubblico diverso dall’INPS, secondo la previsione dell’art. 9 del D.M. 18.4.96 (vds. anche p. 1.3 della circ. n. 159 del 1°.8.96), al presidio stesso è rimborsato dall’INPS un importo pari al 50% dei compensi di cui al precedente p. 13, lett. a, cioè £ 25.000 (art. 14).
Gli elementi per il pagamento saranno predisposti dalla procedura con l’acquisizione dell’esito delle visite stesse, comprendente la denominazione della ASL e dell’ambulatorio che ha effettuato la visita. Gli importi saranno liquidati alle ASL con le stesse cadenze dei pagamenti ai medici.
Le modalità di pagamento (con assegno o con bonifico bancario) saranno concordate direttamente dalle Sedi con le ASL interessate, che forniranno i dati, compresi quelli fiscali, necessari all’effettuazione del pagamento stesso.
15 Rimborso per visite ambulatoriali INPS e ASL ai lavoratori non aventi diritto all’indennità di malattia
La nuova disciplina (art. 15) prevede anche che i datori di lavoro e gli istituti previdenziali richiedenti sono tenuti a corrispondere all’INPS, oltre ai compensi e all’importo fisso per spese di amministrazione di cui al p. 13, anche la somma indicata al punto 14 (£ 25.000), quest’ultima per le sole visite ambulatoriali eseguite nei confronti dei lavoratori ammalati non aventi diritto all’indennità di malattia a carico dell’INPS medesimo, e ciò sia quando la visita ambulatoriale è eseguita dalla ASL, sia quando è eseguita dall’INPS.
La procedura procederà quindi all’addebito anche degli importi relativi alle visite ambulatoriali suddette.
Gli elementi per l’addebito ai datori di lavoro e gli istituti previdenziali saranno predisposti dalla procedura con l’acquisizione dell’esito della visita di controllo.
A tal fine è necessario che ai fini della acquisizione in procedura delle richieste di visite di controllo (domiciliare) sia indicato il diritto o meno alla indennità di malattia da parte dell’interessato.


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