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01.02.2001 - tributi

NUOVA DISCIPLINA FISCALE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE PRODOTTO ALL’ESTERO

NUOVA DISCIPLINA FISCALE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE PRODOTTO ALL’ESTERO NUOVA DISCIPLINA FISCALE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE PRODOTTO ALL’ESTERO

Il collegato alla Legge finanziaria 2001, contenente “Misure in materia fiscale”, ha modificato il quadro delle disposizioni che assumono rilievo per la tassazione del reddito da lavoro dipendente prodotto all’estero.
Dal 1° gennaio 2001, infatti, è abrogata la lettera c), comma 3 dell’art. 3 del Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 Dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni), che prevede che sono esclusi dalla base imponibile i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.
La norma modifica inoltre l’art. 48 del Tuir 917/86, prevedendo che dal 1° gennaio 2001 tali redditi sono imponibili all’IRPEF nella misura corrispondente alla retribuzione convenzionale, di cui alla Legge 398/87, che costituisce la base imponibile agli effetti contributivi.
Contestualmente viene previsto che i soggetti che adempiono agli obblighi contributivi su tali redditi devono in ogni caso operare le relative ritenute, e quindi agire quali sostituti d’imposta.
Chi fosse interessato ad approfondire l’argomento può richiedere agli uffici del Collegio il documento predisposto dall’ANCE che illustra il quadro della nuova disciplina rispetto alle diverse fattispecie ipotizzabili di lavoro dipendente prestato all’estero.


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